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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V

SENTENZA 25 settembre 2015, n. 38946

Ritenuto in fatto

Il difensore di M.S. propone ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata dalla Corte d’Assise d’Appello di Torino, in data 23 aprile 2014, che confermava la decisione emessa dalla Corte d’Assise di Torino, in data 28 gennaio 2013, con la quale l’imputato era stato dichiarato colpevole del reato di omicidio preterintenzionale, perché nel corso di una colluttazione, durante la quale aveva spintonato con forza la persona offesa, B.O. , colpendolo anche al volto, così facendolo cadere per terra e facendogli sbattere il capo, aveva determinato la sua morte in conseguenza della condotta di percosse e lesioni posta in essere in (OMISSIS) . M.S. era stato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, con il pagamento di una provvisionale pari ad Euro 160.000, in favore di Ma.Ar. e Euro 130.000 ciascuno, in favore di B.D. e L. .

L’imputato era stato inizialmente tratto a giudizio, innanzi al Tribunale di Pinerolo, in composizione monocratica, per violazione dell’articolo 586 del codice penale, sul presupposto di essere stato autore di minacce, poi degenerate nella morte della vittima. Il Tribunale, dopo aver espletato ampia attività istruttoria, aveva emesso sentenza d’incompetenza per materia, ravvisando l’ipotesi di omicidio preterintenzionale, di pertinenza della Corte d’Assise di Torino.

Quest’ultima, nel valutare le risultanze processuali, aveva ritenuto particolarmente attendibili le dichiarazioni provenienti dai testi Mo. e P. , per la totale estraneità degli stessi rispetto ai fatti ed ai protagonisti della vicenda, mentre le dichiarazioni rese dai conoscenti dell’imputato erano caratterizzate da incongruenze e contraddittorietà, oltre che dal tentativo evidente di alleggerire la posizione dell’imputato.

Avverso la decisione del giudice d’appello, che riteneva infondati tutti i motivi oggetto di impugnazione, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputato lamentando:

– violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato contestato, con specifico riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai testi R. , C. , F. , nonché Mo. e P. ;

– violazione dell’articolo 584 del codice penale e vizio di motivazione riguardo alla sussistenza dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale;

– violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa;

– violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione della sussistenza della causa di giustificazione putativa prevista dagli articoli 52 e 59, quarto comma, del codice penale;

– violazione di legge e vizio di motivazione riguardo all’applicazione dell’articolo 55 del codice penale in tema di eccesso colposo nella legittima difesa.

Considerato in diritto

La sentenza impugnata non merita censura.

Con il primo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata assoluzione dal reato contestato, con specifico riferimento all’esame delle dichiarazioni rese dai testi R. , C. , F. , nonché Mo. e P. rilevando, in particolare, il vizio nella valutazione delle deposizioni testimoniali, insito nel presupposto inesatto dell’esistenza di rapporti di frequentazione e di amicizia dei primi tre testimoni con l’imputato, con il quale, al contrario, il livello di conoscenza era realmente superficiale. In secondo luogo, il difensore evidenzia che la circostanza che il teste R. avesse effettivamente mentito in occasione della chiamata dei soccorritori, non consente di sostenere che tale condotta possa essere sintomo della volontà di mentire anche in sede processuale e ciò anche con riferimento alle dichiarazioni rese dagli altri due testimoni. In terzo luogo, la Corte d’Appello avrebbe sottovalutato le incongruenze relative alle dichiarazioni testimoniali di Mo. e P. , riguardo alla distanza dalla quale, il primo, aveva potuto vedere il confronto fisico tra B. e M. e, la seconda, in ordine al posizionamento dell’autovettura. Si tratterebbe di circostanze rilevanti, contraddittoriamente sottovalutate, come pure il fatto che i testi avrebbero riferito che la vittima era stata colpita con diversi pugni dei quali, dal punto di vista medico-legale, non era stata rilevata alcuna traccia.

Con il secondo motivo il difensore lamenta violazione dell’articolo 584 del codice penale e vizio di motivazione con riferimento alla determinazione dell’elemento soggettivo dell’omicidio preterintenzionale, rilevando che l’opzione interpretativa adottata dai giudici di merito finisce per assorbire la valutazione dell’elemento soggettivo relativo all’evento morte, in quello del reato di lesioni e percosse, prospettando anche profili di incostituzionalità di tale disposizione sotto il profilo del principio di colpevolezza. Al contrario, appare condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo cui è necessario verificare, di volta in volta, la concreta prevedibilità ed evitabilità dell’evento maggiore, ai fini della imputazione che, nel caso di specie, sarebbe difficilmente ipotizzabile, in considerazione del brevissimo confronto fisico, caratterizzato dall’assenza di colpi violenti e, al più, da una reazione di ordine difensivo, concretizzatasi in una spinta. In ogni caso, le caratteristiche fisiche della vittima non erano certo quelle di una persona in difficoltà che lasciavano prevedere l’esito infausto poi verificatosi.

Con il terzo motivo il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa a causa della mancata valutazione della circostanza oggettiva dell’allontanamento dell’imputato dal teatro della lite. Secondo il difensore, era stato B. a ritenere che la questione fosse ancora aperta e che non poteva limitarsi ad un confronto verbale, mentre l’imputato non aveva ricercato lo scontro fisico, neppure quando i protagonisti della vicenda si erano portati al di fuori della struttura sportiva. Pertanto, l’imputato non era nella condizione di prevedere che, successivamente alla uscita dall’impianto sportivo, la persona offesa potesse passare alle vie di fatto. Sotto tale profilo la sentenza di merito avrebbe travisato di eventi, non considerando che la condotta di B. costituiva certamente un’offesa ingiusta e che M. , a causa della repentinità della reazione, non aveva un commodus discessus.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per l’esclusione della sussistenza della causa di giustificazione putativa prevista dagli articoli 52 e 59, quarto comma del codice penale, lamentando, in particolare, che rispondeva a criteri di logica la valutazione operata dall’imputato in ordine alla esistenza di una situazione di effettivo pericolo rispetto alla quale la condotta dell’imputato costituiva l’inevitabile reazione.

Con il quinto motivo il difensore lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo all’applicazione dell’articolo 55 del codice penale, in tema di eccesso colposo nella legittima difesa, sottolineando che la reazione avuta, come testimoniato dai rilievi medico-legali, era stata misurata e la caduta per terra, soltanto accidentale.

Ritiene la Corte che l’impugnazione non possa essere accolta, per le ragioni che verranno ora esposte, con l’ovvia premessa che trattandosi, riguardo alla pronuncia di condanna, di una “doppia conforme”, la verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte di secondo grado, non può essere operata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con la sentenza di primo grado, ogni qualvolta, come nella specie, entrambe le decisioni risultino sviluppate e condotte secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti. In buona sostanza, nel caso in esame, ci si trova di fronte a due decisioni, sovrapponibili, che concordano nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che si salda perfettamente con quella precedente, sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo, privo di lacune, considerato che la sentenza impugnata, ha dato comunque congrua e ragionevole giustificazione del finale giudizio di colpevolezza. Ne consegue che l’esito del giudizio di responsabilità, così ottenuto ed argomentato, non può essere invalidato dalle prospettazioni alternative dell’imputato le quali si risolvono nel delineare, in modo abile, una ‘mirata rilettura di quegli elementi di fatto che sono stati posti a fondamento della decisione’, nonché nella autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché maggiormente plausibili, oppure perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta si è in concreto esplicata.

A questo punto è sufficiente richiamare le pagine della sentenza di appello nelle quali si rinvengono le esaustive, logiche e non contraddittorie motivazioni che hanno portato la Corte di merito a confermare la penale responsabilità di.

Destituito di fondamento è il primo motivo relativo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali, poiché la Corte territoriale, con motivazione assolutamente logica e ragionevole, ha evidenziato i due profili rilevanti ai fini dell’attendibilità delle dichiarazioni rese dai testimoni, costituiti dalla pregressa conoscenza e dalla frequentazione esistente tra i testi R. , C. , F. e l’imputato e il dato oggettivo di avere tentato di favorire, nei limiti del consentito, la posizione di quest’ultimo.

Conseguentemente le valutazioni espresse dal ricorrente non consentono di superare le rigorose considerazioni poste a sostegno della decisione impugnata le quali, con riferimento al profilo della conoscenza e della frequentazione, risultano insuperabili, non essendo contestato che i testimoni dell’imputato avessero deciso di andare a cenare insieme, utilizzando le medesime vetture. Peraltro, l’esistenza di rapporti di conoscenza, legati anche alle vicende relative allo sport praticato dei rispettivi figli, non è contestato neppure dalla difesa.

Quanto al tentativo, variamente strutturato, dei tre testimoni di alleggerire la posizione dell’imputato, le deduzioni della difesa risultano parziali e prive di autosufficienza. Parziali poiché si riferiscono sostanzialmente alla posizione del solo teste R. e prive di autosufficienza, nella parte in cui il ricorrente contesta l’esistenza di rapporti di conoscenza o di frequentazione, riportando frasi estrapolate dagli atti processuali, che non consentono a questa Corte di operare una valutazione sulla congruità della motivazione. Il ricorrente avrebbe dovuto allegare per intero il contenuto di quelle dichiarazioni o trascriverle.

Sotto altro profilo la Corte territoriale ancora il predetto comportamento processuale alla posizione di tutti tre i testimoni, rilevando che R. , davanti ad un ferito già incosciente e non in grado di relazionarsi con l’esterno, dichiara ai soccorritori che l’incidente era stato determinato da una caduta dalla bicicletta, con un comportamento pacificamente favorevole alla posizione dell’imputato e oggettivamente falso. Nello stesso modo, C. dopo avere utilizzato espressioni inequivoche circa la responsabilità dell’imputato, ha tentato, con scarso successo, di attribuire a tali espressioni un significato differente e meno oneroso per l’amico. Infine, la F. è stata individuata dalla Corte territoriale come la donna che invitò il teste Mo. a ‘farsi gli affari propri’.

Quanto alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese da tale ultimo teste e dalla P. , i motivi di ricorso sono ripetitivi di quelli di appello e non si confrontano con la pertinente motivazione adottata dal giudice di secondo grado, il quale ha puntualmente evidenziato che non era contestato che l’attenzione dei due testimoni fosse stata richiamata dall’effettivo alto volume delle frasi udite e che la decisione di questi, di avvicinarsi al gruppo, fosse stata originata da un moto di solidarietà nei confronti della vittima, percepita dai testi come ‘anziano soccombente’ in favore del quale avevano formulato specifiche proteste, per come la vittima era stato trattata.

Nello stesso modo non appaiono pertinenti le censure relative alle percosse subite dalla vittima poiché, indipendentemente da quanto dedotto dalla difesa, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato che, oltre alle dichiarazioni dei citati testimoni, tali elementi hanno trovato riscontro in due fonti probatorie non contestate neppure dalla difesa. Si tratta delle dichiarazioni rese dallo stesso imputato e dal teste C. ; per il resto gli elementi probatori relativi al profilo medico legale sono stati correttamente qualificati come discordanti e non sono stati presi in considerazione, tenuto conto delle caratteristiche dell’aggressione fisica e dei colpi subiti dalla vittima, che difficilmente avrebbero potuto lasciare una traccia evidente.

Il secondo motivo è privo di fondamento dovendosi condividere l’impostazione adottata dalla Corte territoriale che ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale maggioritario, che ritiene sufficiente, ai fini della responsabilità per l’omicidio preterintenzionale, il dolo riferito ai due eventi di percosse e lesione.

La complessiva doglianza è intesa, sostanzialmente, alla critica della configurazione giuridica del fatto in termini di omicidio preterintenzionale, con particolare riferimento alla dimensione soggettiva. Al riguardo, a dire del ricorrente, sarebbe opportuna una rivisitazione della tradizionale lettura interpretativa, che, recependo i suggerimenti di autorevole dottrina, anche attraverso la valorizzazione dell’elemento della prevedibilità dell’evento (sulla falsariga di quanto previsto per la diversa fattispecie della morte o lesione come conseguenza di altro delitto, di cui all’art. 586 cod. pen.: cfr. Sez. U, n. 22676 del 22/01/2009, Rv. 243381), finisca con l’optare per una più appropriata configurazione del momento soggettivo.

All’uopo, reputa questa Corte di dover ribadire l’insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) non è costituito da dolo misto a colpa, ma unicamente dalla volontà di infliggere percosse o provocare lesioni, a condizione che la morte dell’aggredito sia causalmente conseguente alla condotta dell’agente, il quale, pertanto, risponde per fatto proprio, sia pure per un evento più grave di quello effettivamente voluto che, per esplicita previsione legislativa, aggrava il trattamento sanzionatorio (Sez. 5, n. 35582, Rv. 253536; Sez. 5, n. 3946 del 03/12/2002, Rv. 224903), non ravvisando ragione alcuna per dissentirne.

D’altronde, la radicale differenza, sul piano concettuale ed ontologico, tra le fattispecie di cui agli artt. 584 e 586 c.p.p., rende quanto mai problematica l’applicazione analogica di elementi strutturali dell’una all’altra. Ed infatti, il delitto previsto dall’art. 586 c.p., (morte come conseguenza di altro delitto), si differenzia dall’omicidio preterintenzionale perché nel primo delitto l’attività del colpevole è diretta a realizzare un delitto doloso diverso dalle percosse e dalle lesioni personali, mentre nel secondo l’attività è diretta a realizzare un evento, che, ove non si verificasse la morte, costituirebbe reato di percosse o lesioni. Nella preterintenzionalità, quindi, è necessario che la lesione si riferisca allo stesso genere di interessi giuridici (incolumità della persona), mentre nell’ipotesi di cui all’art. 586 la morte o la lesione deve essere conseguenza di delitto doloso diverso dalle percosse o dalle lesioni (così Sez. 5, n. 3262 della 13.2.1999, Rv. 213028).

Ciò consente di superare il rilievo della difesa che ha contestato la ravvisabilita, come si è già notato in precedenza, del delitto di cui all’art. 584 cod. pen. per l’impossibilità di prevedere l’evento morte, essendo stata la vittima colpita non mortalmente.

In buona sostanza la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto de quo è nella stessa legge, come si desume dalla lettera degli artt. 43 e 584 cod. pen., essendo assolutamente probabile, come già rilevato, che da un’azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (a ben vedere anche Sez. 5^, 43524/2004 citata può iscriversi in tale indirizzo).

20.Appare, pertanto, corretta sul punto la decisione impugnata essendo la morte del B. da porre in connessione causale con l’aggressione perpetrata ai suoi danni dall’imputato. In ordine alla ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta del M. e la morte del B. non è necessario aggiungere altro perché il ricorrente non ha contestato, né in appello, né in questa sede, tale punto della sentenza.

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono la decisione impugnata ha fatto corretta applicazione dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, secondo cui l’elemento soggettivo del delitto di omicidio preterintenzionale non è costituito da dolo e responsabilità oggettiva né dal dolo misto a colpa, ma unicamente dal dolo di percosse o lesioni, in quanto la disposizione di cui all’art. 43 cod. pen. assorbe la prevedibilità di evento più grave nell’intenzione di risultato. Pertanto, la valutazione relativa alla prevedibilità dell’evento da cui dipende l’esistenza del delitto ‘de quo’ è nella stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa (Sez. 5, n. 791 del 18/10/2012 – dep. 08/01/2013, Palazzolo, Rv. 254386, e nello stesso senso Cass. n. 13114 del 2002 Rv. 222054, N. 13673 del 2006 Rv. 234552, N. 16285 del 2010 Rv. 247267, N. 35582 del 2012 Rv. 253536, N. 40389 del 2012 Rv. 253357, mentre i precedenti difformi sono risalenti e si riferiscono a Cass. n. 10994 del 1981 Rv. 151265 e Cass. n. 9294 del 1983 Rv. 161038).

Sulla specifica questione della compatibilità della condotta che si estrinseca in una spinta con l’ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.) questa Corte ha ritenuto sufficiente, come evidenziato dal giudice di appello, che l’agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l’evento morte, mentre proprio l’azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) – estrinsecandosi in un’energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona – ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, da luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247267).

