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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 luglio 2015, n. 32787. Nella individuazione dei reati rispetto ai quali è applicabile l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all’articolo 168 bis del Cp e seguenti (“reati puniti…con la pena edittale detentiva non superiore al massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria…”), deve aversi riguardo alla sola pena edittale, senza che si possa tenere conto della sussistenza di eventuali circostanze aggravanti, seppure a effetto speciale. Infatti, sul piano letterale, manca nella disciplina normativa alcun esplicito riferimento alla possibile incidenza delle eventuali aggravanti, mentre ogni volta che il legislatore ha voluto che si tenesse conto delle circostanze aggravanti lo ha espressamente previsto (cfr. articoli 4 del Cpp, 157 del Cp, 278 del Cpp, 131 bis del Cp). Inoltre, anche strutturalmente, ai fini della decisione sull’istanza presentata ex articolo 464 bis del Cpp, al giudice non è consentito pronunciarsi sulla fondatezza dell’accusa, dunque sulla configurabilità o meno del fatto aggravato, se non in termini negativi circa la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento (da queste premesse, accogliendo il ricorso dell’imputato, la Corte, in una fattispecie in cui era contestato il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309, punito con una pena ricompresa nella soglia indicata dall’articolo 168 bis del Cp, ha annullato con rinvio l’ordinanza con cui il Gip aveva invece rigettato la richiesta di sospensione in ragione della ritenuta contestazione dell’aggravante a effetto speciale di cui all’articolo 80 del Dpr n. 309 del 1990, che secondo il giudicante avrebbe portato la pena oltre la soglia prevista per l’ammissibilità dell’istituto)

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 luglio 2015, n. 32787 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROMIS Vincenzo – Presidente Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. ZOSO Liana Maria T – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 6 luglio 2015, n. 28640. In assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione, disposta prima dell’entrata in vigore della legge 16/4/2015, n. 47 (che ha introdotto modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali), non può subire modifiche unicamente per effetto della nuova e più favorevole normativa

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 6 luglio 2015, n. 28640 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giusepp – Presidente Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere...