Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione IV

sentenza 6 luglio 2015, n. 28640

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCO Carlo Giusepp – Presidente

Dott. CIAMPI Francesco Mar – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 823/2015 TRIB. LIBERTA’ di ROMA, del 07/04/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

sentite le conclusioni del PG Dott. Maria Giuseppina Fodaroni, la quale ha chiesto rigettarsi il ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS), la quale ha chiesto accogliersi il ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. (OMISSIS), sottoposto ad indagini per aver capeggiato un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, ricorre avverso l’ordinanza del 7/4/2015, depositata il 16/4/2015, con cui il Tribunale di Roma in funzione di giudice dell’impugnazione cautelare, rigetto’ il ricorso proposto dall’indagato avverso l’ordinanza del G.I.P. di Roma del 13/3/2015, con la quale era stata disattesa istanza del medesimo, con la quale era stata richiesta sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Con l’unitaria, articolata censura, posta a corredo del ricorso per cassazione, il (OMISSIS) denunzia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 89.

Queste, in sintesi, le ragioni della doglianza. Era stato ingiustamente svalorizzata la certificazione proveniente dalla struttura sanitaria carceraria che aveva attestato la condizione di dipendenza da cocaina; l’assenza di attualita’ era insignificante in quanto il soggetto trovavasi detenuto senza soluzione di continuita’ dalla data dell’ultima analisi (ottobre 2014) e un tale stato non viene meno prima del decorso di cinque anni, nonostante il protrarsi della forzata astensione. Inoltre, il Tribunale aveva evocato un precedente per evasione, che non avrebbe potuto considerarsi ostativo e valorizzato i precedenti penali del ricorrente, ad decorrere dal 1970, senza che, tuttavia, una tale stigmatizzazione possa dirsi aver integrato quelle eccezionali esigenze cautelari impeditive della custodia in casa, le quali non possono essere fatte coincidere con la mera sommatoria dei precedenti, ma, ben diversamente devono consistere in una intollerabile esposizione a rischio della collettivita’, in presenza della quale devono cedere le aspettative di recupero del soggetto tossicodipendente.

4. Il ricorso e’ infondato e, pertanto, va rigettato.

In primo luogo il Tribunale, senza venire smentito sul punto, ha chiarito che il ricorrente, condannato per i due episodi di evasione, con sentenze del 9/3/2005 e 30/4/2009, trovasi (in relazione alla seconda condanna) in condizione d’incompatibilita’ con gli arresti domiciliari, a mente dell’articolo 284 c.p.p., comma 5 bis, anche se una tale condizione, deve reputarsi superabile in virtu’ del citato articolo 89. Preclusione, tuttavia, che resta ferma ove sussistano eccezionali esigenze cautelari, da non identificarsi con il solo pericolo di fuga (Cass., Sez. 2, n. 19348 del 26/4/2006, Culli).

In secondo luogo il provvedimento valuta il curriculum criminale del ricorrente di “non comune livello” e tale da imporre la tutela di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, in merito al pericolo di commissione di reati dello stesso genere. In particolare viene evidenziata, oltre alla multi-decennale dedizione professionale alla commissione di reati contro l’ordine pubblico ed il patrimonio (due condanne per partecipazione ad associazione a delinquere, numerose condanne per furto e ricettazione, le due ricordate condanne per evasione, plurimi periodi di restrizione carceraria senza efficacia deterrente, misura di prevenzione della sorveglianza speciale, poi aggravata) il ruolo (capo) e il particolare spessore criminale dell’associazione, la partecipazione alla quale gli viene contestata con il provvedimento restrittivo, a cagione dell’elevatissimo numero di reati che sarebbero stati perpetrati tra il 2013 ed il 2014, con approntamento di uomini, mezzi ed organizzazione, nonche’ di ben rodati collegamenti con la rete di ricettatori, peraltro senza avere remora di violare la misura di prevenzione.

Trattasi di motivazione, logica e non contraddittoria, i cui presupposti non vengono neppure posti in dubbio dal ricorrente, che da concretezza alla nozione di eccezionalita’ delle esigenze cautelari, non censurabile in questa sede.

