Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 4 dicembre 2014, n. 50965. L'elemento oggettivo del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti prescinde dal numero di volte in cui il singolo partecipante ha personalmente provveduto allo spaccio, per cui anche il coinvolgimento in un solo episodio di cessione di droga non è incompatibile con l'affermata partecipazione dell'agente all'organizzazione, è pur vero che occorre un'adeguata motivazione sulla condotta di partecipazione dell'imputato al reato associativo e sul ruolo da lui stabilmente svolto all'interno dell'organizzazione, tenendo conto del fatto che la partecipazione al reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti va desunta da una serie di condotte significative che, complessivamente valutate, denotino l'organico inserimento in una struttura criminosa. Il vincolo associativo, infatti, può essere ravvisato quando l'attività del cd. "grossista" sia realizzata avvalendosi consapevolmente delle risorse dell'organizzazione, e con la coscienza di farne parte, ma deve escludersi che possa essere desunto automaticamente da una serie di operazioni, anche frequenti, di compravendita delle sostanze illecite concluse tra le stesse persone, in quanto è necessario che gli acquirenti agiscano con la volontà e consapevolezza di operare in qualità di aderenti ad una organizzazione criminale e nell'interesse della stessa, dovendo siffatte condotte, per le loro connotazioni, essere in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza  4 dicembre 2014, n. 50965 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 giugno 2014 il Tribunale di Salerno ha rigettato l’istanza di riesame proposta da N.D. avverso l’ordinanza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Salerno il 5 maggio 2014, che applicava nei suoi confronti la misura...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 20 novembre 2014, n. 48036. I soggetti inseriti nella struttura organizzativa e lavorativa di una società per azioni possono essere considerati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, quando l'attività della società medesima sia disciplinata da una normativa pubblicistica e persegua finalità pubbliche, pur se con gli strumenti privatistici. Le società in house hanno della società solo la forma esteriore ma costituiscono in realtà delle articolazioni della pubblica amministrazione da cui promanano e non dei soggetti giuridici ad essa esterni e da essa autonomi. Ne consegue che gli organi di tali società, assoggettati a vincoli gerarchici facenti capo alla pubblica amministrazione, neppure possono essere considerati, a differenza di quanto accade per gli amministratori delle altre società a partecipazione pubblica, come investiti di un mero munus privato, inerente ad un rapporto di natura negoziale instaurato con la medesima società. Gli organi delle società in house sono preposti ad una struttura corrispondente ad un'articolazione interna alla stessa pubblica amministrazione, sicché è da ritenersi che essi siano personalmente a questa legati da un vero e proprio rapporto di servizio, non altrimenti di quel che accade per i dirigenti preposti ai servizi erogati direttamente dall'ente pubblico. Per l'integrazione del reato di abuso di ufficio non si esauriscono nella violazione della regola esaminata. Invero, ai fini del perfezionamento del reato di abuso d'ufficio non assume alcun rilievo, stante la sua natura di reato di evento, l'adozione di atti amministrativi illegittimi da parte del pubblico ufficiale agente, ma unicamente il concreto verificarsi (reale o potenziale) di un ingiusto vantaggio patrimoniale che il soggetto attivo procura con i suoi atti a sé stesso o ad altri, ovvero di un ingiusto danno che quei medesimi atti procurano a terzi. È, quindi, necessario che sussista la cosiddetta doppia ingiustizia, nel senso che ingiusta deve essere la condotta, in quanto connotata da violazione di legge, ed ingiusto deve essere l'evento di vantaggio patrimoniale, in quanto non spettante in base al diritto oggettivo regolante la materia. Ne consegue che occorre una duplice distinta valutazione in proposito, non potendosi far discendere l'ingiustizia del vantaggio conseguito dalla illegittimità del mezzo utilizzato e quindi dalla accertata esistenza dell'illegittimità della condotta; in particolare, la violazione di legge cui fa riferimento l'art. 323 cod. pen. riguarda non solo la condotta del pubblico ufficiale in contrasto con le norme che regolano l'esercizio del potere, ma anche le condotte che siano dirette alla realizzazione di un interesse collidente con quello per quale il potere è conferito, ponendo in essere un vero e proprio sviamento della funzione rispetto alla quale si configura l'elemento soggettivo del dolo intenzionale, ossia la rappresentazione e la volizione dell'evento come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 20 novembre 2014, n. 48036 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa il 27.11.2012 il Tribunale di Pescara ha assolto D.G.B. e C.B. dal reato di cui all’art. 323 c.p. loro rispettivamente ascritto perché il fatto non sussiste. L’accusa mossa agli imputati, nella rispettiva qualità di direttore generale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 5 novembre 2014, n. 45844. L’omissione di ricovero, legata ad una situazione di indifferibilità, in cui l’urgenza sia effettiva e reale, per il pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona, pericolo da valutare in base alle indicazioni fornite dall’esperienza medica, tenendo conto delle peculiari caratteristiche e delle specificità del caso concreto, integra il reato di rifiuto di atti d’ufficio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 5 novembre 2014, n. 45844 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 28 ottobre 2013 la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 15 giugno 2011, che dichiarava G.B.F.M. colpevole del reato di cui all’art. 328, comma 1,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 21 ottobre 2014, n. 43820. Agli effetti della qualifica di pubblico ufficiale, non è richiesto lo svolgimento di un'attività che abbia efficacia diretta nei confronti di terzi, giacché ogni atto preparatorio, propedeutico o accessorio, che esplichi, nell'ambito del procedimento di riscossione, i suoi effetti certificativi, valutativi o autoritativi, seppure destinato a fini interni alla p.a., comporta l'attuazione completa e connaturale dei fini dell'ente pubblico e non può essere isolato all'interno dell'intero contesto delle funzioni pubbliche. Ne consegue che deve considerarsi pubblico ufficiale il dipendente di Equitalia S.p.a. che, nello svolgimento dei compiti d’ufficio a lui assegnati, contribuisce in modo univoco alla formazione e manifestazione della volontà dell'ente di appartenenza, intesa la sua attività come contributo, anche istruttorio e preparatorio, funzionale a dare impulso determinante all'iter deliberativo dell'organo stesso, finalizzato all'utile riscossione del tributo nei confronti degli Enti ai cui rapporti egli è preposto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 21 ottobre 2014, n. 43820 Ritenuto in fatto M.L. e F.S. ricorrono, a mezzo dei loro difensori avverso l’ordinanza 29 aprile 2014 del Tribunale del riesame di Roma che ha confermato l’ordinanza 7 aprile 2014 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, di applicazione della misura della custodia...