In tema di trasporto marittimo in caso di perdita o danni subiti dalla merce

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12708

La massima estrapolata:

In tema di trasporto marittimo in caso di perdita o danni subiti dalla merce, la legittimazione a promuovere l’azione cartolare contro il vettore spetta al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna, mentre il caricatore-mittente può esercitare, nei confronti del medesimo vettore, le azioni causali che gli competono sulla base del contratto di trasporto tra loro concluso. Peraltro, in quest’ultima eventualità, la legittimazione all’azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, lo stesso destinatario sia venuto a conoscenza di tale perdita a seguito della richiesta di riconsegna della detta merce. (In applicazione del menzionato principio, la S.C. ha ritenuto che l’avvenuta emissione del cd. delivery order, ovvero dell’ordine, impartito al capitano della nave, di consegna della merce in favore della società girataria, comportasse il passaggio della legittimazione ad esercitare l’azione causale dal mittente al destinatario).

Ordinanza 14 maggio 2019, n. 12707

Data udienza 11 ottobre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4242/2017 proposto da:
DITTA (OMISSIS), in persona del suo titolare (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del Presidente di Amministrazione (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4085/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/10/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.

FATTI DI CAUSA

1. La ditta (OMISSIS), in persona del suo titolare (OMISSIS), ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 4085/16, del 17 novembre 2016, della Corte di Appello di Napoli, che – respingendo il gravame dalla stessa esperito contro la sentenza n. 8395/11, del 4 luglio 2011, del Tribunale di Napoli – ha rigettato la domanda, proposta dall’odierna ricorrente, di condanna delle societa’ (OMISSIS). S.p.a. (d’ora in poi, “societa’ (OMISSIS)”) e (OMISSIS) S.r.l., a pagargli Euro 629.000,00, oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione monetaria, pari al prezzo di 360 colli di prodotti tessili, da essa acquistati dall’ (OMISSIS).
2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver acquistato la merce suddetta, alla fine del mese di giugno del 2004, nonche’ di averla affidata alla societa’ (OMISSIS), perche’ provvedesse al suo trasferimento, via mare, dal porto di (OMISSIS) a quello di (OMISSIS). Eseguito il trasporto marittimo attraverso la motonave “(OMISSIS)”, il vettore scaricava il container, recante la merce in questione, presso un terminal della societa’ (OMISSIS), posto all’interno dell’area portuale del capoluogo campano. Tuttavia, al momento del ritiro del container presso il terminal, l’autista incaricato del trasferimento su gomma accertava la mancanza, sullo stesso, del sigillo, informando della circostanza (OMISSIS), a quale la societa’ (OMISSIS) aveva affidato il compito di espletare le operazioni doganali. Invitati, pertanto, dalla societa’ (OMISSIS), tutti gli interessati a partecipare alle operazioni di apertura, anche alla presenza di funzionari delle dogane, all’esito delle stesse si verificava tanto l’assenza del piombo d’origine sul container, quanto la totale mancanza, nello stesso, dei 360 colli di prodotti tessili.
La ditta (OMISSIS), pertanto, essendosi rivelate infruttuose le trattative volte a una definizione stragiudiziale della vertenza, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Napoli, le predette societa’ (OMISSIS) e (OMISSIS), per chiederne la condanna, eventualmente anche in via solidale, al pagamento della somma suddetta di Euro 629.000,00 (oltre interessi legali e maggior danno da svalutazione), pari al prezzo di acquisto della merce andata perduta.
Il Tribunale di Napoli, tuttavia, rigettava la domanda.
Esperito gravame dall’odierna ricorrente, lo stesso veniva respinto dalla Corte partenopea, non senza dichiarare l’inammissibilita’ dell’intervento, con conseguente estromissione dal giudizio, della societa’ (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, (OMISSIS)), girataria della polizza di carico.
3. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione la ditta (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – si deduce, in relazione agii articoli 24 e 111 Cost., nonche’ agli articoli 132 e 156 c.p.c., “nullita’ della sentenza per incompletezza dell’originale, e in particolare della motivazione”.
Si evidenzia che ia sentenza impugnata risulta priva della pagina n. 4.
Si tratta di carenza, sottolinea la ricorrente, che riguarda certamente l’originale del documento, visto che anche la copia in formato – PDF” della sentenza, inviatale dalla cancelleria del giudice “a quo”, risulta mancante della citata pagina. Altrettanto e a dirsi, poi, anche per la copia conforme rilasciata dalla cancelleria della Corte territoriale ed allegata al presente ricorso.