5. Nelle more del giudizio di cassazione e’ entrata in vigore, la Legge 16 aprile 2015, n. 47, pubblicata sulla G.U.23/4/2015, avente ad oggetto “modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali. Modifiche alla Legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visita a persone affette da handicap in situazione di gravita’”.

In passato le S.U. di questa Corte (sentenza n. 27919 del 31/3/2011, depositata il 14/7/2011), innovando un difforme consolidato orientamento, hanno statuito che in assenza di una disposizione transitoria, la misura cautelare in corso di esecuzione (disposta prima dell’entrata in vigore della novella che, all’epoca, ebbe ad ampliare, modificando l’articolo 275 c.p.p., comma 3, il catalogo dei reati per i quali vale la presunzione legale di adeguatezza della sola custodia carceraria) non poteva subire modifiche unicamente per effetto della nuova e piu’ sfavorevole disposizione.

Le ragioni fondamentali di una tale condivisa impostazione riposano sulla considerazione, che pur non essendo “in discussione il canone tempus regit actum utilizzato”, seguito dalle pronunce che affermavano opposto orientamento, “L’antica regola costituisce la traduzione condensata dell’articolo 11 preleggi. Essa enuncia che la nuova norma disciplina il processo dal momento della sua entrata in vigore; che gli atti compiuti nel vigore della legge previgente restano validi; che la nuova disciplina, quindi, non ha effetto retroattivo. L’indicato canone corrisponde ad esigenze di certezza, razionalita’, logicita’ che sono alla radice della funzione regolatrice della norma giuridica.

Esso, proprio per tale sua connotazione, e’ particolarmente congeniale alla disciplina del processo penale. L’idea stessa di processo implica l’incedere attraverso il susseguirsi atomistico, puntiforme, di molti atti che compongono, infine, la costruzione. Tale edificazione rischierebbe di crollare dalle radici come un castello di carte se la cornice normativa che ha regolato un atto potesse essere messa in discussione successivamente al suo compimento, per effetto di una nuova norma”.

In quella sentenza si chiari, peraltro, che se la soluzione del problema appariva semplice applicando il brocardo di cui si e’ detto in presenza di atti aventi effetto istantaneo, difficolta’ sorgevano “quando il compimento dell’atto, o lo spatium deliberandi o ancora gli effetti si protraggono, si estendono nel tempo: un tempo durante il quale la norma regolatrice muta. Basti pensare alle norme sulla competenza, sulle impugnazioni, sulla disciplina delle prove, sulle misure cautelari, appunto”. Proseguivano le S.U. ponendo la distinzione fra momento genetico della misura cautelare e continua verifica circa il permanere delle condizioni che la giustificano.

La fase genetica non puo’ che rimanere retta e regolata dalla legge del tempo. Per converso, “si impone una continua verifica circa il permanere delle condizioni che hanno determinato la limitazione della liberta’ personale e la scelta di una determinata misura cautelare. La materia e’ regolata dall’articolo 299 c.p.p.. Il codificatore ha opportunamente racchiuso in un unico contesto normativo l’aspetto per cosi’ dire dinamico della restrizione di liberta’; e quindi le diverse ipotesi di revoca e sostituzione delle misure cautelari in relazione al mutare della situazione di fatto e di diritto nel corso del procedimento. La finalita’ cui la disciplina con tutta evidenza corrisponde e’ quella di assicurare che – in ogni momento la restrizione sia conforme ai principi di adeguatezza, proporzionalita’”.

Alla luce di quanto sopra esposto, che, ovviamente rappresenta un enunciato generale, che non muta ove il sopravvenire della nuova norma possa assumere caratteri di favore per l’indagato, in questa sede non possono trovare applicazione le innovazioni introdotte con la cit. Legge n. 47, incidenti sulla fase genetica della misura, emessa sotto la vigenza della legge del tempo. Altro sara’ valutarne i riflessi sulla verifica del permanere delle condizioni legittimanti e le conferme che se ne possono trarre sul piano interpretativo della normativa previgente.

6. L’epilogo impone condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto penitenziario competente per (OMISSIS) perche’ provveda a quanto stabilito dall’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

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