Cassazione10

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 29 settembre 2015, n. 19304

Svolgimento del processo

Con sentenza 31 luglio 2008, la Corte d’appello di Genova respingeva l’appello di B.P. avverso la sentenza di primo grado, che ne aveva rigettato la domanda di accertamento dell’esistenza di un rapporto di lavoro dal 1992 al 1998 alle dipendenze di B.D. (come impiegata addetta all’amministrazione del consistente patrimonio immobiliare suo e della madre), pure condannandola alla rifusione in suo favore delle spese del grado.
A motivo della decisione, la Corte territoriale escludeva l’ammissibilità della revoca di due ordinanze istruttorie del Tribunale per difetto di specifica deduzione di rilevanza dei documenti con esse acquisiti del convenuto tardivamente costituito, neppure considerati dalla sentenza del primo giudice e così pure il denunciato vizio di ultrapetizione per rilievo officioso di eccezione in senso proprio, in realtà avendo il Tribunale in proposito semplicemente applicato corretti criteri ermeneutici di valutazione della prova, in riferimento all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato tra soggetti legati da una relazione di convivenza more uxorio.
Essa condivideva quindi, in esito a critico ed argomentato esame delle risultanze istruttorie, l’insussistenza di un rapporto di subordinazione, ben giustificando la pure intensa attività lavorativa prestata da B.P. con il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una tale relazione.
Con atto notificato il 22 luglio 2009, B.P. ricorre per cassazione con otto motivi, cui resiste B.D. con controricorso con ricorso incidentale condizionato su unico motivo, cui replica la predetta con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo, la ricorrente deduce nullità della sentenza e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 416 e 421 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 e n. 5 c.p.c., per erronea ammissione di documenti nonostante l’avvenuta decadenza (con le ordinanze 30 i maggio 2003 e 21 novembre 2003 del Tribunale di cui la Corte territoriale ha esclusa la revocabilità), in contrasto con i principi regolanti la materia nel rito del lavoro e nell’ininfluenza della propria mancata deduzione di rilevanza di tali documenti, alla base della ravvisata inammissibilità del relativo mezzo dalla Corte territoriale.
Con il secondo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., per vizio di extrapetizione, individuato nel rilievo officioso in violazione del principio di deduzione dalla parte delle eccezioni in senso proprio, dello svolgimento dell’attività lavorativa affectionis vel benevolentiae causa, senza alcuna allegazione in proposito di controparte.
Con il terzo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c., 416, secondo e terzo comma, 437, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per difetto di prova della natura gratuita dell’attività lavorativa prestata, per la relazione affettiva tra le parti, nell’onere del resistente e da questo mai tempestivamente assolto, né rilevabile d’ufficio e tuttavia ritenuta dal giudice di merito.
Con il quarto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 111, secondo comma Cost., 183, terzo comma, 421, secondo comma, 437, secondo comma c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4 c.p.c., per nullità del procedimento di primo grado attesa la decisione della controversia su questione di fatto irritualmente rilevata dal giudice, in violazione del principio del contraddittorio tra le parti.
Con il quinto, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per illogica ed insufficientemente argomentata formazione del convincimento della Corte territoriale, con inversione della presunzione di onerosità della prestazione di lavoro subordinato, in ordine invece alla sua gratuità per la pur ammessa sussistenza di una relazione affettiva tra le parti, in difetto dei requisiti in particolare di coabitazione e di dimostrazione di un intento di solidarietà, anziché lucrativo, per l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione d’impresa datoriale.
Con il sesto, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per erronea applicazione, pure officiosa e in difetto dei suoi presupposti, della presunzione di gratuità della prestazione, nonostante l’acquisizione probatoria dello svolgimento di mansioni e di attività in assenza di scopo solidaristico né di diverso vantaggio diretto o indiretto.
Con il settimo, la ricorrente deduce vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., per erronea formazione del convincimento della Corte territoriale, in non corretta applicazione della presunzione di gratuità della prestazione, nonostante l’acquisizione probatoria della soggezione della ricorrente al potere direttivo ed organizzativo datoriale, dell’inserimento della prestazione lavorativa nel complesso di beni ed attività organizzate, degli indici sintomatici di continuità della prestazione medesima e di sua osservanza di orario predeterminato dal datore di lavoro, della carenza di scopo comune tra le parti e di alcun beneficio patrimoniale, neppure indiretto, nonché di rischio autonomo della lavoratrice. Con l’ottavo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 112 c.p.c. e vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 c.p.c., per erronea statuizione sulle spese, da compensare alla luce dei profili denunciati. Con unico motivo, B.D. deduce a propria volta, in via di ricorso incidentale condizionato, vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c, per l’incidentale affermazione dell’apporto di B.P. all’attività di B.D. , contraddittoria con il ritenuto assorbimento dei motivi di appello incidentale, relativi all’estraneità del secondo al rapporto giuridico in questione ed al patrimonio immobiliare amministrato.
