Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 gennaio 2016, n. 1188 . In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi d’ inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza  22 gennaio 2016, n. 1188 Svolgimento del processo Con la sentenza n. 825 del 2010, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.G. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti della “Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova” s.p.a....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 novembre 2015, n. 23838. In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo; mentre il risarcimento del danno biologico è subordinato all’esistenza di una lesione dell’integrità psico-fisica medicalmente accertabile, il danno esistenziale – da intendere come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddittuale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno – va dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche, durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa, attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ., a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza, delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella valutazione delle prove

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 novembre 2015, n. 23838 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere Dott. DORONZO Adriana...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 23 novembre 2015, n. 23837. Alla condanna del datore di lavoro al risarcimento dei danni per mobbing (o demansionamento), non segue automaticamente anche quella per «danno esistenziale». Il dipendente è tenuto a provare l’effettivo cambiamento nelle abitudini di vita, che dunque non può presumersi proprio per il carattere «personale» della fattispecie di danno

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 23 novembre 2015, n. 23837 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2015, n. 17832. Ai fini del riconoscimento del danno, anche patrimoniale, da demansionamento, benché sia sempre necessaria la prova del pregiudizio subito, quest’ultima può anche essere fornita in via presuntiva

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 settembre 2015, n. 17832 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. TRICOMI Irene...