Orbene, si tratta di un’evenienza che – secondo la ditta (OMISSIS) -non trova precedenti nella giurisprudenza di questa Corte, non essendo a tale ipotesi assimilabile quella della allegazione di copia incompleta della sentenza impugnata.
Siffatta carenza, inoltre, traducendosi in una vera e propria menomazione del testo del provvedimento giurisdizionale, renderebbe pressoche’ impossibile ricostruire il suo “iter” argomentativo, donde la nullita’ della pronuncia impugnata.
3.2. Con il secondo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce la violazione degli articoli 1689 e 1693 c.c., nonche’ dell’articolo 4 della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924.
Si censura la decisione della Corte partenopea, laddove, confermando quella resa dal giudice di prime cure, ha dichiarato il difetto di legittimazione dell’odierna ricorrente, e cio’ sul presupposto che la stessa non risultava piu’ munita della polizza di carico.
L’erroneita’ della statuizione deriverebbe dal fatto che l’odierna ricorrente non ha mai qualificato la propria azione risarcitoria come “cartolare”, ossia basata sulla sola polizza di carico, avendo, invece, inteso esercitare l’azione “causale”, cioe’ fondata sulla proprieta’ della merce e sull’avvenuta conclusione, a proprio nome, del contratto di trasporto con la societa’ (OMISSIS).
In forza di tali rilievi, pertanto, si reputa non decisiva la ricostruzione – operata dal giudice di appello – della natura di titolo di credito della polizza di carico e dei diritti del destinatario da essa derivanti, diritti indicati negli articoli 1689 c.c. e segg. e cio’ sulla base di tre ragioni. In primo luogo, perche’ tali norme circoscrivono i diritti del destinatario nascenti dal contratto di trasporto e non anche quelli derivanti dalla proprieta’ della merce trasportata; in secondo luogo, perche’ la girata non esclude affatto il diritto al risarcimento del proprietario che abbia subito la perdita o l’avaria del carico durante l’esecuzione de trasporto; in terzo luogo, infine, perche’ l’articolo 1693 c.c., riferisce la titolarita’ dei diritti in capo al destinatario della merce e non anche ai giratari della polizza.
Non conferente, poi, sarebbe il richiamo, contenuto nella sentenza impugnata, alla pronuncia di questa Corte del 20 giugno 2014, n. 14089, che riguarderebbe una fattispecie inversa a quella oggetto del presente giudizio, vale a dire quella della determinazione degli obblighi, verso il vettore, dello spedizioniere che abbia ricevuto la girata della polizza di carico dal destinatario della merce.
Si censura, inoltre, la pronuncia della Corte partenopea evidenziando la natura scarna e superficiale della sua motivazione, in particolare laddove ha negato la legittimazione di essa ricorrente all’esercizio dell’azione causale, e cio’ sul presupposto che, al momento del fatto, risultava gia’ emesso il cosiddetto “delivery order”, ovvero l’ordine di consegna della merce a favore della societa’ (OMISSIS), girataria della polizza. Non si comprenderebbe, infatti, come tale ordine (vale a dire la modalita’ di esercizio del diritto alla consegna della merce fondato sulla polizza di carico) possa incidere sul profilo “causale” della vicenda, addirittura rendendo il possessore della polizza di carico l’unico legittimato all’azione derivante dalla proprieta’ della merce.
Erroneo sarebbe, altresi’, il richiamo all’articolo 1689 c.c., giacche’ il diritto al quale la norma fa riferimento sarebbe quello spettante al “destinatario sostanziale”, ovvero al titolare del contratto di trasporto e/o proprietario della merce e non al semplice possessore della polizza di carico.
Ancor piu’ errato, infine, sarebbe il confondere il diritto alla consegna col diritto al risarcimento per la perdita o l’avaria, giacche’ se il primo “coesiste sia nella legittimazione cartolare che in quella sostanziale (sia pure in rapporto di reciproca esclusione), il secondo puo’ spettare solo al titolare del pregiudizio economico sofferto e, dunque, il proprietario, pur se soggetto giratario della polizza”.
3.3. Con il terzo motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 353 e 404 c.p.c..
Il motivo, proposto in via di subordine, censura la sentenza impugnata in quanto avrebbe erroneamente dichiarato l’inammissibilita’ dell’intervento in giudizio dispiegato da (OMISSIS).
