Cassazione logo

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 9 dicembre 2014, n. 51151

 
REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AGRO’ Antonio – Presidente
Dott. LANZA Lui – rel. Consigliere
Dott. CITTERIO Carlo – Consigliere
Dott. PETRUZZELLIS Anna – Consigliere
Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedett – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il giorno (OMISSIS);
avverso l’ordinanza 12 aprile 2014 del Tribunale di Napoli, che ha respinto l’appello avverso l’ordinanza 7 marzo 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il quale aveva rigettato l’istanza di liberazione dagli arresti domiciliari per mancanza del titolo cautelare;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza;
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della gravata ordinanza, nonche’ il difensore del ricorrente avv. (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.
RITENUTO IN FATTO
1. (OMISSIS) ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso l’ordinanza 11 aprile 2014 del Tribunale di Napoli, che ha respinto l’appello avverso l’ordinanza 7 marzo 2014 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la quale aveva rigettato l’istanza di liberazione dagli arresti domiciliari per mancanza del titolo cautelare.
1.1. Quanto alla successione dei fatti, risulta che il 26.9.2011 (OMISSIS) e’ stato raggiunto, unitamente ad altre persone, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, poi sostituita con gli arresti domiciliari, per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, comma 1 e 2, aggravato dalla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, cosi’ rubricato: ” (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) del delitto p. e p. dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, commi 1 e 2, e Legge n. 203 del 1991, articolo 7, perche’ si associavano tra loro e con altri, allo stato non identificati, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, ponendo in essere una struttura stabile con divisioni di compiti. (OMISSIS). (OMISSIS) e (OMISSIS) agivano con il ruolo di promotori, dirigenti ed organizzatori, mentre gli altri associati avevano il compito di trasportare e vendere al dettaglio la sostanza stupefacente; in particolare (OMISSIS) nella sua abitazione, in (OMISSIS), organizzava una piazza di spaccio di stupefacente coadiuvato nella vendita da sua moglie (OMISSIS), suo fratello (OMISSIS) e da (OMISSIS).
1.2. Lo stupefacente rivenduto veniva trasportato da (OMISSIS) ad (OMISSIS) da (OMISSIS) che lo occultava nelle confezioni di mozzarella di bufala acquistata da (OMISSIS) che aveva la disponibilita’ di grossi quantitativi di stupefacente.
1.3. Con l’aggravante di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all’articolo 416 bis c.p., ed in particolare dell’ausilio di (OMISSIS) esponente di spicco del clan dei casalesi che fungeva da tramite e da promotore degli accordi finalizzati al rifornimento della droga tra (OMISSIS), rifornitore in (OMISSIS) e (OMISSIS) operante in (OMISSIS). In (OMISSIS) al mese di (OMISSIS)”.
2. Con sentenza del 6.3.2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha assolto il (OMISSIS) (ed i coimputati) dal suddetto reato associativo perche’ il fatto non sussiste e, esclusa l’aggravante di cui alla Legge n. 203 del 1991, articolo 7, lo ha condannato per il solo reato di cui all’articolo 81 cpv. c.p., e Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, (“perche’, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, (OMISSIS) quale fornitore e (OMISSIS) quale persona incaricata di effettuare i trasporti della droga – nella specie cocaina – da (OMISSIS) ad (OMISSIS), cedevano sostanza stupefacente a (OMISSIS). Questi, ricevuta la sostanza stupefacente, in concorso con (OMISSIS), (OMISSIS) ed altre persone allo stato non identificate, cedevano detta sostanza a terzi acquirenti. In (OMISSIS) dal (OMISSIS) al mese di (OMISSIS)) contestato dal P.M. all’udienza dell’11.11.2013, alla pena di armi otto di reclusione ed euro settantacinquemila di multa con interdizione perpetua dai pubblici uffici ed interdizione legale durante la pena.
2.1. In relazione all’assoluzione dal reato associativo per il quale (anche) era stata adottata la misura cautelare, la difesa chiedeva l’immediata liberazione del (OMISSIS) per essere venuto meno il titolo restrittivo.
