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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 febbraio 2015, n. 3384. Sebbene la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, la legge 11 febbraio 1992, n. 157 attribuisce alle Regioni a statuto ordinario il potere di emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (art. 1, comma 3) ed affida alle medesime i poteri di gestione, tutela e controllo, riservando invece alle Province le relative funzioni amministrative ad esse delegate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (art. 9, comma 1). Ne consegue che la Regione, anche in caso di delega di funzioni alle Province, è responsabile, ai sensi dell'art. 2043 c. c., dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose, il cui risarcimento non sia previsto da specifiche norme, a meno che la delega non attribuisca alle Province un'autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l'attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire, evitare o limitare tali danni

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 febbraio 2015, n. 3384 Ritenuto in fatto La Regione Campania proponeva appello avverso la sentenza del 30 ottobre 2009 con la quale il Giudice di pace di Benevento, accogliendo la domanda proposta da S. O. e volta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla propria autovettura...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528. La presunzione di responsabilità di danni alle cose si applica, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali, quando la custodia del bene, intesa quale potere di fatto sulla cosa legittimamente e doverosamente esercitato, sia esercitabile nel caso concreto, tenuto conto delle circostanze, della natura limitata del tratto di strada vigilato. La presunzione in tali circostanze resta superata dalla prova del caso fortuito, e tale non appare il comportamento del danneggiato che cade in presenza di un avvallamento sul marciapiede coperto da uno strato di ghiaino, ma lasciato aperto al calpestio del pubblico, senza alcuna segnalazione delle condizioni di pericolo. (Nel caso di specie un pedone scivola su un cubetto instabile della pavimentazione stradale non visibile, né segnalato, determinando la caduta lesioni personali alla caviglia sinistra).

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22528 Fatto e diritto R.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli del 28.5.2010 che ha accolto l’appello proposto dal Comune di Guardia Sanframondi in un giudizio di risarcimento danni da sinistro stradale, causato...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910. La norma del terzo comma dell'art. 164 c.p.c., quando, nonostante la costituzione del convenuto in presenza di nullità della citazione relative alla vocatio in ius quali l'inosservanza del temine di comparizione e l'omissione dell'avvertimento dell'art. 163 n. 7 c.p.c. esclude che si verifichi la sanatoria del vizio della citazione per effetto della costituzione del convenuto, qualora egli, costituendosi eccepisca tale nullità, imponendo al giudice di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di comparizione, suppone che il convenuto, nel costituirsi, si limiti alla formulazione dell'eccezione di nullità. Ciò, è tanto vero che il dovere del giudice di provvedere a tale fissazione è ricollegato non ad un'istanza del convenuto, ma direttamente all'atteggiamento dello stesso di proposizione dell'eccezione. Ne deriva che, se il convenuto costituendosi svolga le sue difese, il presupposto per l'applicazione della norma non sussiste. Il legislatore, invero, non avendo richiesto un'istanza del convenuto in aggiunta all'eccezione, ha inteso ricollegare il dovere di fissazione di nuova udienza, ad una costituzione finalizzata alla sola formulazione dell'eccezione e non anche ad una costituzione che alla formulazione dell'eccezione accompagni lo svolgimento delle difese. Se così fosse, la fissazione dell'udienza dovrebbe avere luogo pur in presenza di una difesa completamente articolata, come fu nel caso di specie siccome si evince dal contenuto della citazione, e sarebbe priva di scopo. D'altro canto, una volta considerato che il convenuto che si sia vista notificare una citazione inosservante del termine a comparire o senza l'avvertimento ai sensi dell'art. 163 n. 7 c.p.c. può scegliere di costituirsi e sanare la nullità della citazione oppure di non costituirsi e lasciare che il giudice la rilevi oppure ancora costituirsi e limitarsi ad eccepirla, lo spettro di tali possibilità, rimettendo al convenuto la decisione su come reagire di fronte alla nullità, esclude che egli abbia una quarta possibilità, cioè di costituirsi, eccepire la nullità e svolgere contemporaneamente le sue difese. Essendo la fissazione di una nuova udienza finalizzata ad assicurare che l'esercizio del diritto di difesa fruisca del termine a comparire o dell'avvertimento siccome ritenuto astrattamente necessari dal legislatore al rispetto del diritto di difesa, consentire al convenuto di costituirsi e svolgere l'eccezione e nel contempo le sue difese significa rimettere a lui lo spostamento dell'udienza, in chiara contraddizione con il fatto che, nonostante la nullità, ha svolto le sue difese, pur potendolo non fare

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 16 ottobre 2014, n. 21910 Fatto e diritto Ritenuto quanto segue: p.1. La s.p.a. Chime ha proposto istanza di regolamento di competenza contro D.A.R. avverso l’ordinanza del 3 luglio 2013, con la quale il Tribunale di Avellino, investito dell’opposizione proposta dal D.A. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto nei...