Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2016, n. 1307 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2015, proposto dalla società El. Bi. Me. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,...
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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2016, n. 1309. L’istituto della revisione dei prezzi è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni. Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica di un rapporto contrattuale di durata, che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici
Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2016, n. 1309 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2015, proposto da: El. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1056. La disciplina dettata dall’art. 13 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in tema di accesso agli atti di gare pubbliche, è più restrittiva di quella generale di cui all’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241, sia sotto il profilo soggettivo, atteso che nel primo caso l’accesso è consentito solo al concorrente che abbia partecipato alla selezione (la preclusione all’accesso è invece totale qualora la richiesta sia avanzata da un soggetto terzo, anche se dimostri di avere un interesse differenziato), che sul piano oggettivo, essendo l’accesso condizionato alla sola comprovata esigenza di una difesa in giudizio, laddove il citato art. 24 offre un ventaglio più ampio di possibilità, consentendo l’accesso ove necessario per la tutela della posizione giuridica del richiedente, senza alcuna restrizione sul piano processuale
Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1056 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso iscritto in appello al numero di registro generale 4196 del 2015, proposto da: FE. FR. E FE. FR., rappresentati e difesi...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1068. Non è applicabile la sanzione espulsiva quando la mancata presentazione della seconda referenza sia giustificata da idonea ragione ostativa (nella specie la sussistenza di rapporti con un solo Istituto bancario) e sia supplita dalla produzione di documentazione equipollente a fini dimostrativi (nella specie attestazione di un fatturato generale e di uno specifico nettamente superiori a quelli minimi richiesti per la partecipazione alla procedura)
Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1068 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3910 del 2015, proposto da: Pr. Nu. Co. So. On., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gi. Sa....
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 marzo 2016, n. 1090. Va sottoposto all’Adunanza Plenaria, il seguente quesito di diritto: se il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2015 (con la quale è stata esclusa la doverosità dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015, n.3, con la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori), è rispettoso dei principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza
Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 marzo 2016, n. 1090 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA CON ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2015, proposto da:...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1077. La disposizione contenuta nell’art. 86, comma 5, d.lgs. 163/2006 elenca in via tassonomica le voci economiche che compongono le giustificazioni preventive e non prevede alcuna sanzione per il caso di eventuale incompletezza (cfr. Cons. St., sez. V, 11 giugno 2014 n. 2982). Dal punto di vista sistematico, inoltre, la norma, inserita topograficamente nel codice dei contrati pubblici fra le disposizioni relative alla verifica dell’anomalia dell’offerta, mostra che le giustificazioni preventive fanno parte del(l’eventuale) sub-procedimento di verifica d’anomalia dell’offerta qualora la stazione appaltante decida di darvi corso, pur non essendo obbligata
Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1077 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10289 del 2014, proposto da: Provincia di Reggio Emilia, in nome del presidente pro-tempore, rappresentata e difesa...
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1081. L’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare
Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1081 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2015, proposto da: Ve. Spa, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Si....
Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 9 marzo 2016, n. 957. La mancata separata indicazione dei costi di sicurezza aziendale nelle offerte economiche di una procedura di affidamento di lavori pubblici, determina in ogni caso l’esclusione della ditta offerente, anche nell’ipotesi in cui l’obbligo di indicazione separata non sia stato specificato né nella legge di gara né nell’allegato modello di compilazione per la presentazione delle offerte, ed anche a prescindere dalla circostanza che, dal punto di vista sostanziale, l’offerta rispetti i costi minimi di sicurezza aziendale
Consiglio di Stato sezione III sentenza 9 marzo 2016, n. 957 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA sul ricorso numero di registro generale 9643 del 2015, proposto da: At. Co. S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Al. Ci.,...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 29 gennaio 2016, n. 367. Il giudice non può valutare le ragioni difensive della parte ricorrente, senza avere prima esaminato e respinto le censure prospettate in via incidentale, per contestare la legittimità dell’ammissione della ricorrente stessa ad una procedura di gara. Il ricorso incidentale deve essere esaminato prima del ricorso principale, qualora abbia carattere escludente, ossia quando con esso venga contestata la legittimazione a ricorrere del ricorrente principale in quanto avrebbe dovuto essere escluso ma non lo è stato per un errore dell’Amministrazione; ciò ad eccezione dell’ipotesi in cui siano rimasti in gara solo due concorrenti e le rispettive offerte siano affette da vizio afferente la medesima fase procedimentale
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 29 gennaio 2016, n. 367 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8717 del 2015, proposto dalla società Am. Co. Srl Un.; contro Ministero per i Beni e le...