Efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 14 maggio 2019, n. 12714

La massima estrapolata:

L’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia convenuto, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’art. 38 c.c., al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilità solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente al predetto soggetto.

Sentenza 14 maggio 2019, n. 12714

Data udienza 5 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TANTAGELO Augusto – rel. Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al numero 10446 del ruolo generale dell’anno 2017, proposto da;
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 350/2017, pubblicata in data 9 febbraio 2017 (e che si assume notificata in data 23 febbraio 2017);
udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 5 marzo 2019 dal consigliere Augusto Tatangelo;
uditi:
il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento dei primi tre motivi del ricorso, con assorbimento dell’ultimo;
l’avvocato (OMISSIS), per il ricorrente.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., comma 1, avverso il precetto di pagamento dell’importo di Euro 16.188,70 intimatogli da (OMISSIS) S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da una sentenza di condanna pronunciata nei confronti dell’associazione non riconosciuta (OMISSIS) di (OMISSIS), di cui lo stesso e’ Presidente. L’opposizione e’ stata rigettata dal Tribunale di Modena.
La Corte di Appello di Bologna ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre il (OMISSIS), sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede la societa’ intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con gli articoli 323, 100 e 101 c.p.c.: erronea applicazione di norme di diritto”.
Con il secondo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con gli articoli 615 e 474 c.p.c.”.
Con il terzo motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, in combinato disposto con l’articolo 360 c.p.c., n. 5, e l’articolo 38 c.c.: violazione di norma di diritto articolo 38 c.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
Con il quarto motivo si denunzia “Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 in combinato disposto con l’articolo 360 c.p.c., n. 5, e gli articoli 38 e 1957 c.c.: violazione di norma di diritto articolo 38 c.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”.
I primi tre motivi del ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto risultano logicamente connessi.
Tali motivi sono fondati, con conseguente assorbimento del quarto.
2. La societa’ intimante (OMISSIS) S.p.A. ha ottenuto una sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro nei confronti dell’associazione non riconosciuta (OMISSIS) di (OMISSIS).
Sulla base di tale titolo esecutivo, ha intimato precetto di pagamento a (OMISSIS), quale presidente e legale rappresentante dell’associazione, assumendone la posizione di obbligato solidale per i debiti di quest’ultima ai sensi dell’articolo 38 c.c..
Il ricorrente, senza disconoscere la propria qualita’ di presidente e legale rappresentante dell’associazione, ha proposto opposizione all’esecuzione. Ha sostenuto che il titolo esecutivo formatosi nel giudizio promosso dalla societa’ creditrice nei confronti dell’associazione non riconosciuta – giudizio al quale egli non aveva partecipato in proprio – non poteva ritenersi direttamente efficace anche nei suoi confronti, aggiungendo che in quel giudizio non era stato affatto accertato il presupposto della sua responsabilita’ ai sensi dell’articolo 38 c.c. (e cioe’ che egli aveva agito in nome e per conto dell’associazione nell’assunzione dell’obbligazione fatta valere in sede di cognizione). Ha infine eccepito, in subordine, la decadenza del creditore, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., dalla garanzia della propria responsabilita’ solidale.
Orbene, diversamente da quanto afferma la corte di appello, la questione di diritto dell’estensione soggettiva dell’efficacia esecutiva del titolo posto a base del precetto opposto effettivamente rileva ai fini della decisione dell’opposizione e non attiene, quindi, propriamente al merito del giudizio di cognizione: e risultano a tal fine decisive ed assorbenti le seguenti considerazioni in diritto.
3. Ai sensi dell’articolo 38 c.c. “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune”, ma “delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione”.
Secondo il costante indirizzo di questa Corte, la responsabilita’ personale e solidale prevista dall’articolo 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta:
– non e’ collegata alla mera titolarita’ della rappresentanza dell’associazione, ma all’attivita’ negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilita’ e’ gravato dall’onere di provare la concreta attivita’ svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 1657 del 26/02/1985, Rv. 439631 – 01; Sez. L, Sentenza n. 5089 del 21/05/1998, Rv. 515671 01; Sez. L, Sentenza n. 8919 del 11/05/2004, Rv. 572779 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 718 del 16/01/2006, Rv. 586777 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26290 del 14/12/2007, Rv. 600857 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008, Rv. 605230 – 01; Sez. L, Sentenza n. 11207 del 14/05/2009, Rv. 608156 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18188 del 25/08/2014, Rv. 632925 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8752 del 04/04/2017, Rv. 644059 – 01);
– non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilita’ primaria dell’associazione stessa; ne consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per l’ente e’ inquadrabile fra quelle di garanzia “ex lege”, assimilabili alla fideiussione, ed e’ disposta a tutela dei terzi, che possono ignorare la consistenza economica del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilita’ di chi ha negoziato con loro (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. L, Sentenza n. 1655 del 26/02/1985, Rv. 439627 – 01; Sez. L, Sentenza n. 13946 del 27/12/1991, Rv. 475171 – 01; Sez. L, Sentenza n. 2471 del 04/03/2000, Rv. 534594 01; Sez. 3, Sentenza n. 11759 del 06/08/2002, Rv. 556691 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22982 del 07/12/2004, Rv. 578701 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25748 del 24/10/2008, Rv. 605230 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 29733 del 29/12/2011, Rv. 621019 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 12508 del 17/06/2015, Rv. 635870 01).
In virtu’ della distinzione soggettiva tra l’ente ed i suoi organi ed in considerazione dei presupposti della eventuale responsabilita’ accessoria di detti organi, il titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell’associazione non riconosciuta non puo’ consentire al creditore di procedere ad esecuzione forzata direttamente nei confronti dei soggetti (che si assumono) solidalmente obbligati con la stessa, senza la previa formazione di un distinto titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi.
Diversamente da quanto questa stessa Corte afferma in relazione ai soci illimitatamente responsabili delle societa’ di persone (in virtu’ dell’automatica estensione ad essi della responsabilita’ per i debiti sociali), in tale ipotesi non puo’ in alcun modo postularsi l’automatica estensione dell’efficacia esecutiva del titolo ottenuto verso l’associazione, nei confronti dei rappresentanti di questa, occorrendo il positivo accertamento, da effettuarsi necessariamente in un giudizio di cognizione, della circostanza che detti rappresentanti abbiano concretamente agito in nome dell’ente nella costituzione dello specifico rapporto obbligatorio fatto valere.
La fattispecie che, ai sensi dell’articolo 38 c.c., da’ luogo alla responsabilita’ dei soggetti che hanno agito in nome e per conto delle associazioni non riconosciute e’ in effetti radicalmente differente da quella prevista per i soci illimitatamente responsabili delle societa’ di persone ed e’ invece, per certi aspetti, assimilabile a quella del fideiussore per le obbligazioni del debitore principale (in relazione alla quale non risulta mai prospettata una possibile automatica estensione al garante dell’efficacia del titolo esecutivo ottenuto contro il debitore principale).
La responsabilita’ personale del socio riguarda tutti i debiti della societa’ rappresentata e deriva dalla sua qualita’ (restando peraltro contestabile mediante opposizione all’esecuzione). Si tratta di una situazione per certi aspetti analoga a quanto avviene ad esempio, ai sensi dell’articolo 477 c.p.c., per gli eredi del debitore: in entrambi i casi l’estensione dell’efficacia esecutiva del titolo non richiede alcun ulteriore accertamento di fatto in ordine ad una condotta del soggetto, quale fatto costitutivo della sua responsabilita’ per il singolo e specifico rapporto obbligatorio, ma deriva semplicemente dalla sua qualita’ o “posizione” e riguarda indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale.
Inoltre, quella del socio costituisce una responsabilita’ per una obbligazione propria, derivante direttamente dalla legge (tanto che il socio illimitatamente responsabile di societa’ di persone e’ automaticamente dichiarato fallito, in caso di fallimento della societa’), non di una responsabilita’ solidale per una obbligazione altrui assimilabile alla fideiussione.
Nelle associazioni non riconosciute i legali rappresentanti (e, in particolare, il presidente) non rispondono affatto dei debiti dell’ente in base a tale loro qualita’. La responsabilita’ e’ prevista dall’articolo 38 c.c., esclusivamente per coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione nell’ambito del singolo e specifico rapporto obbligatorio fatto valere in giudizio: essa non riguarda quindi tutti i debiti dell’ente e non si traduce in una obbligazione propria di tali soggetti ma, come gia’ chiarito, si tratta di una obbligazione di garanzia per uno specifico debito altrui.
Il creditore dell’associazione non riconosciuta, se intende valersi della disposizione di cui all’articolo 38 c.c., potra’ convenire, nel giudizio di cognizione diretto a ottenere il titolo esecutivo, insieme all’associazione, il soggetto che pretende obbligato in solido con la stessa, in proprio, chiedendo accertarsi la sua responsabilita’ solidale, onde ottenere la condanna sia dell’associazione che del soggetto solidalmente responsabile per la relativa obbligazione, ai sensi dell’articolo 38 c.c., (allegando e provando in giudizio, naturalmente, che sussistono i presupposti per siffatta responsabilita’).
In caso contrario, se il giudizio di cognizione si svolge esclusivamente nei confronti dell’associazione (e quindi non ha – e non puo’ avere – ad oggetto l’accertamento dei presupposti per la sussistenza della responsabilita’ personale accessoria del soggetto che abbia agito per la stessa), il titolo esecutivo che si formera’ all’esito del giudizio di cognizione avra’ efficacia esecutiva esclusivamente contro l’associazione; cio’ e’ a dirsi pure nell’ipotesi in cui l’associazione sia convenuta in giudizio in persona del suo legale rappresentante, laddove quest’ultimo non sia evocato in giudizio anche in proprio, oltre che nella qualita’. Per ottenere un titolo esecutivo efficace anche contro il preteso responsabile, sara’ dunque necessario in tale ipotesi un ulteriore giudizio di cognizione da promuovere direttamente contro lo stesso.
In base a quanto sin qui osservato, deve affermarsi il seguente principio di diritto: “l’efficacia esecutiva del titolo formatosi contro la sola associazione non riconosciuta in un giudizio di cognizione nel quale il creditore non abbia evocato, in proprio, anche l’eventuale soggetto responsabile in via solidale con questa ai sensi dell’articolo 38 c.c. (non essendo, quindi, sufficiente che lo stesso sia stato eventualmente evocato solo quale legale rappresentante dell’ente), al fine di ottenere l’accertamento della sua responsabilita’ solidale e la sua condanna, unitamente a quella dell’ente stesso, non si estende automaticamente nei confronti del predetto soggetto”.
4. Nella specie, per quanto emerge dagli atti, il precetto opposto risulta intimato al (OMISSIS) semplicemente in quanto presidente dell’associazione non riconosciuta (OMISSIS) di (OMISSIS), mentre non viene in alcun modo prospettato che nel giudizio di cognizione sia stata espressamente proposta una domanda di accertamento della sua responsabilita’ solidale, in quanto soggetto che aveva agito in nome e per conto della stessa e, ancor prima, che egli sia stato convenuto in proprio in tale giudizio (e non, eventualmente, solo quale legale rappresentante dell’associazione).
Vanno di conseguenza accolti i primi tre motivi del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni ulteriore questione (tra cui quella relativa alla decadenza di cui all’articolo 1957 c.c., oggetto del quarto motivo di ricorso). L’opposizione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, puo’ essere decisa nel merito ed accolta, con conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata della societa’ intimata nei confronti del (OMISSIS), sulla base del titolo formatosi contro l’associazione di cui questi e’ presidente.
5. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e, decidendo nel merito, l’opposizione all’esecuzione proposta dal (OMISSIS) e’ accolta, con conseguente dichiarazione di inesistenza del diritto di (OMISSIS) S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto.
Per le spese del giudizio si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione all’esecuzione proposta dal (OMISSIS), dichiarando l’inesistenza del diritto di (OMISSIS) S.p.A. di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti sulla base del titolo esecutivo posto a base dell’atto di precetto opposto;
– condanna la societa’ opposta a pagare le spese del giudizio in favore del ricorrente opponente, liquidandole come segue: per il primo grado, complessivi Euro 3.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge (ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso); per il secondo grado, complessivi Euro 3.777,00, oltre spese generali ed accessori di legge (ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso); per il giudizio di legittimita’, complessivi Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge (ivi incluso il rimborso dell’onere del contributo unificato, nella misura dell’esborso).

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