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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951. L'incameramento della cauzione e la segnalazione all'Autorità sono consequenziali all'esclusione ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163 del 2006, configurandosi come attività affatto vincolata alla ricognizione dei presupposti legali

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 ottobre 2014, n. 4951 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6934 del 2012, proposto da: MA.PI. S.P.A., in persona dell’amministratore unico pro-tempore, in proprio e quale capogruppo...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 18 luglio 2014, n. 3864. L'art. 30 del D.Lgs. n. 163 del 2006 prevede che le concessioni di servizi sono sottratte alla puntuale disciplina del diritto comunitario e del codice dei contratti pubblici e che ad esse si applicano i principi desumibili dal Trattato e i principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, i principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi. I costi sostenuti per la sicurezza non possono farsi rientrare tra i principi generali a tutela della concorrenza, in quanto perseguono la diversa finalità di tutela dei lavoratori e vengono in rilievo, come sopra rilevato, nella fase di verifica dell'anomalia dell'offerta. Del resto, se la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha escluso che sussiste finanche per i contratti di appalto di lavori disciplinati dal Codice l'obbligo di indicare nell'offerta gli oneri di sicurezza, non potrebbe sostenersi che tale obbligo trovi applicazione per le concessioni di servizi

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 18 luglio 2014, n. 3864 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 638 del 2014, proposto da: Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore,...

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3344. In base all'art. 186 bis R.D. 267/1942 (legge fallimentare) è ammissibile la partecipazione alle gare pubbliche d'appalto sia delle imprese già ammesse al concordato "con continuità aziendale", e che hanno già ottenuto il decreto di ammissione, sia di quelle che abbiano presentato domanda di ammissione al concordato preventivo previa autorizzazione del Tribunale

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3344 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8202 del 2013, proposto da: Sa. Ma. S.p.A. in proprio e quale Capogruppo Mandataria Ati, Ati-Co.-Co.S. Ed....

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 30 luglio 2014, n. 4025. Nel procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, dopo aver stipulato il contratto di appalto, rinvengono sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell’aggiudicazione ma devono esercitare il diritto potestativo disciplinato dall’art. 134 del D.L.vo . 163 del 2006.

  CONSIGLIO DI STATO sezione V sentenza 30 luglio 2014, n. 4025     SENTENZA ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2014, proposto da: sul ricorso numero di registro generale 6206 del 2014, proposto da: Consorzio Cooperative Costruzioni – C.C.C. Società cooperativa, in persona del...