Il terzo motivo è infondato. La Corte territoriale, con motivazione giuridicamente corretta ed ineccepibile, contesta, sia la sussistenza della legittima difesa reale, che quella putativa, rilevando che, già da un punto di vista fattuale, le risultanze processuali non consentivano di sostenere la tesi della difesa, secondo cui l’imputato si sarebbe limitato a parare un colpo sferrato da B. , trattandosi di circostanza non riferita neppure dalla F. , che si trovava accanto all’imputato ed esclusa espressamente dai testi P. e Mo. che, al contrario, decisero di intervenire proprio perché si accorsero che ‘l’anziano’ era soccombente e in difficoltà. In ogni caso, quest’ultimo, al più, avrebbe potuto manifestare un atteggiamento di esasperazione per la provocazione e gli insulti ricevuti, incompatibile con la percezione di uno stato di pericolo, sostenuta dalla difesa dell’imputato. Ipotesi, poi, del tutto esclusa, in fatto, dalla circostanza che l’ultima frase pronunziata dall’imputato fu ‘sei un pagliaccio’, che dimostrava la consapevolezza della superiorità fisica dell’imputato rispetto alla vittima, confermata anche dall’atteggiamento tenuto dal primo dopo la caduta del secondo con le ulteriori invettive ‘non ti permettere la prossima volta di insultarci così’.

Sotto altro profilo la tesi della difesa, in ordine alla sussistenza di una costrizione alla reazione, è in contrasto con le risultanze processuali, come correttamente evidenziato dai giudici di merito, i quali hanno rilevato che se l’imputato avesse avuto intenzione di allontanarsi, avrebbe potuto salire in auto o darsi alla fuga nel parcheggio. In effetti, lo stesso imputato riconosce che, se fosse andato via lui, probabilmente, la persona offesa si sarebbe ritirata, giustificando però la propria permanenza sul luogo teatro della vicenda, per difendere i ragazzini e la signora Cappelli. Si tratta, come correttamente evidenziato dai giudici di primo e di secondo grado, di una giustificazione eccentrica, perché in contrasto con l’idea che l’imputato potesse avere paura della vittima (definito ‘pagliaccio’), come pure che la vittima avesse mostrato atteggiamenti aggressivi verso i giovani calciatori o la signora C. .

25.Al contrario le risultanze processuali evidenziano che l’imputato agì violentemente contro la persona offesa, senza alcun timore per la propria o altrui incolumità, in maniera aggressiva, sulla base di un comportamento abituale, evidenziato dal materiale raccolto in ordine alla ricorrenza di pregressi comportamenti aggressivi da parte dell’imputato.

Per le medesime ragioni appare destituito di fondamento anche il quarto motivo. Occorre aggiungere l’ulteriore valutazione, correttamente evidenziata dalla Corte territoriale, secondo cui in nessuna fase dell’alterco, neppure quando la vittima era a terra, incapace di reagire, l’imputato si è comportato come chi fosse stato impaurito dal rischio di essere aggredito, come confermato dal termine utilizzato dall’imputato subito prima dello scontro fisico, collegato logicamente alla frase rivendicativa proferita al termine della azione (‘non permetterti mai più di fare il furbo con me’) confermata, sia dal teste C. , sia dall’imputato. Si tratta di comportamenti che evidenziano un atteggiamento aggressivo e punitivo da parte dell’imputato, assolutamente incompatibile con la tesi prospettata dalla difesa.

Per le medesime considerazioni appare destituita di fondamento l’ultima censura poiché, come rilevato dai giudici di merito, non è possibile ravvisare nella vicenda i presupposti dell’eccesso colposo nella legittima difesa, difettando i presupposti fondamentali dell’esposizione al rischio e dell’inevitabilità della reazione, per le ragioni già sopra evidenziate.

Da ultimo, non può essere presa in esame la richiesta contenuta nelle note depositate dal difensore di parte civile tese alla modifica dell’importo liquidato a titolo di provvisionale, dovendosi richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza in tema di inammissibilità dell’impugnazione del provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegni alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, Sentenza n. 49016 del 06/11/2014 Rv. 261054).

29.Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all’attività svolta, vengono liquidate in Euro 3.000, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalle parti civili che liquida in complessivi Euro 3000 oltre accessori come per legge.

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