Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 settembre 2015, n. 17990 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. ESPOSITO...
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 29 settembre 2015, n. 19304. La prestazione di un’attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 29 settembre 2015, n. 19304 Svolgimento del processo Con sentenza 31 luglio 2008, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello di B.P. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro dal 1992 al 1998 alle dipendenze...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 3 agosto 2015, n. 16298. Il diritto del genitore o del familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato con lui convivente, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio deve essere inteso – secondo il tenore letterale dell’art. 33, quinto comma L. 104/92 e in via comparativa con il sesto comma del medesimo articolo – nel senso della possibilità di suo esercizio tanto al momento dell’assunzione, quanto in costanza di rapporto: ben s’intende, ove possibile, in ragione del suo bilanciamento con la valutazione datoriale di compatibilità con le esigenze economiche ed organizzative dell’impresa, sul presupposto dell’esistenza e della vacanza del posto
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 3 agosto 2015, n. 16298 Svolgimento del processo Con sentenza 12 giugno 2008, la Corte d’appello di Potenza rigettava l’appello del Ministero della Giustizia avverso la sentenza di primo grado, che aveva ad esso ordinato il trasferimento, su sua domanda, di C.V. , in servizio dal marzo 2002...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 16 marzo 2015, n. 5180. In caso di trasferimento di azienda di un'impresa insolvente, la deroga all'applicazione dell'articolo 2112 del Cc è giustificata dallo scopo di conservazione dei livelli occupazionali e è legittimata dalla garanzia della conclusione di un accordo collettivo idoneo a costituire norma derogatoria della fattispecie. È pertanto escluso il diritto al passaggio alla società cessionaria di un lavoratore che sia stato licenziato verbalmente prima della cessione e il cui nominativo non sia stato incluso nell'accordo sindacale
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 16 marzo 2015, n. 5180 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere Dott. AMENDOLA...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 gennaio 2015, n. 344. La Corte territoriale ha esaurientemente motivato le ragioni disciplinari specificamente contestate dalla società datrice. Esse sono state individuate dalla sentenza impugnata nell'abuso palese della concessione del benefit dei"l'utilizzo dell'autovettura, ancorché affidata al coniuge, in modo abnorme per lunghe percorrenze in periodi in cui il rapporto era sospeso per malattia" (come appunto oggetto di dettagliata contestazione nella lettera inviata, con puntuale indicazione dei periodi di assenza del lavoratore per malattia e dei rifornimenti di carburante compiuti e dell'entità di chilometri, oltre 4.000, assolutamente ingiustificabile in periodo di malattia), pure rendendo "impossibili i controlli che il datore di lavoro avrebbe potuto richiedere" in tali periodi di malattia per assenza dalla propria abitazione, pure oggetto di specifica contestazione datoriale nella medesima lettera (in cui si legge, come sia "emerso che Ella, nonostante fosse in malattia, ha dichiarato di aver effettuato i seguenti rifornimenti, in occasione dei quali peraltro avrebbe dovuto essere al Suo domicilio per poter essere sottoposto alle eventuali visite di controllo"). A fronte dell'emergenza di tali risultanze, frutto di un adeguato accertamento in fatto del giudice di merito (pure insindacabile in sede di legittimità), appare priva di ogni plausibile fondatezza confutativa del ragionamento della Corte territoriale l'insistita contestazione in ordine alla concessione dell'uso "promiscuo" dell'autovettura, non potendosi seriamente dubitare come essa non rilevi in relazione a periodi così lunghi di assenza per malattia (dal 23 marzo 2008 al 22 giugno 2008 e dal 25 giugno 2008 al 22 agosto 2008, secondo la lettera di contestazione), in cui il numero abnorme di km. percorsi risponde ad un uso "esclusivo" per ragioni non di ufficio, né in alcun modo giustificabile, a fronte dell'obbligo del lavoratore di non allontanarsi dall'abitazione ed anzi in aperta contraddizione con esso. Quanto poi all'assenza da casa in fasce orarie di reperibilità, incontestata e comunque documentata, essa non è stata apprezzata sotto il profilo di rituale modalità del suo accertamento, in supposta violazione dell'art. 5 l. 300/1970, ma piuttosto sotto quello del notevole inadempimento agli obblighi contrattuali di buona fede e diligenza ai sensi degli artt. 2104 e 2110 c.c., indubbiamente sussistenti anche in riferimento al periodo di malattia, in cui il rapporto di lavoro deve ritenersi vigente, ancorché sospeso. Il comportamento accertato è stato quindi, in ragione della ravvisata ripetuta indulgenza datoriale, correttamente ritenuto come integrante, anziché giusta causa, giustificato motivo soggettivo di licenziamento, con una conversione (nel caso di specie, in accoglimento di domanda subordinata del lavoratore) nel potere di qualificazione giuridica del giudice, fermo restando il principio di immutabilità della contestazione.
Suprema Corte Cassazione sezione lavoro sentenza 13 gennaio 2015, n. 344 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Milano, in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato da C.T.S. s.p.a. il 22 agosto 2008, a seguito di contestazione disciplinare, a C.S.A. , suo dipendente dalla fine...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 novembre 2014, n. 23995. Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 novembre 2014, n. 23995 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 30 settembre 2014, n. 20589. Dichiarato inammissibile il ricorso per violazione del dovere di sinteticità espositiva, mutuando tale concetto dai principi del giusto processo, ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, perché ritenuto troppo lungo (100 pagine) e prolisso, affermando che erano sufficienti solo le ultime dodici pagine di motivazioni, rispetto alle 100 pagine presentate.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO sentenza 30 settembre 2014, n. 20589 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente – Dott. VENUTI Pietro – Consigliere – Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere – Dott. PATTI Adriano Piergiovanni –...