2.2. Con ordinanza del 7.3. 2014 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava l’istanza rilevando che, sebbene il P.M. avesse ritenuto di formalizzare la contestazione del reato continuato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, in realta’, gia’ nell’originaria contestazione di cui al provvedimento cautelare e al successivo decreto che disponeva il giudizio, erano contenuti gli elementi del fatto costitutivo di tale delitto e del resto nel formulare l’imputazione suppletiva il P.M. nulla aveva aggiunto sul piano fattuale a quanto gia’ risultava precedentemente contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta violazione di legge sotto il profilo che nella specie non poteva ritenersi il reato concorrente, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, ricompreso nella descrizione del fatto concernente il reato associativo, essendo invece necessario, in conformita’ con il principi enunciati in materia dalla Corte Europea (si cita il caso Drassich, sentenza n. 25575 del 11/12/2007), una contestazione dettagliata, comprensiva, ed una precisa specificazione del fatto, con l’enunciazione delle norme violate: i giudici di Strasburgo hanno ribadito, infatti, che l’articolo 6 3 riconosce all’imputato il diritto di essere informato non solo dei motivo dell’accusa, ossia dei fatti materiali che gli vengono contestati e sui quali si basa l’accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti.
2. Per il ricorrente, nel caso di specie, non solo mancava l’individuazione della violazione norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, contestata agli imputati solo successivamente, durante il dibattimento, ed in seguito alle risultanze processuali emerse nel corso dello stesso (come ammesso dal Tribunale del riesame), ma il delitto in questione non era stato in alcun modo descritto, nemmeno da un punto di vista fattuale, nell’originario capo d’imputazione, mancando appunto nello stesso una descrizione specifica delle singole condotte di spaccio che invece si sarebbero dovute contestare, individuandole precisamente nelle modalita’, nei luoghi, nei tempi: la contestazione in atti e’, al contrario, una contestazione relativa ad un reato permanente quale il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 74, individuando un intervallo di tempo continuato dal 2007 al 2009, e la stessa e’ assolutamente priva di una qualsivoglia descrizione concernente anche un singolo fatto reato di cessione/trasporto di sostanza stupefacente.
3. Il motivo e’ fondato e l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio come da conforme richiesta delle parti, pubblica e privata.
3.1. E’ infatti noto che in tema di misure cautelari, il requisito della “descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate”, previsto a pena di nullita’ dall’articolo 292 c.p.p., comma 2, lettera b), puo’ essere soddisfatto con una enunciazione dell’accusa anche riassuntiva, ma essa deve presentare un “minimo di ragionevole specificita’” quanto alle concrete modalita’ di realizzazione della condotta, rispetto alla norma violata e al suo tempo di commissione (Cass. pen. sez. 3, 23978/2014 Rv. 259671).
3.2. Nel caso in esame invece era originariamente contestato, agli effetti dell’accusa Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 74, – poi caduta – un traffico di un quantitativo imprecisato di sostanze stupefacenti (neppure individuate nella loro qualita’: solo nella sentenza di condanna si fa riferimento alla “cocaina”), mediante plurime condotte, collocate genericamente in un ampio arco temporale di oltre due anni e mezzo e con riferimento a piu’ luoghi di spaccio.
3.1. L’inadeguatezza per difetto nella descrizione del fatto, fondante la misura cautelare, realizza la lamentata nullita’ del provvedimento cautelare, assunto in relazione all’accusa Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ex articolo 73, con conseguente annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, ed ordine di immediata scarcerazione del (OMISSIS) se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..
P.Q.M.
annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e per l’effetto ordina l’immediata scarcerazione del (OMISSIS) se non detenuto per altra causa. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 626 c.p.p..

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *