Palazzo-Spada

CONSIGLIO DI STATO

SEZIONE V

SENTENZA 27 ottobre 2014, n. 5281

 
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1480 del 2013, proposto da:
Dell’Aquila Fiorenza, rappresentata e difesa dagli avvocati Ferdinando Scotto e Maria Laura Laudadio, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, via Alessandro III, n. 6;
contro

Comune di Giugliano in Campania, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Raffaello Capunzo, con domicilio eletto presso il dott. A. Placidi, in Roma, via Cosseria, n. 2;
Sodano Marta, Matarese Teresa, Giovine Luigi, Palma Mario e Basile Angelo, tutti non costituiti in giudizio;
Tesone Gianfranco, rappresentato e difeso dall’avvocato Emanuele D’Alterio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gennaro Terracciano, in Roma, largo Arenula, n. 34;
Panico Luigi, rappresentato e difeso dall’avvocato Ferdinando Pinto, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Michele Sandulli, in Roma, via XX Settembre, n. 3;
Castellone Arianna, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Dama e Luciano Pennacchio, con domicilio eletto presso l’avvocato Angela Fiorentino (studio ABV & Partners), in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, n. 3882/2012, resa tra le parti, di accoglimento in parte del ricorso proposto per l’annullamento del provvedimento di approvazione della graduatoria generale di merito del corso concorso indetto dal Comune di Giugliano in Campania per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo cat. D1, nonché degli atti presupposti.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Giugliano in Campania, del signor Gianfranco Tesone, del signor Luigi Panico e della signora Arianna Castellone;

Viste le memorie prodotta dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Viste le proprie ordinanze 27 marzo 2013, n. 1735 e 4 dicembre 2013 n. 4797;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2014 il Cons. Antonio Amicuzzi e uditi per le parti gli avvocati Ezio Maria Zuppardo, su delega degli avvocati Ferdinando Scotto e Maria Laura Laudadio, Paolo Girolami, su delega dell’avvocato Raffaello Capunzo, Luciano Pennacchio e Enrico Soprano, su delega dell’avvocato Ferdinando Pinto;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1.- Il Comune di Giugliano in Campania, sulla base della deliberazione della Giunta Comunale n. 477 del 24.11.2009 (relativa alla programmazione del personale per il triennio 2009/2011), ha indetto, con avviso pubblicato il 30 dicembre 2009, un corso/concorso per progressione verticale, riservato al personale interno inquadrato in Categoria C, per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo, cat. D 1, Area Tecnica, Amministrativa e Contabile.

2.- La signora Fiorenza dell’Aquila, che aveva partecipato a detto concorso, ha impugnato, con ricorso al T.A.R. Campania, Napoli, i seguenti provvedimenti:

  1. a) la determinazione del Dirigente del Settore Risorse Umane n. 1072 del 19.10.2011, avente ad oggetto l’approvazione, ai sensi dell’art. 31 del Regolamento concorsi, della graduatoria generale di merito del corso concorso suddetto, il cui la ricorrente risulta collocata all’11° posto, in posizione non utile;
  2. b) i verbali conclusivi della procedura concorsuale, redatti dalla commissione di concorso in data 6.10.2011, con i quali, a seguito di riconvocazione, la commissione ha riformulato la graduatoria definitiva del concorso, redatta in data 18.5.2011, in cui la ricorrente risultava collocata al 6° posto, quale vincitrice della selezione (con applicazione del criterio della somma aritmetica dei punteggi conseguiti alle due prove scritte);
  3. c) per quanto di ragione, la nota, datata 16.6.2011, con cui è stato richiesto alla Giunta Comunale di annullare delle operazioni concorsuali asseritamente viziate per violazione della clausola del bando di concorso inerente le modalità di quantificazione del punteggio inerente le prove concorsuali;
  4. d) per quanto di ragione, la clausola del bando di concorso recante la disciplina delle modalità di formazione della graduatoria (se da interpretarsi ed applicarsi in maniera difforme dai criteri indicati dall’art. 29 del Regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, approvato dal Comune di Giugliano con deliberazione della G.C. n. 59 del 16.2.2010, e dall’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994);
  5. e) il verbale n. 12 del 2.3.2011, di valutazione dei titoli documentati dalla ricorrente e la determinazione di ammissione alla procedura concorsuale della signora Teresa Matarese.

