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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2016, n. 1307. L’integrazione da parte della Commissione giudicatrice degli elementi tecnici ed economici di valutazione stabiliti dalla lex specialis è consentita solo eccezionalmente, a condizione che: a) non siano modificati i criteri di valutazione stabiliti da detta lex specialis; b) non sia influenzata la preparazione delle offerte; c) non siano introdotte discriminazioni a danno dei concorrenti

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2016, n. 1307   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8635 del 2015, proposto dalla società El. Bi. Me. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 1 aprile 2016, n. 1309. L’istituto della revisione dei prezzi è preordinato, nell’attuale disciplina, alla tutela dell’esigenza, propria dell’Amministrazione, di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati, nel corso del tempo, tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto. Solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse dell’impresa a non subire l’alterazione dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standards qualitativi delle prestazioni. Laddove, pertanto, l’impresa dimostri, durante l’istruttoria, l’esistenza di circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica di un rapporto contrattuale di durata, che giustifichino la deroga all’indice FOI, la quantificazione del compenso revisionale potrà effettuarsi con il ricorso a differenti parametri statistici

Consiglio di Stato sezione III sentenza 1 aprile 2016, n. 1309   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9287 del 2015, proposto da: El. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 17 marzo 2016, n. 1090. Va sottoposto all’Adunanza Plenaria, il seguente quesito di diritto: se il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 9/2015 (con la quale è stata esclusa la doverosità dell’uso dei poteri di soccorso istruttorio nei casi in cui la fase procedurale di presentazione delle offerte si sia perfezionata prima della pubblicazione della decisione dell’Adunanza Plenaria 20 marzo 2015, n.3, con la quale è stato chiarito che l’obbligo, codificato all’art.87, comma 4, d.lgs. cit., di indicazione degli oneri di sicurezza aziendale si applica anche agli appalti di lavori), è rispettoso dei principi euro-unitari, di matrice giurisprudenziale, della tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dei principi di libera circolazione delle merci, di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), nonché dei principi che ne derivano, come la parità di trattamento, la non discriminazione, il mutuo riconoscimento, la proporzionalità e la trasparenza

Consiglio di Stato sezione V sentenza 17 marzo 2016, n. 1090 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA NON DEFINITIVA CON ORDINANZA DI RIMESSIONE ALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO sul ricorso numero di registro generale 1982 del 2015, proposto da:...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 16 marzo 2016, n. 1081. L’opzione sottesa alla suddivisione o meno in lotti dell’appalto è espressiva di scelta discrezionale non suscettibile di essere censurata in base a criteri di mera opportunità, tanto più nel caso in cui l’unitarietà sia imposta dall’oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive scaturenti dalle situazione materiale e giuridica dei luoghi entro cui operare

Consiglio di Stato sezione V sentenza 16 marzo 2016, n. 1081 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quinta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 5806 del 2015, proposto da: Ve. Spa, in nome del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Si....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 29 febbraio 2016, n. 854. Nelle gare pubbliche, errore materiale, suscettibile di correzione, è quello che si estrinseca in un’inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza tra la volontà decisionale, chiaramente riconoscibile da chiunque e rilevabile dal contestato stesso dell’atto; in altri termini, l’errore materiale si sostanzia in una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà, il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza. Non v’è una specifica disposizione che regolamenta -in materia di gare pubbliche- le conseguenze della commissione da parte di un concorrente di un “errore materiale”, e pertanto si applica de plano anche a tale fattispecie la disciplina sub art. 46 TUCP. Ciò non toglie che, di regola, la procedura attraverso la quale si consente di emendare un simile errore si distacchi, concettualmente, dalla “semplice” rettifica dell’errore materiale: in quest’ultima ipotesi, di fatto, non v’è alcuna originaria incertezza da colmare, la discrasia è sì evidente che soltanto sotto il profilo effettuale può parlarsi di “regolarizzazione”: invero l’offerta è “regolare” ab imis. Diversamente nei “veri” casi di utilizzo del potere di soccorso istruttorio, si rende necessaria una procedura (ed una discrezionale valutazione della stazione appaltante che deve rimanere contenuta entro il limite della ragionevolezza per non ledere la par condicio) che rimuova una irregolarità, “giustificabile”, non dirimente, ma effettivamente sussistente, tale che, in carenza della “scelta” dell’Amministrazione di avvalersi di tale facoltà l’offerta sarebbe irregolar

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 29 febbraio 2016, n. 854 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4935 del 2015, proposto da: Anas Spa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso...