Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 giugno 2015, n. 2795 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9554 del 2004, proposto dalla Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 29 maggio 2015, n. 2704. La concessione di pubblico servizio rientra nella casistica di cui all’art. 119, comma 1, lett. a) c.p.a.. Ed infatti, il termine “affidamento di servizi” usato dal legislatore deve senz’altro intendersi come riferito sia agli appalti che alle concessioni di pubblico servizio, per chiare ragioni testuali e sistematiche. In ordine alle prime, perché la norma considera in modo unitario la procedura di affidamento senza operare alcuna distinzione tra appalti e concessioni di pubblici servizi, sì che essa non può che intendersi riferita anche allo “affidamento di… servizi mediante concessione”. Quanto alle ragioni sistematiche, si evidenzia come una disciplina differenziata dei due istituti si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell’intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture, senza distinzione di sorta
Consiglio di Stato sezione III sentenza 29 maggio 2015, n. 2704 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3518 del 2015, proposto da: Ri. S.a.s. di Ri., in persona del suo legale rappresentante pro tempore,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 652. L'art. 395, n. 4, c.p.c. ammette il ricorso per revocazione, per errore di fatto, qualificando tale ipotesi nel caso in cui la decisione sia fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontra stabilmente esclusa o la cui inesistenza la cui è positivamente stabilita. Non rientra in tale definizione, il concetto di "principio di prova", che non rappresenta, di per sé, alcun fatto suscettibile di dimostrare e/o produrre effetti giuridici, bensì soltanto un elemento sottoposto al giudice a supporto della domanda e che la parte ritiene possa dare un contributo ad assolvere l'onere della prova che incombe su di essa. Il "fatto" che la norma definisce come oggetto dell'errore revocatorio deve invece sostanziarsi in un accadimento la cui esistenza o inesistenza è già emersa nel processo che l'errore impedisce al giudicante di percepire
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9568 del 2013, proposto da: An.Im. e Ma.R.Im., rappresentate e difese dall’avv. Do.Ve., con domicilio eletto presso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 gennaio 2015, n. 352. E' legittimo l'operato del Giudice amministrativo che disponga una istruttoria diretta ad acquisire chiarimenti dall'Amministrazione prima di esaminare il merito della vicenda, pur avendo a disposizione tutta la documentazione, non potendosi in ciò ravvisare una anomalia del processo. Il processo amministrativo, invero, è stato da sempre caratterizzato dal cosiddetto principio dispositivo con il metodo acquisitivo, in virtù del quale al Giudice è stato riconosciuto il potere di disporre incombenti istruttori. Tale regola è stata ampiamente recepita dall'art. 63 del codice del processo amministrativo (D.Lgs. n. 104 del 2010) che riconosce un potere istruttorio ampio e articolato al Giudice volto, nella interezza delle disposizioni ivi recate, ad acquisire fatti, dati, notizie ed elementi di cognizione ritenuti rilevanti o comunque utili alla decisione. Tale norma, in particolare, al comma 1 contempla l'ipotesi in cui, fermo restando l'onere della prova a carico delle parti, il Giudice può chiedere alle parti anche d'ufficio chiarimenti o documenti. Trattasi, dunque, di una cosiddetta richiesta ufficiosa di chiarimenti, che è anch'essa estrinsecazione del potere istruttorio riconosciuto al giudicante e rimesso alla discrezionalità del medesimo
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 27 gennaio 2015, n. 352 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8566 del 2012, proposto da: Ci.Gu., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.An., con domicilio eletto presso la medesima,...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 dicembre 2014, n. 6015. E' inammissibile il ricorso giurisdizionale amministrativo proposto dalla parte, dinanzi al Giudice di secondo grado che sta in giudizio senza il patrocinio di alcun avvocato, pur non avendo la qualità per esercitare l'ufficio di difensore, a nulla rilevando la circostanza che il ricorso abbia ad oggetto la materia dell'accesso, in relazione alla quale la previsione di cui all'art. 23, c.p.a. prevede la possibilità della difesa personale della parte. Tale eccezionale possibilità, invero, è espressamente preclusa per i giudizi di impugnazione che si celebrano davanti al Consiglio di Stato dall'art. 95, comma 6, c.p.a.
Consiglio di Stato sezione V sentenza 5 dicembre 2014, n. 6015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUINTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 938 del 2014, proposto da: Vi.Se., in proprio, con domicilio eletto presso la Segreteria del Consiglio di...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 27 ottobre 2014, n. 5281. Nel processo amministrativo l'improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all'impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell'originario provvedimento; b) l'atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d'interesse a coltivare l'impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 27 ottobre 2014, n. 5281 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2013, proposto da: Dell’Aquila Fiorenza, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Scotto e Maria Laura Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Alessandro III, n. 6; contro Comune di...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057. Ai sensi dell'art. 333 c.p.c., è statuito che le parti alle quali sono state fatte le notificazioni previste negli articoli precedenti debbono proporre, a pena di decadenza, le loro impugnazioni in via incidentale nello stesso processo. La ratio della previsione normativa risiede nella necessità a che tutte le impugnazioni contro la stessa sentenza siano concentrare e trattate unitariamente e decise dal giudice dell'impugnazione in un unico giudizio, sia per ragioni di economia processuale che per ragioni di coerenza sostanziale ed al fine di evitare l'eventuale formarsi di giudicati contraddittori. Tuttavia l'eventuale violazione del principio posto dall'art. 333 c.p.c., secondo il quale avverso la stessa sentenza dopo un primo appello deve essere proposto un appello incidentale, non produce conseguenze in ordine alla ammissibilità di una eventuale seconda impugnazione proposta autonomamente. Nel processo amministrativo ciò si ricava proprio dalla lettura dell'art. 96 del c.p.a. che, nel prevedere, al comma uno, la concentrazione in un unico giudizio delle diverse impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza, non esclude che avverso la medesima decisione possano essere proposte impugnazioni non solo in forma incidentale ma anche in via principale, purché nel rispetto dei termini processuali
Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 ottobre 2014, n. 5057 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 802 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da: SA. S.P.A., in proprio e quale mandataria di...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4982. In grado di appello la sentenza in forma semplificata può essere pronunciata anche qualora un litisconsorte non costituito abbia notificato appello incidentale. Nel giudizio di appello la completezza del contraddittorio va riferita alla rituale instaurazione del medesimo, con la notifica dell'appello, non potendo assumere alcun rilievo la scelta processuale di una parte, abilitata essa pure all'impugnazione in via principale, di presentare appello incidentale, e dovendo, in tal caso, premunirsi di verificare l'eventuale fissazione di camera di consiglio per la trattazione dell'istanza incidentale cautelare, onde intervenire nella medesima, con costituzione formale, né potendo ignorare l'eventualità di decisione in forma semplificata
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 ottobre 2014, n. 4982 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2513 del 2013, proposto da: Comune di Carinaro, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 ottobre 2014, n. 4977. E' inammissibile il ricorso in appello notificato a un legale diverso da quello che ha ricevuto l'incarico di rappresentare e difendere l'Amministrazione intimata, poi costituita nel giudizio di prime cure. In tal caso di configura un'irregolare instaurazione del contraddittorio processuale, risultando del tutto omesso il procedimento della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. Ne discende, dunque, che non opera la salvezza del vizio della notifica effettuata, in ragione dell'avvenuta costituzione in questo giudizio dell'Ente intimato, in quanto, la regola della costituzione sanante di cui all'art.44, 2°comma c.p.a. non è applicabile versandosi in caso di notifica inesistente o comunque radicalmente nulla
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 6 ottobre 2014, n. 4977 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 471 del 2012, proposto da: Consorzio Qu., rappresentato e difeso dagli avv.ti Pa.Ca., Ri.Lu., Vi.Al., con domicilio...