3.- L’adito T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, previa estromissione dal giudizio dei signori Nunzia Sequino, Maria Domenica D’Agostino, Serafina Tambaro e Salvatore Borgese, ha accolto in parte detto ricorso, annullando la determinazione di ammissione alla procedura concorsuale de quo della signora Teresa Matarese e la graduatoria approvata con la determinazione n. 1072 del 19.10.2011 nella parte in cui: a) è stata collocata la controinteressata Teresa Matarese al 7° posto; b) non è stato attribuito alla ricorrente alcun punteggio per corsi di perfezionamento e/o di aggiornamento professionale su materie attinenti al posto messo a concorso conclusi con superamento dell’esame finale certificato, ovvero il punteggio per il servizio prestato presso l’A.I.F.E. nell’anno 1991, né per i servizi prestati dalla ricorrente negli istituti scolastici nell’anno 1989 e nell’anno 1992; c) non è stato attribuito alcun punteggio relativamente al periodo di servizio dal mese di maggio 1992 al mese di dicembre 1992; d) non è stato attribuito il punteggio di 0.10 per l’esame di “Istituzioni di Diritto Romano”. Il ricorso è stato respinto per la restante parte.

4.- Con il ricorso in appello in esame detta signora Fiorenza dell’Aquila ha chiesto l’annullamento o la riforma di detta sentenza deducendo i seguenti motivi:

  1. a) Error in procedendo, error in iudicando, violazione e falsa applicazione del bando di concorso per la copertura di n. 8 posti di istruttore direttivo, cat. “D1”, area tecnica, amministrativa e contabile, mediante corso concorso riservato al personale interno di categoria “C” approvato con determinazione del dirigente del Settore personale n. 1184 del 22.12.2009. Violazione dell’art. 7, commi 3 ed 8, del d.P.R. n. 487/1994 e dell’art. 29 del regolamento sulle modalità di reclutamento del personale, approvato dal Comune di Giugliano con deliberazione della G. C. n. 59 del 16.2.2010. Eccesso di potere, violazione del giusto procedimento, inesistenza dei presupposti, violazione dei principi generali in materia di pubblici concorsi, illogicità, violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Erroneamente il T.A.R. ha ritenuto che la commissione avesse correttamente applicato il criterio della somma aritmetica tra i punteggi conseguiti in ciascuna prova d’esame ed assegnati i punteggi per i titoli.

  1. b) Fondatezza del primo motivo di primo grado con il quale era stato dedotto: Error in iudicando, error in procedendo, violazione dell’art. 112 del c.p.c., travisamento del petitum processuale, violazione degli artt. 7, comma 3, ed 8, comma 4, del d.P.R. n. 487/1994, come recepito dall’art. 29 del regolamento dei concorsi.

5.- Con atto depositato il 18.3.2013 si è costituito in giudizio il signor Luigi Panico, che ha eccepito l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’appello, nonché ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la reiezione.

6.- Con atto depositato il 18.3.2013 si è costituito in giudizio il Comune di Giugliano in Campania.

7.- Con atto depositato il 21.3.2013 si è costituito in giudizio il signor Gianfranco Tesone, che ha eccepito l’inammissibilità dell’appello e ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la reiezione.

8.- Con memoria depositata il 22.3.2013 il signor Luigi Panico ha chiesto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della signora Arianna Castellone, che, a seguito della riformulazione della graduatoria finale, era stata collocata nell’ultima posizione utile, ed ha ribadito tesi e richieste.

9.- Con memoria depositata il 26.11.2013 il signor Gianfranco Tesone ha eccepito l’inammissibilità del ricorso di primo grado e dell’appello per non essere stata fornita la prova di resistenza, per non essere stato indicato nel ricorso il punteggio riportato nella seconda prova scritta, per omessa impugnazione del provvedimento del 6.10.2011 (di riforma in autotutela del criterio di correzione del punteggio) e per mancata impugnazione dell’art. 4, comma 3, del regolamento comunale per il reclutamento del personale. Nel merito ha dedotto l’infondatezza dell’appello, concludendo per la reiezione.

10.- Con ordinanza 27 marzo 2013, n. 1735 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti della signora Arianna Castellone ed ha assegnato un termine per il deposito di memoria su una questione sollevata d’ufficio.

11.- Con atto depositato il 29.11.2013 si è costituita in giudizio la signora Arianna Castellone, che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse, a seguito dell’attivazione, all’esito di vari giudizi di primo grado, di un “nuovo ed autonomo” procedimento di valutazione dei titoli, a seguito del quale è stata ridisegnata la graduatoria, contro la quale l’appellante, non essendosi vista riconoscere i punteggi vantati con il presente appello, ha proposto autonoma impugnativa presso il T.A.R. Campania; ha quindi concluso per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione del gravame.

12.- Con ordinanza 4 dicembre 2013, n. 4797 la Sezione ha accolto l’istanza di sospensione della sentenza impugnata ai meri fini della fissazione del merito.

13.- Con memoria depositata il 2.4.2014 la signora Arianna Castellone ha ribadito l’eccezione di inammissibilità dell’appello e ne ha dedotto l’infondatezza, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o per la reiezione.

14.- Con memoria depositata il 24.4.2014 la parte appellante ha contestato la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata dimostrazione del superamento della prova di resistenza e per omessa impugnativa del regolamento dei concorsi e della nota del 24.5.2011, nonché per sopravvenuta carenza di interesse; ha inoltre contestato le avverse deduzioni circa l’infondatezza del gravame ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello.

15.- Alla pubblica udienza del 27.5.2014 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, come da verbale di causa agli atti del giudizio.

16.- La sezione ritiene di dover preliminarmente verificare la procedibilità dell’appello, vista anche l’eccezione della difesa della signora Arianna Castellone di sopravvenienza di carenza di interesse all’appello; ciò in quanto, a seguito dell’attivazione, all’esito di vari giudizi di primo grado, di un “nuovo ed autonomo” procedimento di valutazione dei titoli – a conclusione del quale è stata ridisegnata la graduatoria con determinazione n. 1402 del 6.12.2012 del Dirigente del Settore del Personale e Affari generali (a seguito della disamina di anomalie nell’attribuzione del punteggio riguardanti di tutti i candidati e non dei soli ricorrenti nei predetti giudizi), in cui detta signora Castellone si è classificata in posizione utile all’8° posto e l’appellante signora Dell’Aquila all’11° posto – quest’ultima, non essendosi vista riconoscere i punteggi vantati con l’appello in esame, ha proposto autonoma impugnativa presso il T.A.R. Campania per il suo annullamento.

17.- Va in proposito rilevato, in via generale, che nel processo amministrativo l’improcedibilità del ricorso può verificarsi in presenza della sussistenza delle seguenti condizioni: a) il rapporto giuridico sotteso all’impugnato provvedimento è stato oggetto di una nuova regolazione intervenuta in corso di causa e questo ha fatto venir meno gli effetti dell’originario provvedimento; b) l’atto del cui annullamento si discute ha di fatto consumato la sua efficacia, con sostanziale sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare l’impugnativa nel caso in cui nessuna concreta utilitas possa derivare alla parte ricorrente dalla decisione di merito del rimedio giurisdizionale proposto (Consiglio di Stato, sez. IV, 29 aprile 2014, n. 2209).

L’adozione di un nuovo atto, quando non sia meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione giurisdizionale ma costituisce (nuova) espressione di una funzione amministrativa, comporta quindi la pronuncia d’improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto impugnato, sostituito dal nuovo provvedimento, all’annullamento di quest’ultimo. Va in proposito evidenziato che affinché possa escludersi che un atto sia meramente confermativo del precedente occorre che la sua formulazione sia preceduta da un riesame della situazione che aveva condotto al precedente provvedimento, giacché solo l’esperimento di un ulteriore adempimento istruttorio, sia pure mediante la rivalutazione degli interessi in gioco ed un nuovo esame degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie considerata, può dar luogo ad un atto propriamente confermativo, in grado, come tale, di dar vita ad un provvedimento diverso dal precedente e, quindi, suscettibile di autonoma impugnazione.

Non è inoltre configurabile l’improcedibilità del ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento giurisdizionale se l’adozione del nuovo atto regolante la fattispecie da parte dell’Amministrazione non è spontanea, ma di mera esecuzione di un provvedimento giurisdizionale, con rilevanza provvisoria, in attesa che una sentenza di merito definitiva accerti se il provvedimento impugnato sia o meno legittimo; invece, nel caso in cui il contenuto di detto provvedimento giurisdizionale sia tanto condiviso dall’Amministrazione da indurla a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con un nuovo atto, senza attendere il giudicato sul suo prevedibile annullamento, può senz’altro ritenersi che l’autonoma valutazione dell’Amministrazione, adeguatamente motivata, determini la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione avverso l’atto originariamente impugnato (in caso simile: Consiglio di Stato, sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).

In conclusione ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell’Amministrazione e implichi il definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente, comporta sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo gravame, non potendo esso conseguire alcuna utilità da un eventuale esito favorevole dello stesso (Consiglio di Stato, sez. III, 2 settembre 2013, n. 4358; sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457).

Tanto premesso in via generale, va ritenuto, in particolare, che la graduatoria finale emanata nel corso di una procedura selettiva, che abbia implicato nuove ed autonome valutazioni tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca una precedente graduatoria, ne costituisce l’atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi; quindi, nell’ipotesi in cui nel corso del giudizio incardinato per l’impugnazione di una graduatoria relativa ad una procedura selettiva sia stato emanato un nuovo provvedimento finale di approvazione di una rinnovata graduatoria, sulla base di nuove valutazioni e non in mera esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, innovativo e dotato di autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica della parte che ne è destinataria, la persistenza dell’interesse della parte ricorrente alla decisione di detto giudizio va esclusa, tenuto anche conto delle ulteriori iniziative attivate (o attivabili) da essa parte per ottenere la soddisfazione della pretesa vantata.

18.- Nel caso che occupa risulta da copia della determinazione n. 1500 del 19.12.2012 del dirigente del Settore Personale e Affari Generali del Comune di cui trattasi che, a seguito di sentenze nn. 3881/2012, 3882/2012, 2994/2012 e 4142/2012 del T.A.R. (con cui per alcuni candidati veniva riconosciuto il diritto all’attribuzione di punteggio per titoli illegittimamente non valutati e stabilita la decurtazione di punteggio per titoli ritenuti non valutabili), l’Ente, con nota prot. n. 104 del 22.10.2012, ha rinviato gli atti alla Commissione giudicatrice, per le valutazioni di propria competenza preordinate alla riformulazione della graduatoria finale “in esecuzione di quanto disposto dal TAR” e che, avendo altresì constatato l’erronea attribuzione di punteggio per titoli di servizio, oggetto di censura da parte di alcuni candidati, ritenuta ammissibile dal T.A.R., ha invitato la Commissione, ai fini della legittimità della graduatoria finale, a rivedere il punteggio sulla base del principio di par condicio di tutti i candidati in possesso dei medesimi titoli.

Risulta ancora da detto provvedimento che – dopo che la Commissione, riconvocatasi, ha ultimato i propri lavori in data 21.11.2012, con redazione della graduatoria definitiva e trasmissione dei lavori al Settore competente, che, con determinazione dirigenziale n. 1402 del 6.12.2012, ha approvato la graduatoria stessa – è stato disposto l’inquadramento dei candidati utilmente classificati.

19.- L’adozione dei nuovi provvedimenti sfociati in detta graduatoria definitiva approvata con determinazione dirigenziale n. 1402 del 6.12.2012 è stata spontanea, non in mera esecuzione di detti provvedimenti giurisdizionali, impugnati in appello, in attesa della sentenza definitiva al riguardo; il contenuto di detti provvedimenti è stato quindi condiviso dall’Amministrazione, inducendola sostanzialmente a ritirare il precedente provvedimento, sostituendolo con detta nuova determinazione, senza attendere la formazione del giudicato su tutte dette sentenze, dopo rinnovata istruttoria e nuove valutazioni.

Invero, in caso contrario, il sopra citato provvedimento di approvazione della riformulata graduatoria, con cui è stata anche disposta l’assunzione dei concorrenti utilmente classificati, avrebbe dovuto espressamente contenere la clausola che l’efficacia dell’atto era subordinata alla conferma in appello delle richiamate sentenze.

Deve quindi ritenersi che il Comune abbia approvato la nuova graduatoria finale della procedura selettiva alla quale ha partecipato la parte ricorrente a seguito di nuove ed autonome valutazioni e non in mera esecuzione di decisioni giurisdizionali, tenendo conto della posizione di tutti i concorrenti, con atto che, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca la prima graduatoria, ne ha costituito l’atto finale implicante nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, riguardanti non solo detta parte destinataria dell’atto precedente, ma anche soggetti diversi che hanno partecipato al concorso.

Facendo applicazione alla fattispecie in esame dei principi in precedenza enunciati può quindi affermarsi che l’adozione del provvedimento di approvazione della nuova graduatoria finale della procedura concorsuale di cui trattasi, peraltro impugnato giurisdizionalmente dalla parte appellante con autonomo giudizio innanzi al competente T.A.R., ha reso improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso diretto avverso gli atti sfociati nel provvedimento di approvazione della precedente graduatoria.

20.- Il giudizio deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Tanto comporta l’inutilità della disamina della fondatezza delle ulteriori eccezioni processuali formulate dal signor Tesone con memoria depositata il 26.11.2013.

21.- Nella complessità e parziale novità delle questioni trattate il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, dichiara improcedibile il ricorso in esame per sopravvenuta carenza di interesse.

Compensa le spese del presente grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

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