Il primo motivo, relativo a nullità della sentenza e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 416 e 421 c.p.c., per erronea ammissione di documenti nonostante l’avvenuta decadenza, è inammissibile.
Poiché la documentazione di cui la ricorrente lamenta l’irrituale consentita produzione non è stata affatto presa in considerazione dal primo giudice (come ha rilevato la Corte d’appello a pg. 5 della sentenza: “si rileva… che la sentenza impugnata si articola esclusivamente in affermazioni di diritto e in valutazioni degli esiti della prova orale dedotta dalla ricorrente, senza alcun riferimento a prove documentali prodotte dal convenuto tardivamente costituitosi”), il mezzo difetto di decisività, così ridondante nella sua genericità, in violazione della prescrizione dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202). Ma esso è pure inammissibile per la violazione del principio di autosufficienza del ricorso, prescritta dall’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c. per omessa trascrizione delle ordinanze 30 maggio 2003 e 21 novembre 2003 del Tribunale di Genova (Cass. 9 aprile 2013, n. 8569; Cass. 16 marzo 2012, n. 4220; Cass. 23 marzo 2010, n. 6937) e neppure specifica indicazione dei documenti di cui censurata l’irrituale produzione.
Il secondo motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per vizio di extrapetizione, individuato nel rilievo officioso dello svolgimento dell’attività lavorativa affectionis vel benevolentiae causa), il terzo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c, 416, secondo e terzo comma, 437, secondo comma c.p.c., per difetto di prova della natura gratuita dell’attività lavorativa prestata ritenuta dal giudice di merito, nell’onere del resistente e da questo mai tempestivamente assolto, né rilevabile d’ufficio) ed il quarto (violazione e falsa applicazione degli artt. 111, secondo comma Cost., 183, terzo comma, 421, secondo comma, 437, secondo comma c.p.c., per nullità del procedimento di primo grado attesa la decisione della controversia su questione di fatto irritualmente rilevata dal giudice) ben possono essere congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione.
Essi sono infondati.
La circostanza dello svolgimento di un’attività lavorativa affectionis vel benevolentiae causa, e pertanto della sua natura gratuita, non costituisce un’eccezione in senso proprio, integrando piuttosto, alla luce della allegazione di un rapporto affettivo tra le parti dalla ricorrente stessa (richiamato, in riferimento al proprio ricorso introduttivo, a pg. 5 di quello odierno), un elemento di valutazione della prova e quindi criterio di accertamento del fatto costitutivo della pretesa (sussistenza o meno di subordinazione), come esattamente ritenuto dalla Corte ligure (a pg. 5 della sentenza), insindacabile in sede di legittimità, se immune da errori di diritto e da vizi logici (Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833). Ed è proprio sotto questo profilo, tuttavia, che la sentenza impugnata presta il fianco alle critiche mosse dalla ricorrente, oggetto del quinto (vizio di motivazione per illogica e poco argomentata formazione del convincimento della Corte territoriale, con inversione della presunzione di onerosità della prestazione di lavoro subordinato, in ordine invece alla sua gratuità), sesto (violazione e falsa applicazione degli artt. 2094 c.c. e 36 Cost., per erronea applicazione della presunzione di gratuità della prestazione) e settimo motivo (vizio di motivazione, per erronea formazione del convincimento della Corte territoriale, in non corretta applicazione della presunzione di gratuità della prestazione), ben esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione.
Essi sono, infatti, fondati.
Premesso che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, essa può tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa (Cass. 3 luglio 2012, n. 11089; Cass. 26 gennaio 2009, n. 1833). E ciò perché l’attività lavorativa e di assistenza svolta all’interno di un contesto familiare in favore del convivente more uxorio trova di regola la sua causa nei vincoli di fatto di solidarietà ed affettività esistenti, alternativi rispetto ai vincoli tipici di un rapporto a prestazioni corrispettive, qual è il rapporto di lavoro subordinato: non potendosi escludere che talvolta le prestazioni svolte possano trovare titolo in un rapporto di lavoro subordinato, del quale deve essere fornita prova rigorosa (Cass. 15 marzo 2006, n. 5632).
