Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza  22 gennaio 2016, n. 1188

Svolgimento del processo

Con la sentenza n. 825 del 2010, la Corte d’appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.G. avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva rigettato la domanda da lei proposta nei confronti della “Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova” s.p.a. ai fini di far accertare il demansionamento e la dequalificazione professionale patiti a far data dal 10 giugno 1992 ed ottenere il conseguente risarcimento dei danni, riconosceva l’esistenza di una dequalificazione dal giugno del 1992 sino al mese di settembre del 1993 ed il conseguente danno alla professionalità, liquidato in via equitativa nel 30% della retribuzione percepita in quel periodo.
Per la cassazione della sentenza A4Holding s.p.a., già Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova s.p.a. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso A.G., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale e quello incidentale sono stati riuniti ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
2. La difesa di A4Holding s.p.a. ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso incidentale per superamento del termine previsto dagli arti. 369 I comma, 370 1 comma e 3711 comma c.p.c..
2.1. L’eccezione non è fondata.
Questa Corte ha avuto modo di chiarire che il termine di 20 gg. per il deposito del ricorso principale in cancelleria prescritto dall’art. 369 I c. c.p.c. decorre dalla data di ricezione dell’atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto (Cass. n. 9861 del 07/05/2014, Cass. Sez. U, n. 5769 del 12/04/2012, Cass. n. 5071 del 03/03/2010, Cass. n. 14742 del 26/6/2007, Cass. n. 27596 del 28/12/2006), sicché nel caso il suddetto termine scadeva il 17 aprile 2012, essendo giunta a compimento la notifica alla G.il 28.3.2012;
il successivo termine di ulteriori 20 gg. per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale scadeva poi il 7.5.2012. In tale data il ricorso incidentale è stato consegnato all’Ufficiale Giudiziario per la notifica, sicché questa risulta tempestiva, essendosi in tale momento perfezionata per il notificante, ai sensi deli’ art. 149 u.c. c.p.c. nel testo introdotto dall’art. 2 comma 1 lettera e)’ e sulla base dei principi affermati nella sentenza n. 477 del 2002 della Corte costituzionale.
1. Come primo motivo del ricorso principale, A4Holding s.p.a deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1223, 1226, 2043, 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché vizio di motivazione e lamenta che la Corte d’appello abbia riconosciuto il danno da demansionamento, in difetto di allegazione e prova del verificarsi dei danni denunziati e della loro dipendenza causale dalla condotta datoriale. Sostiene che vi sarebbero circostanze di fatto ignorate dalla Corte territoriale, che deponevano nel senso dell’ inesistenza di tali danni, considerato che per il periodo di asserita dequalificazione – della durata di solo un anno di effettivo lavoro se si considerano le ferie estive – la signora G.aveva lavorato come assistente di direzione responsabile delle relazioni esterne, svolgendo quindi mansioni di segreteria come quelle svolte nel periodo precedente.
2. Come secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 2727 e 2729 del codice civile nonché vizio di motivazione, ed addebita alla Corte veneziana di avere desunto dal solo livello di professionalità acquisito nel periodo precedente l’esistenza di un danno non patrimoniale alla professionalità, contemporaneamente escludendo l’esistenza di un danno morale. Sostiene che in tal modo la motivazione sarebbe contraddittoria, considerato che il danno alla professionalità e quello morale rientrano nella categoria unitaria del danno non patrimoniale.
3. I due motivi, da valutarsi congiuntamente in quanto connessi, non sono fondati.
In tema di demansionamento e di dequalificazione, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 6572 del 24/03/2006) hanno chiarito da tempo che il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, della natura e delle caratteristiche del pregiudizio medesimo. Si è altresì statuito (Cass. n. 6797 del 19/03/2013; n. 19785 del 17/09/2010) che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi d’ inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio – dall’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accettabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale. Si è poi aggiunto che “il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, con processo logico – giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto” (Cass. n. 19778 del 19/09/2014).
