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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057. Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., è statuito che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La ratio della previsione normativa risiede nella necessità a che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza siano concentrare e trattate unitariamente e decise dal giudice dell'impugnazione in un unico giudizio, sia per ragioni di economia processuale che per ragioni di coerenza sostanziale ed al fine di evitare l'eventuale formarsi di giudicati contraddittori. Tuttavia l'eventuale violazione del principio posto dall'art. 333 c.p.c., secondo il quale avverso la stessa sentenza dopo un primo appello deve essere proposto un appello incidentale, non produce conseguenze in ordine alla ammissibilità di una eventuale seconda impugnazione proposta autonomamente. Nel processo amministrativo ciò si ricava proprio dalla lettura dell'art. 96 del c.p.a. che, nel prevedere, al comma uno, la concentrazione in un unico giudizio delle diverse impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, non esclude che avverso la medesima decisione possano essere proposte impugnazioni non solo in forma incidentale ma anche in via principale, purché nel rispetto dei termini processuali

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SA. S.P.A., in proprio e quale mandataria di...