In ogni caso, è stata esclusa (sia pure in specifico riferimento a rapporto di lavoro domestico in situazione di convivenza) l’esistenza di un contratto a prestazioni corrispettive soltanto in presenza della dimostrazione di una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi (famiglia di fatto), che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso (Cass. 22 novembre 2010, n. 23624).
Nel caso di specie, è incontestata ed anzi è stata accertata in fatto l’esistenza di un rapporto di prestazione lavorativa intercorso tra le parti per oltre sei anni (dal gennaio 1992 al dicembre 1998), in costanza di una relazione affettiva tra loro: emergendo dall’apprezzamento delle scrutinate risultanze della prova orale (a pgg. 7 e 8 della sentenza) “Un consistente apporto lavorativo della B.P. all’attività di B.D. “, sia pure ritenuto senza (“connotati univoci di un rapporto di lavoro subordinato… quand’anche le mansioni svolte… difformemente a quanto ritenuto dal primo giudice, venissero ricondotte a mera gestione amministrativa senza potere decisionale”; e ciò per “il vincolo di affettività e solidarietà proprio di una relazione more uxorio e l’aspettativa da essa derivante di beneficiare, seppure in modo indiretto, dell’incremento patrimoniale e dell’accresciuto benessere di vita derivante dalla comune attività… valida ragione causale dell’attività lavorativa prestata” (così a pg. 9 della sentenza).
Ma una tale conclusione si rivela apodittica, in quanto del tutto priva di alcun comprovato riscontro argomentativo, a fronte della ferma contestazione di una comunanza di vita e di interessi tra le parti, avendo anzi la ricorrente negato che il rapporto, di natura meramente affettiva, sia mai sfociato “in una effettiva e costante convivenza sotto un medesimo tetto… né” ella avendo “mai ottenuto alcun altro tipo di vantaggio economico dal rapporto affettivo… né… mai partecipato agli utili della gestione del patrimonio immobiliare del B. o… incrementato, in relazione ad essa, il proprio patrimonio o la propria posizione economica, non intervenendo, quindi, alcuna comunanza di interessi sul piano economico o patrimoniale” (così a pg. 5 del ricorso). Sicché, a fronte delle risultanze valutate, il ragionamento della Corte territoriale appare frutto di una non corretta applicazione delle norme di diritto denunciate, come pure logicamente e giuridicamente viziato nella riconduzione dell’accertata prestazione lavorativa ultraseiennale di B.P. in favore di B.D. ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione: in difetto di positiva dimostrazione della sussistenza di una finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, non ravvisabile nella relazione affettiva e sessuale tra le parti, di pari durata.
L’accoglimento degli ultimi motivi congiuntamente esaminati comporta, per l’effetto espansivo interno previsto dall’art. 336, primo comma c.p.c., l’assorbimento dell’ottavo motivo (erronea statuizione sulle spese di giudizio) e così pure dell’unico motivo incidentale condizionato (vizio di motivazione, per l’incidentale affermazione dell’apporto di B.P. all’attività di B.D. , contraddittoria con il ritenuto assorbimento dei motivi di appello incidentale, di estraneità del secondo al rapporto giuridico in questione ed al patrimonio immobiliare amministrato), per la devoluzione dell’accertamento del rapporto tra le parti, come pure della regolazione delle spese del giudizio di legittimità, cassata la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, al giudice di rinvio designato nella Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto: “La prestazione di un’attività lavorativa per oltre sei anni tra due parti legate da una relazione sentimentale, oggettivamente configurabile come di lavoro subordinato, si presume effettuata a titolo oneroso, potendo tuttavia essere ricondotta ad un rapporto diverso, istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione, ove risulti dimostrata la sussistenza della finalità di solidarietà in luogo di quella lucrativa, per una comunanza di vita e di interessi tra i conviventi, che non si esaurisca in un rapporto meramente affettivo o sessuale, ma dia luogo anche alla partecipazione, effettiva ed equa, del convivente alla vita e alle risorse della famiglia di fatto in modo che l’esistenza del vincolo di solidarietà porti ad escludere la configurabilità di un rapporto a titolo oneroso”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quinto, il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale; inammissibile il primo, infondati il secondo, il terzo, il quarto ed assorbiti l’ottavo motivo e l’incidentale condizionato; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

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