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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879. In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali. In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole dei potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione , senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Né va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, dall'altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879   Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’arresto in flagranza di reato di C.F.. Va premesso che il C. era stato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 295. A seguito della Legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha modificato l'articolo 275, comma 1, lettera c), la pericolosita' sociale, che giustifica l'adozione di una misura cautelare, va desunta sia dalle specifiche modalita' e circostanze del fatto sia dalla personalita' dell'indagato, oggettivamente valutata, alla stregua dei precedenti penali e della condotta rilevata. La duplicita' delle fonti indicate dalla legge per la definizione della pericolosita' dell'indagato mostra che con l'espressione "modalita' e circostanze del fatto" il legislatore ha inteso riferirsi al fatto-reato e che con l'espressione "comportamenti e atti concreti" ha inteso riferirsi a condotta diversa dal fatto reato, cioe' alla condotta anteatta e a quella successiva. La pericolosita' rilevante nella soggetta materia va desunta, dunque, sia dal fatto reato, sia dal comportamento e dai precedenti penali che definiscono la persona. Correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso ogni automatismo nella valutazione della custodia sofferta. Infatti, e' illegittimo il provvedimento di revoca della custodia cautelare motivato esclusivamente in riferimento alla sopravvenuta carenza di proporzionalita' della misura in ragione della corrispondenza della durata della stessa ad una percentuale, rigidamente predeterminata ricorrendo ad un criterio aritmetico, della pena irroganda nel giudizio di merito e prescindendo da ogni valutazione della persistenza e della consistenza delle esigenze cautelari che ne avevano originariamente giustificato l'applicazione.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 8 gennaio 2015, n. 295 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. DAVIGO P. – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere Dott. RECCHIONE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 gennaio 2015, n. 520. La previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere – con gli arresti domiciliari – l'adozione del c.d. "braccialetto elettronico" non ha introdotto una nuova misura coercitiva, ma solo una mera modalità di esecuzione di una misura cautelare personale; ciò in quanto il braccialetto rappresenta una cautela che il giudice può adottare, non già ai fini della adeguatezza della misura più lieve (vale a dire per rafforzare il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione), ma ai fini del giudizio sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale di movimento, assumendo l'impegno di installare il braccialetto e di osservare le relative prescrizioni). Ove il giudice ritenga – come nel caso di specie – che il c.d. braccialetto elettronico sia una modalità di esecuzione degli arresti domiciliari necessaria ai fini della concedibilità della misura e che tuttavia tale misura non possa essere concessa per la concreta mancanza del suddetto strumento di controllo da parte della P.G., non sussiste alcun vulnus ai principi di cui agli artt. 3 e 13 della Costituzione, perché la impossibilità della concessione degli arresti domiciliari senza braccialetto dipende pur sempre dalla intensità delle esigenze cautelare, comunque ascrivibile alla persona dell'indagato.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 gennaio 2015, n. 520 Ritenuto in fatto e diritto 1. B.G. (imputato per il delitto di rapina aggravata commessa ai danni di un’agenzia bancaria e già condannato in primo grado alla pena di anni quattro di reclusione oltre alla pena pecuniaria) ricorre per cassazione – a mezzo...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 9 dicembre 2014, n. 51151. In tema di misure cautelari, il requisito della "descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate", previsto a pena di nullita' dall'articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera b), puo' essere soddisfatto con una enunciazione dell'accusa anche riassuntiva, ma essa deve presentare un "minimo di ragionevole specificita'" quanto alle concrete modalita' di realizzazione della condotta, rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 9 dicembre 2014, n. 51151   REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AGRO’ Antonio – Presidente Dott. LANZA Lui – rel. Consigliere Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere Dott. PATERNO’...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dei sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il raggiungimento degli scopi associativi è raggiunto non solo attraverso il compimento dei reati fine, ma anche attraverso tutta quell'attività che è svolta da personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa); di conseguenza, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675 Fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014...