La decisione impugnata ha premesso di fare applicazione di tali principi e li ha poi applicati alla fattispecie, con valutazione delle risultanze fattuali adeguatamente argomentata che resiste al controllo di legittimità, laddove ha ritenuto che la riduzione qualitativa e quantitativa dei compiti nel periodo di oltre un anno, nel quale la G.si era dovuta occupare della sola predisposizione della rassegna stampa – mentre in precedenza svolgeva compiti di segreteria in posizione di collaborazione con i vertici della società, anche e fissando appuntamenti, eseguendo telefonate, organizzando viaggi e collocazione alberghiera nel quadro di un rapporto fiduciario con il Presidente con competenze che toccavano l’intera attività dell’ufficio cui era preposta – le avesse procurato un danno alla professionalità, correlato alla natura delle mansioni svolte, che si alimentano solo con l’esercizio; la limitazione del risarcimento al periodo in cui si è realizzata la dequalificazione esclude poi che la configurazione del danno per tale periodo sia in contraddizione con il fatto che successivamente siano state assegnate mansioni equivalenti a quelle precedenti.
3. A fondamento del ricorso incidentale, A.G.deduce violazione o falsa applicazione dell’articolo 2103 c.c. in ordine ai criteri giuridici adottati per la valutazione dell’intervenuta dequalificazione.
Lamenta che la Corte di merito si sia limitata ad emettere il proprio giudizio di equivalenza tra le mansioni svolte anteriormente al 10 giugno 1992 e le mansioni svolte successivamente, senza considerare che in tale data le era stata assegnata la qualifica di quadro, con passaggio dal nono al decimo livello di inquadramento contrattuale, sicché le mansioni affidate dopo tale data avrebbero dovuto essere diverse e superiori rispetto a quelle precedentemente svolte, per rientrare nell’ambito del nuovo livello categoriale acquisito.
3.1. Il motivo non è fondato.
La Corte territoriale a pg. 11 della sentenza ha premesso che le mansioni svolte dall’appellante sino al 10 giugno 1992 costituivano il parametro di valutazione dell’equivalenza delle successive. Tale presupposto è stato desunto dalla Corte territoriale in primo luogo dalla stessa prospettazione della parte (pg.11), ed inoltre dalla considerazione che già l’attribuzione del 9° livello contrattuale “risultava frutto di riconoscimento di una qualifica convenzionale, comportante un trattamento di miglior favore, certamente legittimo anche se caratterizzato dalla mancata corrispondenza tra il contenuto effettivo delle mansioni e il livello di qualifica attribuito” (pg. 13).
3.2. La prima argomentazione non è stata utilmente confutata dalla ricorrente con riferimento al vizio di interpretazione della domanda nel quale la Corte sarebbe incorsa, considerato che il motivo prospetta solo il vizio di violazione dell’art. 2103 c.c.. L’ interpretazione della Corte appare peraltro coerente con il contenuto delle conclusioni formulate nel ricorso di primo grado (trascritte nel ricorso per cassazione), laddove si chiedeva l’accertamento “del conseguente diritto della ricorrente alla reintegrazione in mansioni professionalmente equivalenti a quelle da lei svolte sino al 10.6.1992, o, comunque, a mansioni proprie della categoria di quadro, livello A, del c.c.n.l. di categoria”, così confermandosi che le mansioni svolte sino al 10.6.1992 erano ritenute coerenti con la propria situazione professionale e lavorativa e con l’inquadramento attribuito.
3.3. Né è stata puntualmente e tempestivamente contestata con il ricorso (che si limita a richiamarla) l’ulteriore argomentazione posta dalla Corte veneziana a sostegno del riferimento alle mansioni svolte in concreto sino al 10.6.1992, che ha ad oggetto la problematica della c.d. qualifica convenzionale, attribuita quale condizione di miglior favore senza corrispondenza con le mansioni svolte, ritenuta legittima da questa Corte nelle sentenze n. 13326 del 12/09/2002, n. 1068 del 05/02/1997 e n. 4437 del 20104/1995.
3.4. Infine, nel prospettare il mancato esame della corrispondenza delle mansioni affidate dopo il 10 giugno 1992 al 10 ° livello di inquadramento da tale data attribuito, la ricorrente incidentale non ha riportato la relativa declaratoria del contratto collettivo, né ha allegato questo agli atti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso che risulta ora tradotto nelle puntuali e definitive disposizioni contenute negli artt. 366, co.1, n.6 e369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ. In tal modo, il ricorso incidentale difetta di specificità anche con riferimento all’analisi qualitativa delle mansioni che la Corte territoriale avrebbe omesso.
4. Segue il rigetto di entrambi i ricorsi.
La soccombenza reciproca determina la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

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