Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 19 novembre 2014, n. 47907


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AGRO’ Antonio – Presidente

Dott. PAOLONI Giacomo – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – Consigliere

Dott. CAPOZZI Angelo – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 231/2014 TRIB. LIBERTA’ di ANCONA, del 27/05/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;

sentite le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;

Udito il difensore Avv. (OMISSIS) in sost. avv. (OMISSIS) che si e’ riportato al ricorso ed alla memoria in atti.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 27.5.2014 il Tribunale del riesame di Ancona, a seguito di istanza nell’interesse di (OMISSIS) avverso la ordinanza cautelare emessa dal GIP presso lo stesso Tribunale il 3.5.2014 con la quale e’ stata applicata la misura della custodia in carcere in ordine al reato di traffico illecito di Kg 19 di mariuhana con l’aggravante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ha confermato detta ordinanza.
2. Avverso la ordinanza confermativa propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato deducendo con unico ed articolato motivo violazione di legge processuale penale ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) in relazione agli articoli 274 e 275 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80; manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. In particolare, si denuncia la elusione della valutazione in ordine alla sussistenza della aggravante Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80, comma 2 e l’illogico richiamo alle modalita’ organizzate della condotta per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari, evidenziando – da ultimo – la omessa considerazione della incidenza sulla fattispecie sottoposta all’esame del giudice di merito della intervenuta pronuncia di incostituzionalita’ n. 32/2014 che, determinando la reviviscenza del piu’ favorevole precedente regime sanzionatorio, incideva sulla valutazione di gravita’ del fatto.
3. E’ pervenuta in data odierna memoria difensiva che argomenta in ordine alla rilevanza della sentenza costituzionale relativamente alla configurabilita’ della aggravante Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80, comma 2 dovendosi rimeditare l’arresto di legittimita’ delle S.U. n. 36258 del 2012 ai fini della determinazione della ingente quantita’ di stupefacente e deduce l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza della aggravante in esame in relazione a specifica contestazione difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ infondato ed ai limiti della inammissibilita’.
1. Il Tribunale anconetano ha ritenuto di poter giustificare i pericula libertatis e la adeguatezza della massima misura custodiale – senza incorrere in vizi logici e giuridici – in ragione degli indici individuati dalle organizzate modalita’ del trasporto, in vani appositi della autovettura di proprieta’ dell’indagato, e del quantitativo considerevole di sostanza stupefacente di cui si tratta , confermando entrambe le esigenze ritenute dalla ordinanza genetica sotto il profilo dell’inquinamento probatorio – rispetto alla indagine relativa alla scoperta dei collegamenti che avevano consentito il fatto illecito – e della reiterazione della condotta – in ragione del suo contesto organizzato, nonche’ della esclusiva adeguatezza della custodia in carcere sulla base del ragionevole inserimento del ricorrente in un contesto di soggetti dediti al traffico illecito.
2. Pertanto, far leva sulla esistenza della aggravante in parola costituisce un inammissibile ingresso di una quaestio facti volta a proporre una valutazione alternativa in ordine alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza della misura custodiale ineccepibilmente espressa dalla ordinanza impugnata.
3. Ne’ ammissibile e’ la – da ultimo – denunciata omessa motivazione sulla sussistenza della aggravante in parola. E’ consolidato orientamento quello secondo il quale il tribunale del riesame, chiamato a decidere soltanto se, in ordine al reato per il quale e’ stata emessa l’ordinanza impugnata,siano ravvisabili gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari, non puo’ statuire circa la configurabilita’ o meno di una circostanza aggravante, salvo che da quest’ultima dipenda in modo specifico la legittimita’ della disposta misura (come,ad esempio,qualora si faccia questione sul computo della pena edittale, in relazione alla disciplina dettata dagli articoli 278 e 280 c.p.p.) (Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 06/11/1997, Iannicelli ed altri, Rv. 209177) e, piu’ recentemente, che vi e’ carenza di interesse sia al riesame sia al ricorso per cassazione quando con essi l’indagato tenda ad ottenere l’esclusione di una circostanza aggravante, salvo che da tale esclusione derivi, per lui, una concreta utilita’ (Sez. 6, n. 50980 del 21/11/2013, Fabricino, Rv. 258502), nella specie – come detto – da escludere.
4. Sicche’ irrilevante e’ l’ampia deduzione difensiva in ordine alla aggravante Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 80, comma 2 aggiungendosi – per completezza – che questo Collegio intende ribadire quanto gia’ recentissimamente affermato in Sez. 6, n. 46302 del 2014 (ud. 15.10.2014), DI MICELI, n.m., secondo la quale sull’autorevolissimo arresto di legittimita’ del 2012 puo’ considerarsi incidente la recente sentenza costituzionale n. 32/2014 a seguito della quale e’ stata ripristinata la previgente disciplina che differenzia il trattamento sanzionatorio tra le cd. droghe leggere e le cd. droghe pesanti , ne’ il successivo intervento legislativo con il Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36 convertito con modificazioni nella Legge 16 maggio 2014, n. 79. Questo Collegio intende aderire alla conclusione gia’ espressa da Sez. 4, 20 giugno 2014, n. 32126, Jitaru ed altri, n.m. secondo la quale per effetto dell’espressa reintroduzione della nozione di quantita’ massima detenibile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 75, comma 1 bis, come modificato dalla Legge 16 maggio 2014, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 20 marzo 2014, n. 36, mantengono validita’ i criteri basati sul rapporto tra quantita’ di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile, al fine di verificare la sussistenza della circostanza aggravante della ingente quantita’, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 80, comma 2. Non puo’ condividersi quanto si e’ recentissimamente assunto in Sez. 3 n. 25176 del 21.5.2014, Amato ed altri secondo la quale la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del Decreto Legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella Legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione della circostanza aggravante della ingente quantita’, in considerazione dell’accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un’interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante. Invero, da un lato, la sentenza costituzionale n. 32/2014, che ha determinato il successivo intervento legislativo, non ha espresso un giudizio di disallineamento costituzionale sulla ratio legis su cui riposava la considerazione unitaria delle diverse tipologie di sostanze ai fini del trattamento sanzionatorio, fondando la declaratoria di incostituzionalita’ su ragioni procedurali; d’altra parte, la rimodulazione delle tabelle fornita dalla recente novella non ha modificato i parametri quali – quantitativi di riferimento sui quali si e’ basato l’arresto delle S.U. del 2012. Ne’, infine, e’ condivisibile – secondo quanto gia’ sopra esposto – l’ulteriore assunto secondo il quale detto orientamento di legittimita’ determinerebbe una sorta di automaticita’ aritmetica a fondamento della sussistenza della aggravante della ingente quantita’ .
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
6. Devono essere disposti gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *