Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 maggio 2021| n. 21511.

Il risarcimento dei danni intervenuto tardivamente, pur non consentendo il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 cod. pen., può essere positivamente valutato dal giudice al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Sentenza|31 maggio 2021| n. 21511. Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

Data udienza 7 aprile 2021

Integrale

Tag – parola: Tentata rapina e lesioni – Compimento di atti idonei alla sottrazione della cosa altrui – Uso di violenza o minaccia per assicurarsi l’impunità – Configurabilità della rapina impropria – Concorso con il reato di lesioni – Rilevanza del risarcimento tardivo ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria – Consigliere

Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi – rel. Consigliere

Dott. SARACO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti nell’interesse di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 25.3.2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
letta la requisitoria del PG che ha concluso per l’annullamento parziale della sentenza impugnata con rinvio.

Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del GUP di Enna del 18.7.1018 (OMISSIS) e (OMISSIS) (unitamente a (OMISSIS)) erano stati riconosciuti responsabili dei fatti di tentata rapina pluriaggravata in concorso in danno di (OMISSIS) e (per quel che qui interessa) il (OMISSIS) anche delle lesioni personali aggravate in danno della medesima persona offesa; il (OMISSIS) era stato percio’ condannato alla pena di anni 3 e mesi 11 di reclusione ed Euro 2.000 di multa; l’ (OMISSIS) era stato a sua volta condannato alla pena complessiva di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.670 di multa; erano state applicate le pene accessorie conseguenti alla entita’ della pena principale ed entrambi gli imputati erano stati condannati a risarcire il danno patito dalla costituita parte civile la cui liquidazione era stata rimessa ad altra sede;
2. la Corte di Appello di Caltanissetta ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena inflitta a (OMISSIS) in anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 1.200 di multa e quella inflitta a (OMISSIS) in anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 1.000 di multa eliminando di conseguenza le pene accessorie e confermando nel resto la sentenza di primo grado anche con riguardo alle statuizioni in favore della parte civile cui ha liquidato le spese di costituzione ed assistenza nel grado;
3. ricorrono per cassazione il (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) tramite i rispettivi difensori lamentando:
3.1 l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS):
3.1.1 erronea applicazione della legge penale; contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo dell’impugnata sentenza: rileva che la Corte di Appello ha spiegato che il rigetto della richiesta di riconoscere la attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 e’ stato dovuto alla intempestivita’ del risarcimento perche’ intervenuto dopo la ordinanza di ammissione al rito abbreviato; segnala che in atti e’ stata prodotta la ricevuta del vaglia ordinario postale del 19.3.2018 dell’importo di Euro 720 inviato alla persona offesa mentre la ordinanza di ammissione del rito abbreviato e’ del 12.4.2018; sottolinea il carattere oggettivo della attenuante fondata non gia’ sulla resipiscenza del reo ma sul soddisfacimento della pretesa del danneggiato mediante la reintegrazione patrimoniale; segnala peraltro la idoneita’ e congruita’ dell’importo pur in difetto di una valutazione negativa da parte dei giudici del gravame;
3.1.2 erronea applicazione della legge penale; contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione risultante dal testo dell’impugnata sentenza: rileva che, quand’anche la somma versata alla persona offesa fosse stata ritenuta incongrua, l’iniziativa avrebbe dovuto comunque essere valutata per giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che invece la Corte territoriale ha negato sull’erroneo presupposto della insussistenza di elementi positivamente valutabili; sottolinea la portata della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 2011 nell’ottica della finalita’ rieducativa della pena cui e’ certamente funzionale il ponderato ricorso alle circostanze attenuanti generiche;
3.2 l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS):
3.2.1 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine alla mancata derubricazione del fatto in tentato furto: rileva come la Corte territoriale abbia ripreso pedissequamente la ricostruzione operata dal GUP in ordine alla qualificazione del fatto in termini di tentata rapina impropria; sottolinea come, al contrario, la mancata sottrazione della “res” avrebbe dovuto portare ad escludere il collegamento sul piano eziologico e finalistico della violenza o della minaccia alla intenzione di realizzare la fattispecie a formazione progressiva che caratterizza la figura di reato in esame ed in difetto della quale il fatto resta confinato nella fattispecie del furto tentato;
3.2.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine al mancato assorbimento del reato di cui al capo B) nella fattispecie di cui al capo A): rileva che anche il giudice di secondo grado ha ritenuto il concorso formale tra la rapina impropria ed il delitto di lesioni personali trascurando l’insegnamento della giurisprudenza secondo cui questa ipotesi di reato resta assorbita nella prima qualora, come e’ avvenuto nel caso di specie, l’agente abbia esercitato soltanto quella violenza necessaria all’impossessamento del bene; richiama la ricostruzione in fatto e sottolinea come avrebbe dovuto essere valutata soltanto la condotta consistita nello spintonare la persona offesa e non considerare le conseguenze lesive occorse a quest’ultima e che possono essere state conseguenza di fattori diversi;
3.2.3 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6: segnala che anche sul punto la Corte di Appello ha confermato la erronea statuizione del giudice di primo grado omettendo di considerare l’invio, da parte del (OMISSIS), del vaglia postale di Euro 720 quale risarcimento del danno patito dalla persona offesa ed ha fondato la sua decisione su una errata interpretazione del dato normativo rispetto al momento preclusivo legato alla scelta del giudizio abbreviato;
3.2.4 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale; illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza piuttosto che di prevalenza e rideterminazione dell’aumento ex articolo 63 c.p., comma 4: richiama il concetto di discrezionalita’ “vincolata” che impone al giudice di motivare secondo i criteri stabiliti dagli articoli 132 e 133 c.p. per la pena in termini congrui dal punto di vista oggettivo e soggettivo; rileva che, nel caso di specie, il primo giudice non ha considerato ne’ la confessione ne’ il comportamento processuale del (OMISSIS), gravato da precedenti di natura bagatellare; lamenta inoltre l’eccessivita’ dell’aumento operato per la continuazione;
4. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8: rileva che i giudici di merito, alla luce della ricostruzione del fatto, lo hanno correttamente inquadrato nella ipotesi della tentata rapina impropria; segnala la infondatezza del motivo circa l’assorbimento del delitto di cui all’articolo 582 c.p. nella fattispecie della rapina; sottolinea, invece, come sia fondato il motivo sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche atteso che il risarcimento del danno, pur non potendo essere valutato ai sensi dell’articolo 62 c.p., n. 6, avrebbe meritato una autonoma considerazione ai fini delle attenuanti generiche;
5. la difesa di (OMISSIS) ha trasmesso conclusioni scritte in cui insiste per l’annullamento della sentenza quantomeno in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in considerazione dell’intervenuto risarcimento quand’anche ritenuto inidoneo ad integrare la attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6.

 

Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati nei termini e nei limiti di cui appresso.
1. L’ordine logico delle questioni impone di prendere in considerazione i primi due motivi del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) ed il cui esame richiede tuttavia un sia pur sintetico cenno alla ricostruzione dei fatti quale risultante dal conforme apprezzamento dei giudici di merito nei due gradi oltre che, comunque, non contestata.
Era emerso ed e’ risultato accertato che la mattina del 13.10.2016, alle ore 8,50 circa, (OMISSIS) si era assentato dalla propria abitazione in (OMISSIS) dove aveva fatto rientro dopo circa trenta minuti avvedendosi della presenza di estranei che, dopo aver tentato di ostacolare il suo ingresso in casa, avevano aperto la porta sicche’ la persona offesa si era trova al cospetto di due individui con il capo coperto dal cappuccio delle felpe e che si erano dati alla fuga, non senza averlo prima spintonato facendolo cadere a terra per allontanarsi a bordo di un fuoristrada di colore scuro.
L’ (OMISSIS) era stato accompagnato in ospedale dove i sanitari avevano refertato contusioni ed escoriazioni in varie parti del corpo con una prognosi di 5 giorni.
1.1 Sulla scorta di questa ricostruzione la Corte di Appello ha respinto la doglianza proposta dalla difesa del (OMISSIS) in termini analoghi a quelli ribaditi nel primo motivo di ricorso correttamente uniformandosi al prevalente orientamento della giurisprudenza di questa Corte avallato dalle SS.UU. “Reina” che, dirimendo un risalente contrasto, hanno ribadito la configurabilita’ del tentativo di rapina impropria nel caso in cui l’agente, dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volonta’, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l’impunita’ (cfr., Cass. SS.UU., 19.4.2012 n. 34.952, Reina; cfr., anche, Cass. Pen., 2, 16.4.2015 n. 17.827, Trotta ed altro, in cui la Corte ha giudicato manifestamente infondata l’eccezione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 56 c.p. e articolo 628 c.p., comma 2, per violazione degli articoli 3 e 25 Cost., in relazione alla configurabilita’ della fattispecie di tentata rapina impropria, siccome in contrasto con il principio di legalita’ e il divieto di analogia, in quanto il delitto di rapina ha carattere plurioffensivo e natura complessa, essendo integrato da una condotta di sottrazione e impossessamento tipica del furto, cui si aggiunge l’elemento della violenza alla persona o della minaccia; cfr., ancora, sul tentativo di rapina impropria, piu’ recentemente, Cass. Pen., 2, 15.10.2020 n. 5.271, Avino; Cass. Pen., 2, 22.12.2020 n. 4.850, Mujkik; Cass. Pen, 2, 1.10.2020 n. 4.637, Baffoun; Cass. Pen., 2, 3.12.2020 n. 788, Reifonas).

