Cassazione 10

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

ordinanza 8 gennaio 2015, n. 281

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TERESI Alfredo – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere
Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l’ordinanza n. 1172/2014 TRIB. LIBERTA’ di TORINO, del 27/08/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
lette le conclusioni del PG Dott. De Augustinis Umberto, inammissibilita’ del ricorso.
udito il difensore avv. (OMISSIS) in sost. dell’avv. (OMISSIS).
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 27/8/2014 ha riformato l’ordinanza emessa il 5/8/2014 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo nei confronti di (OMISSIS), indagata del reato di cui all’articolo 81 c.p., comma 2, Legge n. 75 del 1958, articolo 3, comma 1, nn. 1, 4, 6, 8 e articolo 4, sostituendo la misura degli arresti domiciliari con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di (OMISSIS).
Avverso tale pronuncia la predetta propone personalmente ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione, rappresentando che il difensore aveva depositato presso la segreteria del Pubblico Ministero, in data 14/8/2014, richiesta di accesso, prima del loro deposito, ai sensi dell’articolo 268 c.p.p., comma 4 alle registrazioni di conversazioni e comunicazioni intercettate utilizzate ai fini della richiesta di convalida di fermo ed adozione dell’ordinanza di custodia cautelare, al fine di ottenerne la trasposizione su CD, presentando contestualmente (il 13/8/2014, a mezzo raccomandata A/R, ricevuta il 19/8/2014) richiesta di riesame.
Aggiunge che il successivo 22/8/2014 il difensore si era recato presso gli uffici di Procura per verificare se il Pubblico Ministero avesse provveduto sulla richiesta, apprendendo della sua assenza per ferie. Contattato quindi il magistrato che sostituiva il Procuratore della Repubblica, assente anch’egli per ferie, riceveva assicurazione del fatto che il lunedi’ successivo quanto richiesto sarebbe stato disponibile, rientrando dalle ferie il P.M. assegnatario del procedimento, al quale suggeriva comunque di inviare una email per evitare di doversi inutilmente recare presso gli uffici. I supporti contenenti la trasposizione delle intercettazioni erano stati materialmente consegnati al difensore il 25/8/2014.
Date tali premesse, lamenta che il Tribunale del Riesame avrebbe erroneamente ritenuto sufficiente all’espletamento delle necessarie attivita’ difensive il termine di due giorni intercorrente tra la ricezione dei supporti e la data di trattazione del riesame, trattandosi di un numero rilevante di intercettazioni (2152 registrazioni), alcune delle quali effettivamente di breve durata, altre ancora, pero’, di parecchi minuti e tutte in lingua cinese, da tradurre. Vi sarebbero inoltre altri aspetti, quali la necessita’ di individuare alcuni soggetti menzionati o udibili nelle conversazioni, che avrebbero richiesto maggior tempo a disposizione.
Conseguentemente, rileva la nullita’ determinata dalla ritardata consegna dei supporti ottici contenenti le registrazioni e la loro inutilizzabilita’.
3. Con un secondo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 271 c.p.p., comma 1 osservando che, sebbene il Pubblico Ministero avesse richiesto di essere autorizzato allo svolgimento delle operazioni di intercettazione per 40 giorni, come consentito in relazione al reato per cui procedeva, il G.I.P. aveva indicato un termine minore, pari a 15 giorni.
Cio’ nonostante, rileva, le operazioni si sarebbero comunque protratte per 40 giorni e, non essendo stati depositati i decreti di proroga, avrebbe errato il Tribunale nel ritenere comunque valida l’attivita’ espletata, ben potendo il giudice stabilire comunque un termine inferiore a quello massimo consentito dalla legge per la durata delle intercettazioni.
4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’articolo 274 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), osservando che i giudici del riesame avrebbero non correttamente valutato il pericolo di fuga in relazione alla condizione di irreperibilita’ dell’indagata ed alla mancanza di leciti mezzi di sostentamento, difettando anche il necessario requisito della concretezza cui si richiama il menzionato articolo 274 c.p.p., lettera c).
Insiste, pertanto, per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Il ricorso e’ infondato.
Con riferimento alla questione dedotta con il primo motivo di ricorso, occorre ricordare come l’articolo 268 c.p.p., comma 4 stabilisca che i verbali e le registrazioni relativi alle operazioni di intercettazione effettuate sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero e che entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l’intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 ottobre 2008, n. 336, ha dichiarato l’incostituzionalita’ dell’articolo nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l’esecuzione dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell’adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate.
A tale disposizione ha fatto riferimento la ricorrente, la quale ha opportunamente allegato, all’atto di impugnazione, la documentazione relativa alla richiesta di accesso alle registrazioni e rilascio di copia, assolvendo cosi’ all’onere di documentare la tempestivita’ della richiesta e l’omesso o ritardato rilascio della documentazione dedotto (cfr. Sez. 6, n. 5064 del 19/11/2013 (dep. 2014), Guarneri, Rv. 258767).
Dalla documentazione prodotta in copia e’ dato rilevare la sequenza temporale descritta in ricorso: deposito dell’istanza nella segreteria del Pubblico Ministero giovedi’ 14/8/2014, email diretta al Pubblico Ministero titolare del procedimento alle ore 18,52 di venerdi’ 22/8/2014, provvedimento di autorizzazione del Pubblico Ministero di lunedi’ 25/8/2014.
2. Cio’ posto, deve tuttavia rilevarsi che nell’istanza depositata manca ogni riferimento all’urgenza della richiesta ed, in particolare, alla necessita’ di disporre della documentazione ai fini del procedimento di riesame della misura cautelare.
Tale aspetto appare significativo, atteso che, come questa Corte ha gia’ avuto modo di precisare, la richiesta del difensore intanto determina l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere tempestivamente, in quanto sia specificato che l’accesso e’ finalizzato alla presentazione di un’istanza di riesame (Sez. 2, n. 35692 del 17/4/2013, Conte, Rv. 256461). La richiamata decisione, peraltro, ha ricordato anche che le Sezioni Unite (Sez. U, n. 20300 del 22/4/2010, La Sala, Rv. 246908) nello stabilire che la richiesta del difensore determina l’obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile a consentire l’esercizio del diritto di difesa nel procedimento incidentale de libertate, hanno pure precisato che, al fine di porre il pubblico ministero in grado di adempiere a tale obbligo, e’ altrettanto necessario che la richiesta del difensore venga tempestivamente proposta rispetto alle cadenze temporali indicate dalle norme processuali.
Nella fattispecie, come si e’ detto, tale esigenza non era specificata ne’ nell’istanza ne’, tanto meno, nell’email informale inviata al Pubblico Ministero titolare del fascicolo. Non risulta, inoltre, che sia stata fatta presente nel corso del colloquio avvenuto in data (OMISSIS) con il magistrato che sostituiva il Procuratore della Repubblica.
Tale urgenza, oltre a non essere debitamente rappresentata, non emergeva, peraltro, neppure implicitamente dalla sequenza degli accadimenti, atteso che la misura cautelare era stata applicata il 5/8/2014 a seguito di convalida di fermo di PG e la richiesta di accesso alle registrazioni e’ stata depositata 9 giorni dopo, giovedi’ 14/8/2014, nonostante l’imminenza del fine settimana di ferragosto. Soltanto il venerdi’ successivo, 22/8/2014, il difensore si e’ attivato per avere notizie, inviando poi la email al Pubblico Ministero titolare nel tardo pomeriggio dello stesso giorno, alle 18,52. Quanto richiesto e’ stato poi consegnato il primo giorno utile successivo e, cioe’, il 25 agosto 2014.
Va dunque escluso che possa esservi stato un ritardo comunque imputabile all’ufficio del Pubblico Ministero, come sembra adombrare la ricorrente nella descrizione degli eventi effettuata in ricorso ed, anzi, e’ la richiesta della difesa che non puo’ definirsi tempestiva.
3. In ogni caso, rileva il Collegio che quanto accaduto non ha comunque compromesso l’esercizio del diritto di difesa, come correttamente indicato dai giudici del riesame nell’ordinanza impugnata.
Osserva infatti il Tribunale che dato il numero, definito “modesto”, delle conversazioni intercettate utilizzate per l’emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, tutte di “breve durata”, in alcuni casi di “pochi secondi”, i due giorni che il difensore aveva comunque avuto a disposizione prima dell’udienza di riesame avrebbero agevolmente consentito di esaminare la documentazione ricevuta e prospettare eventuali osservazioni.
Sul punto il ricorso e’ ambiguo, perche’, nel lamentare la lesione del diritto di difesa, si fa riferimento al numero complessivo delle registrazioni (2152) ed alla necessita’ di esaminarle tutte, tralasciando di considerare che la richiesta riguardava le registrazioni e le sommarie trascrizioni “…utilizzati ai fini dell’adozione dell’ordinanza di custodia cautelare”.
Del resto, la richiesta non poteva riguardare che quelle registrazioni, atteso l’inequivoco contenuto della sentenza 336/2008 della Corte Costituzionale, che ad esse fa espresso riferimento e quanto altrettanto chiaramente precisato dalle Sezioni Unite nella menzionata decisione (punto 7.3 “Il diritto alla acquisizione della copia puo’ concernere solo le intercettazioni i cui esiti captativi siano stati posti a fondamento della richiesta della emissione del provvedimento cautelare (…)”.
I giudici del riesame, senza dunque incorrere in alcun vizio logico o manifeste contraddizioni, hanno correttamente preso in considerazione, al fine di stabilire la fondatezza dell’eccezione, le sole conversazioni utilizzate per l’emissione della misura cautelare, stabilendo che, per numero e durata complessiva delle stesse, il termine a disposizione poteva ritenersi sufficiente per l’esercizio del diritto di difesa.
Tale affermazione non viene contestata in ricorso, limitandosi la ricorrente, come si e’ detto, a sostenere che vi era la necessita’ di ascoltare tutte le registrazioni che il Tribunale avrebbe considerato “superflue o non rilevanti, frustrando il diritto di difesa”.
4. Va conseguentemente rilevato che la richiesta del difensore volta ad accedere, prima del loro deposito ai sensi dell’articolo 268 c.p.p., comma 4, alle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate e sommariamente trascritte dalla polizia giudiziaria nei c.d. brogliacci di ascolto, utilizzati ai fini dell’adozione di un’ordinanza di custodia cautelare, deve essere presentata tempestivamente al pubblico ministero e che, nel decidere su eventuali doglianze concernenti la lesione del diritto di difesa, il giudice deve valutare la congruita’ del termine a disposizione del difensore per esaminare la documentazione ricevuta tenendo conto del numero e della durata delle conversazioni.
5. Per cio’ che concerne, invece, il secondo motivo di ricorso, si rileva che i giudici del riesame hanno correttamente interpretato le disposizioni applicate, poiche’ il termine di durata delle operazioni di intercettazione non e’ stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione, laddove invece, come risulta dal testo dell’articolo 267, comma 3, esso e’ fissato dal pubblico ministero nel decreto esecutivo (“il decreto del pubblico ministero che dispone l’intercettazione indica le modalita’ e la durata delle operazioni”).
Quanto sopra e’ stato ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, come correttamente osservato nell’ordinanza impugnata, la quale richiama il seguente principio: “al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l’erroneita’ di tale fissazione, tuttavia, non e’ sanzionata ne’ sotto il profilo della nullita’ ne’ sotto quello dell’inutilizzabilita’, tassativamente limitata, quest’ultima, ai casi espressamente previsti dall’articolo 271 c.p.p.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi “tamquam non esset”, e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge” (Sez. 2, n. 6365 del 4/4/1996, Berti, Rv. 205376. Conformi Sez. 6, n. 5655 del 7/3/1997, Ferrara, Rv. 209312; Sez. 2, n. 46767 del 20/11/2008, Crea, Rv. 242804; Sez. 6, n. 35930 del 16/7/2009, laria, Rv. 244873).
Tale principio e’ pienamente condiviso dal Collegio, che non intende pertanto discostarsene.
Il termine di durata delle intercettazioni, avuto riguardo alla tipologia del reato, era dunque stabilito dalla legge in 40 giorni, circostanza sulla quale la ricorrente non muove obiezioni, ma non poteva essere ridotto dal giudice per le ragioni dianzi esposte, con la conseguenza che la indicazione, nel decreto autorizzativo, di un termine minore non ha prodotto alcuna conseguenza. Il motivo di ricorso e’ dunque infondato.
6. A conclusioni analoghe deve pervenirsi per cio’ che concerne il terzo motivo di ricorso.
Va ricordato come la giurisprudenza di questa Corte abbia chiarito che la sussistenza del pericolo di fuga non deve essere desunta esclusivamente da comportamenti materiali, che rivelino l’inizio dell’allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica (come l’acquisto del biglietto o la preparazione dei bagagli), essendo sufficiente accertare con giudizio prognostico, in base tra l’altro alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, ai procedimenti in corso, un reale ed effettivo pericolo, difficilmente eliminabile con tardivi interventi (cosi’ Sez. 2, n. 51436 del 5/12/2013, Morosanu, Rv. 257981. Conf. Sez. 5, n. 25926 del 07/06/2010, Petrosillo, Rv. 248121; Sez. 4, n. 42683 del 24/05/2007, Okongwu, Rv. 238299; Sez. 4, n. 29998 del 27/6/2006, Lemma, Rv. 234819).
Per quanto riguarda, inoltre, la verifica dell’esistenza di concreti elementi indicativi di un concreto pericolo di reiterazione del reato, si e’ avuto modo di precisare che essa deve riguardare le modalita’ e circostanze del fatto e la personalita’ dell’imputato (Sez. 2, n. 49453 del 8/10/2013, Scortechini, Rv. 257974; Sez. 3, n. 14846 del 5/3/2009, Pincheira, Rv. 243464; Sez. 4, n. 34271 del 3/7/2007, Cavallari, Rv. 237240; Sez. 4, Sentenza n. 11179 del 19/1/2005, Miranda, Rv. 231583).
Detto pericolo puo’ essere desunto anche dalla pluralita’ dei fatti contestati, che, considerata alla luce delle modalita’ della condotta concretamente tenuta, puo’ essere indice sintomatico di una personalita’ proclive al delitto, indipendentemente dall’attualita’ di detta condotta e, quindi, anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Sez. 3, n. 3661 del 17/12/2013 (dep.2014), Tripicchio, Rv. 258053; Sez. 5, n. 45950 del 16/11/2005, Salucci, Rv. 233222; Sez. 2, n. 7357 del 3/2/2005, Sciano, Rv. 230912 ed altre prec. conf.).
Si e’ inoltre ripetutamente affermato che, ai fini dell’individuazione della suddetta esigenza cautelare, il giudice puo’ porre a base della valutazione della personalita’ dell’indagato le stesse modalita’ del fatto commesso da cui ha dedotto anche la gravita’ del medesimo (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 35265 del 12/3/2013, Castellitti, Rv. 255763. Conf. Sez. 1, Sentenza n. 8534 del 9/1/2013, Liuzzi, Rv. 254928; Sez. 4, n. 12150 del 6/11/2003 (dep. 2004), Barbieri, Rv. 227904; Sez. 1, n. 6359 del 18/11/1999 (dep. 2000), Bianchi, Rv. 215337 ed altre prec.).
7. Nella fattispecie, il Tribunale del Riesame ha dato atto della formale irreperibilita’ dell’indagata e della assenza di lecite fonti di reddito.
Vero e’, come rilevato in ricorso, che la mera irreperibilita’ non sia di per se’ dimostrativa del pericolo di fuga (Sez. 2, n. 775 del 2/12/2005 (dep. 2006), Belai, Rv. 232866, citata dalla ricorrente), ma nel caso in esame la valutazione dei giudici del Tribunale e’ stata effettuata tenendo conto del duplice aspetto della irreperibilita’ e della mancanza di leciti mezzi di sostentamento, dopo aver dato atto, in precedenza, delle modalita’ di svolgimento dei fatti, giungendo alla conclusione che l’indagata abbia come unica fonte di reddito quanto ricavato dall’esercizio dell’attivita’ illecita.
Nondimeno, il Tribunale ha tenuto conto dell’incensuratezza dell’indagata, dell’ammissione degli addebiti e dell’effetto deterrente dovuto al periodo di restrizione sofferto in precedenza, considerando cosi’ obiettivamente contenute le esigenze cautelari, ritenute adeguatamente salvaguardate dalla meno afflittiva misura dell’obbligo di dimora che consente di elidere i contatti dell’indagata con l’ambiente criminale precedentemente frequentato.
Con tale valutazione viene anche dato atto della concretezza ed attualita’ delle esigenze cautelari.
Il provvedimento impugnato ha dato, dunque, adeguata dimostrazione della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura cautelare impugnata, fornendo un apprezzamento del tutto condivisibile e logico, oltre che perfettamente allineato con i principi giurisprudenziali dianzi richiamati, che non risulta minimamente intaccato dalle generiche doglianze mosse sul punto, peraltro riferite anche a dati fattuali (mancato rinnovo della dichiarazione di abituale dimora, possesso del permesso di soggiorno) che non possono essere oggetto di valutazione in questa sede di legittimita’.
8. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con le consequenziali statuizioni indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

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