CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 20 novembre 2014, n. 48347

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLDI Paolo – Presidente
Dott. DE MARZO G. – rel. Consigliere
Dott. POSITANO Gabriel – Consigliere
Dott. CAPUTO Angelo – Consigliere
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 2834/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del 06/12/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MARZO GIUSEPPE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/12/2012 la Corte d’appello di Firenze ha confermato la decisione di primo grado che, all’esito di giudizio abbreviato, aveva affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale, per avere, quale amministratrice della (OMISSIS) s.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Pistoia in data (OMISSIS), omesso di annotare in contabilita’ il pagamento della somma di euro 50.000,00, ricevuta al nero dal promissario acquirente di un immobile, e averla sottratta al soddisfacimento delle obbligazioni sociali.
La Corte territoriale ha posto a fondamento della decisione le dichiarazioni del promissario acquirente e una valutazione critica delle pattuizioni intercorse tra le parti.
2. Nell’interesse della (OMISSIS) e’ stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali e violazione dell’articolo 63 c.p.p., per avere la Corte territoriale fondato l’affermazione di responsabilita’ dell’imputata sulle dichiarazioni rese da (OMISSIS), il quale, ammettendo di avere versato, in sede di trattative per l’acquisito di un immobile, una somma al nero , aveva riconosciuto di essere stato consapevole del fatto che l’importo sarebbe stato sottratto alle casse sociali e non sarebbe stato annotato nelle scritture contabili.
2.2. Con il secondo motivo, si lamentano vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di verificare la sussistenza dei presupposti per la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, a fronte della concreta possibilita’ di soddisfare le ragioni dei creditori con l’attivo societario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato.
Al riguardo, va rilevato che, ai sensi dell’articolo 63 c.p.p., le dichiarazioni rese da persona raggiunta da indizi di colpevolezza nel corso dell’esame e non ancora posta in condizione di esercitare i diritti della difesa, non possono essere utilizzate contro di lei, ma possono esserlo nei confronti di terzi (Sez. 6 , n. 29535 del 02/07/2013, Oppolo, Rv. 256151).
Alla stregua di tale premessa, appare, nel caso di specie, assorbente il rilievo per cui non e’ dato cogliere da quali elementi si dovrebbe desumere che il (OMISSIS) fosse raggiunto, prima di essere sentito, da indizi in ordine al medesimo reato attribuito all’odierna ricorrente.
Per pura completezza, va aggiunto che la dichiarazione di avere versato somme al nero , in se’ considerata, non configura indizi di reita’ a carico del tradens ne’ in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione, la quale richiede una sottrazione di beni alla finalita’ di soddisfacimento dei creditori sociali al patrimonio sociale (talche’ coerentemente si e’ tratta la conclusione che, in tema di concorso in bancarotta fraudolenta documentale, il dolo dell’extraneus nel reato proprio dell’amministratore consiste nella volontarieta’ della propria condotta di sostegno a quella dell’intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della societa’: Sez. 5 , n. 1706 del 12/11/2013 – dep. 16/01/2014, Barbaro, Rv. 258950), ne’ in relazione alla fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale, in quanto anche in questo caso il riconoscimento del concorso dell’extraneus postula l’accertamento dell’efficienza causale della sua condotta e la consapevolezza in ordine alla sua incidenza sul versante della regolarita’ e correttezza della rappresentazione documentale della societa’ poi fallita, ad opera del responsabile di quest’ultima (Sez. 5 Sez. 5 , n. 1706 del 2014 appena citata), che non puo’ univocamente cogliersi nel mero versamento di somme al nero .
2. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto neppure si confronta con le indicazioni espresse dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno rilevato che il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, ex articoli 216 e segg., non puo’ sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell’impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilita’ dell’imprenditore (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398).
3. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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