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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21794. La disciplina antielusiva dell’interposizione, prevista dall’art. 37 comma 3 Dpr 600/73 non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d’imposta: ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell’ambito della quale può ricomprendersi l’interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo dell’intera operazione negoziale posta in essere, nella sequenza donazione-vendita. Nella fattispecie il fatto che il contribuente abbia corrisposto tutte le imposte afferenti la donazione e che il ricavato della vendita sia rimasto nella disponibilità delle eredi non appare idoneo, ad escludere l’inopponibilità all’Amministrazione finanziaria – in applicazione del principio generale antielusivo dell’art. 53 Cost. – i benefici fiscali derivanti dalla combinazione di operazioni a ciò volte

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 ottobre 2014, n. 21794 Svolgimento del processo L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR della Lombardia n. 13/5/09 che, confermando la sentenza di primo grado, ha annullato l’accertamento notificato al contribuente con cui, ai sensi dell’art. 37 dpr...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 2 ottobre 2014, n. 20857. Nel caso di allegazione della simulazione relativa per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta ad substantiam, la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all'ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, ma anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli articoli 1414, secondo comma, e 2725 c.c, di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l'esistenza, quindi, di una controdichiarazione, dalla quale risulti l'intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente. Di conseguenza, e con riferimento alla compravendita immobiliare, la controversia tra il preteso acquirente effettivo e l'apparente compratore non può essere risolta, fatta salva l'ipotesi di smarrimento incolpevole del relativo documento (articolo 2724, n. 3, c.c.), con la prova per testimoni o per presunzioni di un accordo simulatorio cui abbia aderito il venditore, e neppure, in assenza della controdichiarazione, tale prova può essere data con il deferimento o il riferimento del giuramento (art. 2739, comma primo, c.c.), né tanto meno mediante l'interrogatorio formale, non potendo supplire la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, alla mancanza dell'atto scritto

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 2 ottobre 2014, n. 20857 Svolgimento del processo e motivi della decisione – Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c.: ‘1. – N.R. agiva innanzi al Tribunale di Roma affinché fosse...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 marzo 2014, n. 5568. L'appalto di mere prestazioni di lavoro, vietato ai sensi dell'art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369, costituisce una fattispecie complessa caratterizzata dalla presenza di un primo rapporto fra colui che conferisce l'incarico ed usufruisce in concreto delle prestazioni del lavoratore (appaltante, committente o interponente) e colui che riceve l'incarico e retribuisce il lavoratore (appaltatore, intermediario o interposto) e di un secondo rapporto fra l'intermediario ed il lavoratore; pertanto quest'ultimo per poter venir dichiarato dipendente del committente, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 1 legge 1369, ha l'onere di allegare e dimostrare innanzitutto l'esistenza del rapporto fra questi e l'asserito intermediario, e inoltre, alla stregua della presunzione assoluta stabilita dalla legge (impiego da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature fornite dall’appaltante) o in base alle normali regole di prova, che l'intermediario è un imprenditore solo apparente, restando escluso che al fine sopraindicato possa prescindersi da entrambe le menzionate allegazioni e prove, dando solo la (pur necessaria) dimostrazione che l'asserito interposto ha messo a disposizione dell'interponente le energie lavorative del lavoratore medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  11 marzo 2014, n. 5568 Svolgimento del processo 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2011, respingeva il gravame svolto da L.F. avverso la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda intesa all’accertamento del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la Montebovi s.p.a., alla...