Nel processo amministrativo l’emanazione di un ulteriore provvedimento di riesame a seguito di un’ordinanza cautelare, non determina la cessazione della materia del contendere, salvo che non risulti che l’amministrazione abbia inteso spontaneamente adeguarsi al dictum giudiziale Consiglio di Stato sezione V sentenza 8 agosto 2016, n. 3539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il...
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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 luglio 2016, n. 3082
In tema di ricorso per l’ottemperanza, con l’art. 113 comma 1, c.p.a., il legislatore ha fissato un principio di preferenza per il giudice amministrativo di primo grado, che provvede sia per le decisioni da lui direttamente adottate, sia per i provvedimenti confermati in appello con lo stesso contenuto dispositivo e conformativo, con la conseguenza che...
Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 4 luglio 2016, n. 2957
In difetto di prova contraria in ordine alla intervenuta conoscenza del decreto di perenzione in data anteriore di centottanta giorni al deposito dell’istanza, quest’ultima, da intendersi nei sensi innanzi esposti, deve essere ritenuta tempestiva e, pertanto, essendosi manifestato l’interesse alla decisione della causa nel merito, il decreto di perenzione deve essere revocato Consiglio di Stato...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 28 giugno 2016, n. 2921
Nel caso in cui la persona fisica del sottoscrittore della procura a margine del ricorso giurisdizionale non coincida con il titolare dell’azione proposta – essendo quest’ultimo una persona giuridica, che agisce per il tramite di un proprio organo legittimato ad esercitare all’esterno la rappresentanza legale -, non è in gioco l’autenticità, di cui fa fede...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 18 maggio 2016, n. 2013.
L’inciso contenuto nel dispositivo “somma rivalutata” è un tipico lapsus calami, poiché non è dato enucleare un’effettiva contraddittorietà nell’ambito delle statuizioni contenute in sentenza e tra parti della medesima, sebbene una mera inesattezza e svista, ovvero “…una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 marzo 2016, n. 1240. È da annullare la sentenza che si è basata su una questione che era stata rilevata d’ufficio, ma che non era stata comunicata alle parti, e non era stato assegnato alle parti un termine per controdedurre
Consiglio di Stato sezione III sentenza 25 marzo 2016, n. 1240 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1348 del 2010, proposto da: Fe. Me., rappresentato e difeso dagli avv. Si. Sa. e Mi. Sa.,...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 21 marzo 2016, n. 1159. Poiché nel giudizio amministrativo il rapporto processuale non perde la sua unitarietà per il fatto d’essere articolato in gradi distinti, la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado determina l’improcedibilità non solo dell’appello, indipendentemente da chi l’abbia proposto, ma pure dell’impugnazione originaria spiegata innanzi al giudice di primo grado, e comporta dunque, qualora non si verta in ipotesi di vizio o difetto inficiante il solo giudizio di appello, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 21 marzo 2016, n. 1159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7434 del 2015, proposto da Ce. St. ed altri, rappresentati e difesi dagli avvocati An. Pe. e...
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 20 gennaio 2016, n. 189. La notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata non è utilizzabile nel processo amministrativo, essendo esclusa, in base al disposto di cui all’art. 16-quater, comma 3-bis, del D.L. n. 179/12 come convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’applicabilità alla giustizia amministrativa delle disposizioni idonee a consentire l’operatività nel processo civile del meccanismo di notificazione in argomento (ovvero i commi 2 e 3 del medesimo art. 16-quater), solo all’esito della cui adozione detto meccanismo ha acquistato effettiva efficacia nel processo civile e penale (così come, per i giudizi dinanzi alla Corte dei conti, si è reso necessario stabilire le regole tecniche ed operative in materia di utilizzo della posta elettronica certificata anche per l’effettuazione di notificazioni relative a procedimenti giurisdizionali con recente decreto del Presidente 21 ottobre 2015 in G.U. n. 256 del 3 novembre 2015)
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE III SENTENZA 20 gennaio 2016, n. 189 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1187 del 2015, proposto da: Ministero per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo, in persona del Ministro p.t., ex lege rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli ufficii della stessa, in...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 30 novembre 2015, n. 5408. Nel processo amministrativo è pienamente legittima la concessione da parte del giudice, anche d’ufficio, del beneficio della rimessione in termini per errore scusabile allorché sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell’atto, dovuta ad una situazione normativa obiettivamente ambigua o confusa, ad uno stato di obiettiva incertezza per le oggettive difficoltà di interpretazione di una norma, alla particolare complessità della fattispecie concreta, a contrasti giurisprudenziali o al comportamento dell’amministrazione idoneo, perché equivoco, ad ingenerare convincimenti non esatti
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 30 novembre 2015, n. 5408 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4084 del 2014, proposto da: Fe. S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Ma.Ri., An. Sc., con...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 22 ottobre 2015, n. 4863. Va esclusa la nullità della notifica del ricorso a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), effettuata in assenza dell’autorizzazione presidenziale di cui all’art. 52, comma 2, del c.p.a. a mancata autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a. non può considerarsi ostativa alla validità ed efficacia della notificazione del ricorso a mezzo PEC atteso che nel processo amministrativo trova applicazione immediata la l. n. 53 del 1994 (e, in particolare, gli articoli 1 e 3 bis della legge stessa), nel testo modificato dall’art. 25, comma, 3, lett. a), della l. 12 novembre 2011, n. 183 (secondo cui l’avvocato “può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale […] a mezzo della posta elettronica certificata”). Nel processo amministrativo telematico (PAT) – contemplato dall’art. 13 delle norme di attuazione di cui all’Allegato 2 al c.p.a. – è ammessa la notifica del ricorso a mezzo PEC anche in mancanza dell’autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, del c.p.a., disposizione che si riferisce a “forme speciali” di notifica, laddove invece la tendenza del processo amministrativo, nella sua interezza, a trasformarsi in processo telematico, appare ormai irreversibile.
CONSIGLIO DI STATO SEZIONE V SENTENZA 22 ottobre 2015, n. 4863 SENTENZA ex art. 116 e 74 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1743 del 2015, proposto da: Citta’ Metropolitana di Roma Capitale, succeduta ex lege n. 56/2014 alla Provincia di Roma, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanna De Maio, con domicilio eletto...