L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria
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L’accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 marzo 2024| n. 5922.

L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.

Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico
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Responsabilità medica e le carenze colpose della condotta del medico che abbiano reso impossibile l’accertamento del nesso eziologico

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34427.

In tema di responsabilità medica, ove le carenze colpose della condotta del medico, tipicamente omissive e astrattamente idonee a causare il pregiudizio lamentato, abbiano reso impossibile l'accertamento del nesso eziologico, tale deficit, non potendo logicamente riflettersi a danno della vittima, sia pur in generale onerata della dimostrazione del rapporto causale, rileva non solo in punto di accertamento della colpa ma anche al fine di ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente.

Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida
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Responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica e le linee guida

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 dicembre 2023| n. 34516.

In tema di responsabilità sanitaria per attività medico-chirurgica, le linee guida non hanno rilevanza normativa o "parascriminante", non essendo né tassative, né vincolanti; conseguentemente, pur rappresentando un parametro utile nell'accertamento dei profili di colpa medica, esse non valgono ad eliminare la discrezionalità del giudice di valutare se le circostanze del caso concreto esigano una condotta diversa da quella prescritta nelle medesime linee guida.

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In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 18 aprile 2019, n. 10812. La massima estrapolata: In materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, ove si individui in un pregresso stato morboso del paziente/danneggiato (nella specie, deficit da surfactante o sindrome da distress o delle membrane ialine) un antecedente privo di interdipendenza funzionale con l’accertata condotta colposa...

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Mancata diagnosi in tempo di una malattia mortale

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 15 aprile 2019, n. 10424. La massima estrapolata: La mancata diagnosi in tempo di una malattia mortale priva il paziente del diritto a operare le sue «scelte ultime», col conseguente diritto di ottenere il risarcimento del danno consistente nella «perdita di un ventaglio di opzioni, con le quali...

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Niente esimente per colpa lieve al pediatra che rinvia la visita domiciliare e quando l’effettua non riconosce la presenza di una violenta infezione

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 23 gennaio 2019, n. 3206. La massima estrapolata: Niente esimente per colpa lieve al pediatra che rinvia la visita domiciliare e quando l’effettua non riconosce la presenza di una violenta infezione in atto e omette di indirizzare la famiglia del bambino a un controllo presso il pronto soccorso...

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Diagnosi «corretta» e «tempestiva» e la responsabilità medica

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 20 novembre 2018, n. 29838. La massima estrapolata: L’incertezza sugli effetti per la salute di una diagnosi «corretta» e «tempestiva» non può portare ad escludere la responsabilità medica per mancanza del «nesso eziologico» rispetto all’evento dannoso. Tale nesso infatti «può risultare provato – in modo certo ovvero secondo...

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La responsabilità del medico aiuto negli interventi chirurgici di ”equipe”

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 23 ottobre 2018, n. 26728. La massima estrapolata: Negli interventi chirurgici anche il medico aiuto nell’”equipe” ha responsabilità (per mancato consenso) se consiglia il paziente verso l’operazione poi finita male. La colpa quindi non è sempre e solo imputabile al chirurgo che seguendo le regole della best practice...

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Determina l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilita’ di sopravvivenza per un periodo limitato, in piu’ rispetto al periodo temporale effettivamente vissuto.

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 27 giugno 2018, n. 16919. La massima estrapolata: Determina l’esistenza di un danno risarcibile alla persona l’omissione della diagnosi di un processo morboso terminale, ove risulti che, per effetto dell’omissione, sia andata perduta dal paziente la possibilita’ di sopravvivenza per alcune settimane od alcuni mesi, o comunque per...

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Le conseguenze dannose della violazione dell’obbligo informativo

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 15 maggio 2018, n. 11749. La massima estrapolata: La violazione del consenso informato ha una autonoma risarcibilità senza bisogno di ulteriori prove. Le conseguenze dannose della violazione dell’obbligo informativo sono rappresentate: a) dalla sofferenza e dalla contrazione della liberta’ di disporre di se stesso, psichicamente e fisicamente, patite...