In particolare, si assume l’erroneita’ dell’affermazione di inammissibilita’ dell’intervento in quanto “adesivo”, visto che il combinato disposto degli articoli 353 e 404 c.p.c., individua le condizioni legittimanti l’intervento (ovvero, la titolarita’ del potere di proporre opposizione di terzo avverso la sentenza “inter alios acta”) e non il contenuto dello stesso.
3.4. Infine, con il quarto motivo – proposto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – si deduce violazione degli articoli 2730, 2731, 2733 e 2735 c.c., oltre alla “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti controversi decisivi per il giudizio”.
Si evidenzia come il suddetto intervento in giudizio, anche a ritenerlo inammissibile, presenterebbe comunque una chiara valenza processuale natura confessoria, confermando che quello intercorso tra la ricorrente e la societa’ (OMISSIS) e’ stato un rapporto di mero mandato all’espletamento delle pratiche doganali ed attestando, inoltre, come l’interveniente abbia sostanzialmente rinunciato al proprio astratto diritto cartolare.
3.5. Su tali basi, dunque, la ricorrente ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata, non senza rilevare come il ricorso da essa proposto non sia stato notificato alla societa’ (OMISSIS), visto che la stessa risulta estinta nelle more dei giudizio di appello, con conseguente perdita immediata della capacita’ processuale propria e del suo procuratore costituito.
4. Ha resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione la societa’ (OMISSIS), chiedendone la declaratoria di inammissibilita’ ovvero, in subordine, di infondatezza.
In particolare, si reputa inammissibile la prima censura, dal momento che la mancanza di una sola pagina dal testo della sentenza impugnata non pregiudicherebbe la complessiva intelligibilita’ della stessa; si evidenzia, inoltre, che in relazione a tale carenza e’ stata proposta istanza di correzione di errore materiale innanzi alla Corte partenopea.
In secondo luogo, risultando la parte mancante della sentenza proprio quella che recava la motivazione relativa alla inammissibilita’ dell’intervento della societa’ (OMISSIS), la ditta (OMISSIS), in relazione al primo motivo di ricorso, sarebbe, addirittura, priva di interesse ad impugnare. Lo confermerebbe, infatti, la circostanza riferita dalla ricorrente nella parte conclusiva del proprio atto di impugnazione, laddove essa afferma di non aver notificato il ricorso alla predetta societa’, in quanto ormai estinta. Pertanto, anche ad ammettere la ricorrenza di una nullita’ della sentenza, l’estinzione de solo soggetto avente interesse a farla valere, confermerebbe, vieppiu’, l’inammissibilita’ del motivo.
Anche il secondo motivo sarebbe inammissibile, mancando del tutto, nel ricorso, una descrizione dei fatti oggetto del giudizio.
In particolare, la ricorrente avrebbe omesso non solo di indicare le ragioni per cui pretende il risarcimento del danno, ma anche di illustrare le difese, nei due giudizi di merito, delle societa’ convenute, oltre allo svolgimento del processo, neppure individuando i motivi di appello e, finanche, le parti di motivazione della sentenza impugnata oggetto di censura.
In ogni caso, il ricorso si paleserebbe infondato, alla stregua del principio secondo cui il giratario della polizza di carico acquista il potere, non solo chiedere la riconsegna della merce, ma con esso anche di far valere i diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello di pretendere il risarcimento dei danni per la mancata corrispondenza quantitativa e qualitativa delle merci (e’ citata, in particolare, Cass. Sez. 3, sent. 22 dicembre 1994, n. 11043).
5. Anche la societa’ (OMISSIS) ha resistito, con controricorso all’impugnazione della ditta (OMISSIS).
Si assume, anche in questo caso, l’inammissibilita’ dell’avversario ricorso, e cio’ sul rilievo che essendo intervenuta, nelle more del giudizio di appello, l’estinzione della societa’ (OMISSIS), l’impugnativa avrebbe dovuto essere indirizzata nei confronti dei soci, essendo la societa’ ormai cancellata dal registro delle imprese.
Per il resto, si assume l’infondatezza dei motivi sulla base di considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle della societa’ (OMISSIS), non senza rilevare, pero’, come l’intervento dispiegato nel giudizio di merito dalla societa’ (OMISSIS) (non a caso patrocinata dallo stesso legale della ditta (OMISSIS)) altro non fosse se non un espediente per cercare di contrastare, in appello, la mancanza di prova circa la natura dei rapporti tra la predetta societa’ – inizialmente presentata come spedizioniere della ditta (OMISSIS) – e la ricorrente.
5. Hanno presentato memoria entrambe le parti, insistendo nelle rispettive argomentazioni e replicando a quello avversarie.
In particolare, la societa’ (OMISSIS) sottolinea che, nelle more della celebrazione dell’adunanza camerale innanzi a questa Corte, il giudice di appello – in accoglimento dell’istanza ex articolo 287 c.p.c. – ha disposto correzione di errore materiale, integrando la sentenza impugnata della pagina mancante. Replica, peraltro, sul punto la ricorrente che la disposta correzione e’ da ritenere inammissibile, anche sulla scorta dei principi enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza dell’8 febbraio 2012, n. 13794.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. “In limine”, vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilita’ del(l’intero) ricorso, formulate – su basi diverse -dalle due controricorrenti.
6.1. Difatti, sebbene a tratti “elusiva”, la narrazione dei fatti di causa, contenuta nell’atto di impugnazione, risulta comunque idonea a far comprendere tanto la vicenda oggetto di giudizio, quanto il contenuto dello stesso e modalita’ del suo svolgimento.
Questa Corte, invero, gia’ in passato ha ritenuto sufficiente, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3), che il ricorso per cassazione contenga una esposizione dei fatti di causa che sia “chiara ed esauriente”, ma non anche “analitica e particolareggiata” (Cass. Sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015, n. 1926, Rv. 634266-01), occorrendo che dalla stessa risultino “le posizioni processuali delle parti con l’indicazione degli atti con cui sono stati formulati “causa petendi” e “petitum”, nonche’ degli argomenti dei giudici dei singoli gradi, non potendo tutto questo ricavarsi da una faticosa o complessa opera di distillazione del successivo coacervo espositivo dei singoli motivi” (Cass. Sez. 6-3, ord. 28 maggio 2018, n. 13312, Rv. 648924-01).
Orbene, a prescindere da quanto si dira’ in relazione ai singoli motivi di ricorso, l’atto di impugnazione, ne suo complesso, ancorche’ stringatamente, consente di ricostruire il “thema disputandum ac decidendum” oggetto del giudizio di merito.
6.2. Quanto, poi, all’inammissibilita’ del ricorso, eccepita da (OMISSIS) sul presupposto che la ricorrente – in ragione dell’estinzione della societa’ (OMISSIS), nelle more del giudizio di appello -avrebbe dovuto notificare, ai (gia’) soci della stessa, la proposta impugnazione, deve osservarsi quanto segue.
La decisione della ditta (OMISSIS) di non notificare a (OMISSIS) il proprio ricorso, quantunque la ricorrente impugni (“recte”: dichiari di voler impugnare) la statuizione della sentenza di appello relativa all’estromissione della stessa dal giudizio, comporta – a dispetto della dichiarata intenzione della ricorrente – il passaggio in giudicato di tale capo di sentenza e cio’ sulla scorta del principio ricavabile (“a contrario”) da un arresto di questa Corte. Infatti, e’ stato affermato che, qualora “il giudice d’appello abbia pronunciato l’estromissione di una parte dal giudizio, il soccombente e’ legittimato a proporre il ricorso per cassazione, oltre che nei riguardi dell’altra parte, anche contro la parte estromessa, soltanto qualora impugni la sentenza anche sul punto dichiarativo della estromissione”, restando inteso che, “se non intende proporre ricorso sul punto della estromissione” egli “accetta, quindi, l’uscita dal processo della parte estromessa”, essendo “tenuto soltanto a notificare il ricorso ai sensi dell’articolo 332 c.p.c.” (Cass. Sez. 3, sent. 13 luglio 2007, n. 15734, Rv. 599080-01).
Sulla scorta di tali “dicta” deve, pertanto, ritenersi che la ditta (OMISSIS) – proprio attraverso la scelta di non notificare il ricorso a (OMISSIS) (o meglio, ai suoi ex soci) – ha contraddetto la decisione di impugnare il capo di sentenza sull’estromissione dell’interveniente, prestando acquiescenza alla relativa statuizione, con l’effetto ulteriore, dell’inammissibilita’ dei motivi di ricorso terzo e quarto.
Cosi’ ragionando, peraltro, resta esclusa anche la necessita’, per questa Corte di ordinare la notificazione verso (OMISSIS) (o meglio, verso i soci della stessa), considerato che la sua funzione e’, notoriamente, solo quella di realizzare una “litis denuntiatio” allo scopo di avvertire coloro che hanno partecipato al giudizio della necessita’ di proporre le impugnazioni, che non siano pero’ gia’ precluse o escluse dall’avvenuta decorrenza dei termini (si veda, “ex multis”, da Cass. Sez. Lav., sent. 15 aprile 2013, n. 9080, Rv. 626144-01; in senso analogo anche Cass. Sez. 3, sent. 19 febbraio 2013, n. 4035, Rv. 625235-01).
7. Cio’ premesso, il ricorso va rigettato.
7.1. Il primo motivo non e’ fondato.
7.1.1. Trova applicazione, nel caso di specie, il principio secondo cui la “conformita’ della sentenza al modello di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), richiede che l’esposizione dei fatti di causa riassuma concisamente il contenuto sostanziale della controversia e che nella motivazione sia chiaramente illustrato il percorso logico giuridico seguito, sicche’ e’ sufficiente che la sentenza, pur non avendo l’indicazione esatta delle pagine o anche in assenza di una delle pagine originariamente redatte, consenta di desumere la ragione per la quale ogni istanza proposta dalle parti sia stata esaminata e di ricostruire l’esatto ragionamento posto a base della decisione” (Cass. Sez. Lav., sent. 21 maggio 2015, n. 21420 Rv. 637576-01).
L’evenienza descritta e’ quella che ricorre nel caso di specie, e cio’ pure in relazione al “dictum” concernente la disposta estromissione di (OMISSIS) (ovvero, la statuizione in relazione alla quale la mancanza della pagina n. 4 della sentenza potrebbe, astrattamente, esplicare i suoi effetti), la cui – ratio” risulta, peraltro, chiaramente dal – restante – testo della sentenza. Essa, infatti, fa riferimento all’inammissibilita’, in appello, di interventi di soggetti diversi da quello legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., ovvero da chi rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarita’ di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado.
Tale riferimento, dunque, rende perfettamente intellegibili le ragioni della ritenuta inammissibilita’ dell’intervento, in appello, di (OMISSIS).
7.1.2. Alla stregua di quanto appena osservato, dunque, resta irrilevante stabilire se la carenza da cui la sentenza risulta affetta fosse emendabile, o meno, attraverso l’istanza ex articolo 287 c.p.c.. Al riguardo, peraltro, deve notarsi come un recente arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, quantunque intervenuto su un tema diverso da quello qui in esame, abbia avallato un’utilizzazione estensiva del rimedio della correzione dell’errore materiale.
In particolare, e’ stato evidenziato come l’ammissibilita’ del ricorso a tale strumento prescinda, ormai, da ogni “indagine sulla volonta’ del giudice”, essendo sufficiente il fatto che l’errore materiale consista “in un difetto di corrispondenza fra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione nel provvedimento, purche’ questo sia evincibile da confronto fra la parte inficiata dall’errore e le considerazioni contenute nella motivazione, per cui puo’ dedursi che tale errore e’ dovuto ad una svista o a una disattenzione”. Una soluzione, questa, che valorizza il principio costituzionale della durata ragionevole del processo e che si fonda, dunque, sul rilievo che il procedimento di correzione degli errori materiali “e’ il piu’ consono a salvaguardare l’effettivita’ di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attivita’ processuali, non giustificate ne’ dal rispetto effettivo de principio de contraddittorio, ne’ da effettive garanzie di difesa”, lasciando, peraltro, “salvo il diritto delle parti all’esercizio degli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’articolo 288 c.p.c., comma 4, possono essere comunque proposti relativamente alle parti corrette delle sentenze” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 21 giugno 2018, n. 16145, Rv. 649295-01).
7.2. Il secondo motivo, del pari, non e’ fondato.
7.2.1. Sul punto, occorre muovere dal rilievo che – secondo la costante giurisprudenza di questa Corte – “la legittimazione a promuovere l’azione contro il vettore per la perdita o per i danni compete al portatore della polizza di carico per effetto di girata senza limitazione alcuna” (in tal senso, Cass. Sez, 1, sent. 22 maggio 1975, n. 2027, Rv. 375742-01; Cass. Sez. 1, sent. 18 luglio 1986, n. 4632, Rv. 447362-01; Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 1994, n. 11043, Rv. 489352-01), essendo a tal fine “irrilevante qualsiasi rapporto sottostante tra destinatario e portatore della polizza di carico”, come, del resto, “il rapporto sottostante tra il portatore della polizza e il caricatore”, restando, tuttavia, inteso che “il caricatore-mittente” puo’ pur sempre “esperire nei confronti del vettore le azioni che gli competono sulla base del contratto di trasporto”, e cio’ in quanto, “accanto ad un’azione “ex titulo” da parte del legittimo possessore della polizza di carico”, sussiste “la possibilita’ per il mittente di un’azione causale nei confronti del vettore, basata sul contratto di trasporto tra loro concluso” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 14 febbraio 2005, n. 2898, Rv. 580108-01).
In altri termini, quella del portatore della polizza di carico – in cio’ apparendo esatti i rilievi della ricorrente (anche se non idonei, come si dira’, a condurre all’accoglimento del ricorso) – e’ una legittimazione ad agire che si “aggiunge”, ma non “esclude”, quella del caricatore-mittente. E questa, peraltro, una conclusione – come sempre sottolineato da questa Corte – conforme “all’opinione maggioritaria in dottrina, secondo cui la polizza di carico tra mittente e vettore esplica una funzione essenzialmente probatoria” (giacche’ “prova l’esistenza di un rapporto negoziale avente un determinato contenuto, nonche’ l’avvenuto caricamento, le caratteristiche della merce oggetto del trasporto e l’indicazione del soggetto destinatario della merce”), sicche’ essa non potrebbe escludere l’esercizio dell’azione causale, salvo ritenere che “l’emissione della polizza di carico dia luogo ad una novazione dell’obbligazione derivante dal rapporto fondamentale”, evenienza, tuttavia, esclusa da questa Corte, sul rilievo che “e’ difficile pensare che le parti abbiano voluto il contratto di trasporto e possano poi di fatto volere la novazione dell’obbligazione fondamentale, non ricorrendo per un simile atto nessun apprezzabile interesse” (cosi’, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, cit.).
Il riconoscimento, tuttavia, che “anche in presenza di una polizza di carico, il mittente puo’ far valere con azione causale nei confronti del vettore i diritti nascenti dal contratto di trasporto” (cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, cit.), compreso quello al risarcimento dei danni, non giova, tuttavia, all’odierna ricorrente.
Difatti, come precisato nuovamente dall’arresto di questa Corte gia’ piu’ volte richiamato, nel caso dell’evento costituito dalla perdita delle cose consegnate al vettore, la legittimazione all’azione di risarcimento si trasferisce dal mittente al destinatario “dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce” (cosi’, ancora, Cass. Sez. 3, sent. 2898 del 2005, cit.; in senso conforme Cass. Sez. 3, sent. 19 dicembre 2000, n. 15946, Rv. 542729-01; Cass. Sez. 3, 19 maggio 2004, n. 9469, Rv. 572940-01).
In questa prospettiva, dunque, diventa decisivo stabilire l’effettiva idoneita’ – come ritenuto dalla sentenza impugnata – del cd. “delivery order”, impartito al capitano della nave, a porsi come richiesta di consegna della merce e dunque come evento comportante, alla stregua del principio sopra illustrato, “la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto” “id est”: il passaggio della legittimazione ad esercitare l’azione “causale”).
Orbene, si tratta di affermazione corretta, a dispetto della censura della ricorrente (che pretende di limitare il rilievo dell’ordine in questione solo sul piano della legittimazione all’esercizio dell’azione cartolare), se e’ vero che il “delivery order” costituisce un “documento probatorio”, predisposto “al fine di agevolare l’enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l’individuazione della persona del creditore” (Cass. Sez. 3, sent. 6 aprile 1971, n. 998, Rv. 350970-01), ovvero dell’avente diritto, in forza del contratto di trasporto, alla consegna della merce.
Il motivo, dunque, non e’ fondato.
7.3. I motivi terzo e quarto sono inammissibili, per le ragioni gia’ illustrate al 6.2.
8. Le spese seguono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico di parte ricorrente e liquidate come da dispositivo.
9. Infine, a carico della parte ricorrente sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ditta (OMISSIS), in persona de suo titolare (OMISSIS), a rifondere, alle societa’ (OMISSIS). S.p.a. e (OMISSIS) S.r.l., le spese del presente giudizio, che liquida – per ciascuna di esse – in Euro 13.200,00, piu’ Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

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