 

Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

1.2 Manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS): anche in tal caso la Corte di Appello ha affrontato la doglianza che era stata formulata con l’atto di appello in termini analoghi a quelli qui riproposti osservando che “la sussistenza del delitto di rapina impropria, che pur condivide con il delitto di lesioni l’elemento di fattispecie della violenza, non sprigiona effetti preclusivi su quest’ultimo, restando autonomamente apprezzabile accanto alla rapina impropria ancorche’ entrambi frutto della medesima condotta materiale” (cfr., pag. 4 della sentenza impugnata).
Questa Corte ha piu’ volte ribadito che, in tema di rapina impropria, quando la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione, abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo reato concorre con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati, non incompatibile con l’elemento soggettivo del delitto di rapina (cfr., ad esempio, Cass. Pen., 2, 22.9.2011 n. 36.901, Kennedy).
D’altra parte, e’ pacifico che il delitto di lesioni personali e’ sorretto dal dolo generico che puo’ assumere anche la forma del dolo “indiretto” o “eventuale” (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 4, 11.6.2019 n. 28.891, Cascio, in cui la Corte ha ribadito che integra l’elemento psicologico del delitto di lesioni volontarie anche il dolo eventuale, ossia la mera accettazione del rischio che dalla propria azione derivino o possano derivare danni fisici alla vittima, affermando tale principio in un caso nel quale si e’ ritenuta immune da censure la sentenza impugnata che aveva riconosciuto la responsabilita’ dell’imputato a titolo di concorso nel reato, per avere bloccato e spinto fuori dalla propria abitazione un agente di polizia, continuando a tenerlo stretto anche mentre il coimputato, chiamato in aiuto, lo aveva, a sua volta, spinto, facendolo cadere a terra; conf., Cass. Pen., 6, 24.1.2014 n. 7.389, Bertocco; Cass. Pen., 5, 21.4.2010 n. 35.075, B.).

 

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2. Manifestamente infondati sono, ancora, il terzo motivo del ricorso proposto nell’interesse del (OMISSIS) ed il corrispondente primo motivo del ricorso proposto nell’interesse dell’ (OMISSIS), entrambi relativi al mancato riconoscimento della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6 avendo la Corte di Appello spiegato che il vaglia (che si assume inviato nell’interesse di entrambi) reca la data del 19.3.2018 mentre “con provvedimento del 14.2.2018 il GIP di Enna ha fissato – a seguito di decreto di giudizio immediato emesso in data 11.1.2018 e della richiesta dei difensori di accedere al rito abbreviato – l’udienza di comparizione degli imputati per la data del 12.4.2018 previa ammissione dei predetti al rito abbreviato” (cfr., pag. 5 della sentenza).
Ed anche in tal caso la decisione risulta in linea con la giurisprudenza di questa Corte in ordine al termine entro il quale deve intervenire il risarcimento nel caso di definizione del processo nelle forme del rito abbreviato derivante da immediato (cfr., Cass. Pen., 3, 16.1.2020 n. 15.750, S.; Cass. Pen., 3, 22.11.2019 n. 2.213, M.; Cass. Pen., 6, 13.4.2018 n. 20.836, Romano; Cass. Pen., 2, 15.11.2017 n. 56.935, Sarracino).
3. E invece fondato il motivo, sostanzialmente comune ad entrambi ovvero comunque estensibile in quanto fondato su una ragione comune, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che la Corte di Appello ha negato ad entrambi alla luce della “mancanza di elementi positivi…”a tal fine “valutabili” o “valorizzabili” (cfr., pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata con riguardo, rispettivamente, alla posizione del (OMISSIS) ed a quella dell’ (OMISSIS)).
I giudici nisseni non hanno tenuto conto del risarcimento che, pur tardivo ai fini del riconoscimento della attenuante di cui all’articolo 62 c.p., n. 6, ben poteva e doveva essere considerato (quand’anche all’esito per valutarne la rilevanza in termini recessivi rispetto ad altri elementi posti in comparazione) quale elemento “positivo” da tener presente ai fini delle circostanze attenuanti generiche (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass. Pen., 27.6.2013 n. 34.522, Vinetti).

 

Risarcimento dei danni intervenuto tardivamente

Sul punto la sentenza impugnata va percio’ annullata con rinvio ad altra Sezione della medesima Corte di Appello di Caltanissetta che procedera’ ad una nuova valutazione sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avanzata nell’interesse di entrambi gli imputati alla luce del pur intempestivo risarcimento del danno.

P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata limitatamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Caltanissetta.
Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi ed irrevocabile la affermazione di responsabilita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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