Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 maggio 2016, n. 22133
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Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 maggio 2016, n. 22133

Nulla la convalida dell’arresto se il pm conduce gli arrestati in udienza senza interprete nonostante sappia che non conoscono la lingua   Suprema Corte di Cassazione sezione I penale sentenza 26 maggio 2016, n. 22133 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:...

Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 maggio 2016, n. 21198
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Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 23 maggio 2016, n. 21198

Non sussiste la condizione di cosiddetta quasi-flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia stato iniziato” non gia’ a seguito e a causa della “diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria”, bensi’ “per effetto e solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi   Suprema Corte di Cassazione sezione I penale...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 31 marzo 2016, n. 13001. In tema di arresto, la nozione di quasi flagranza di cui all’art. 382 c.p.p., non va intesa rigidamente e, comunque, avendo riguardo esclusivamente al criterio quantitativo del lasso temporale dalla commissione del fatto. Ciò in quanto la previsione dell’arresto di chi sia “sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” trova fondamento nell’esigenza di un legame materiale della persona con il fatto. Deve cioè esistere “una stretta connessione temporale tra il reato e la sorpresa con tracce dello stesso”, sì che l’azione per raggiungere ed arrestare l’autore dell’episodio criminoso possa ritenersi svolta senza soluzione di continuità. La nozione di “inseguimento” ad opera della forza pubblica comprende ogni attività di indagine e ricerca finalizzata alla cattura dell’indiziato di reità, quand’anche la stessa si protragga nel tempo, purché non subisca interruzioni dopo la commissione dei reato.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 31 marzo 2016, n. 13001 Presidente Claudio D’Isa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 04/04/2015, il Tribunale di Rimini, in sede di giudizio direttissimo, non convalidava, restituendo gli atti al P.M., l’arresto eseguito dal CC della Stazione di Miramare di Rimini nei confronti di M.R.. 2. Avverso...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 24 febbraio 2016, n. 7285. Lo stato di “quasi-flagranza”, che rende legittimo l’arresto, ricorre anche nel caso in cui l’inseguimento da parte della polizia giudiziaria trovi causa non solo nella diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, ma anche nella denuncia della persona offesa o nelle indicazioni di terze persone

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 24 febbraio 2016, n. 7285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SAVANI Piero – Presidente Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 agosto 2015, n. 34712. È possibile per la polizia giudiziaria procedere all’arresto di coloro che, dopo aver provocato un incidente stradale, si diano alla fuga senza mettersi a disposizione della polizia giudiziaria entro le 24 ore successive al fatto, in quanto la normativa generale prevede la possibilità di procedere all’arresto anche dopo un periodo considerevolmente lungo, così recependo un concetto di quasi flagranza temporalmente “dilatato” ed esteso

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 10 agosto 2015, n. 34712 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZECCA Gaetanino – Presidente Dott. D’ISA Claudio – rel. Consigliere Dott. MARINELLI Felicetta – Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 26 agosto 2015, n. 35762. Ai fini della legittimità dell’ arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità dei fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Ne’ la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà – in relazione alla gravità dei fatto e alla pericolosità dell’arrestato – con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle. Nel caso di specie è stato censurato il provvedimento impugnato, che ha denegato la convalida dell’arresto di un soggetto appartenente ad uno stato membro dell’Unione Europea che utilizzava un documento, valido per l’espatrio, sapientemente contraffatto, e ne esibiva un altro (una patente greca) per convalidare la genuinità del documento principale, a nulla rilevando che teneva le suddette condotte “per procurarsi un lavoro”: sia perché la suddetta circostanza era assertiva e non verificabile dalla polizia operante, sia perché il fine di procurarsi un lavoro non giustifica né svilisce la gravità delle condotte che gli vengono addebitate

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 26 agosto 2015, n. 35762 Ritenuto in fatto 1. II Tribunale monocratico di Bergamo, con provvedimento reso all’udienza del 28/11/2014, non ha convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria di A.A. per il reato di cui all’art. 497/bis, commi 1 e 2, cod. pen., per essere stato trovato in...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955. La quasi flagranza che legittima l'arresto – e dunque anche il provvedimento precautelare de quo – presuppone una correlazione tra l'azione illecita e l'attività di limitazione della libertà che pur superando l'immediata individuazione dell'arrestato sul luogo del reato, permetta comunque la riconduzione della persona all'illecito sulla base della continuità del controllo, anche indiretto, eseguito da coloro i quali si pongano al suo inseguimento, siano le parti lese o gli agenti della sicurezza. Non ricorre lo stato di quasi flagranza qualora l'inseguimento dell'indagato da parte della polizia giudiziaria sia iniziato, non già a seguito e a causa della diretta percezione dei fatti, ma per effetto e solo dopo l'acquisizione di informazioni da parte di terzi. Ancora, deve escludersi lo stato di cd. "quasi – flagranza" quando l'azione che porta all'arresto trova il suo momento iniziale non già in un immediato inseguimento da parte della polizia giudiziaria, ma in una denuncia della persona offesa, raccolta quando si era già consumata l'ultima frazione della condotta delittuosa. Sulla scorta di tali principi, nella specie, è stato ritenuto insussistente lo stato di "quasi flagranza", atteso che la polizia giudiziaria procedeva all'adozione del provvedimento di allontanamento dell'imputata dalla casa familiare, non a seguito delle ricerche poste in essere in immediata successione temporale rispetto all'acquisizione della notizia del fatto reato da parte di coloro che vi assistevano o li subivano (come la parte lesa), dunque secondo una linea di continuità rispetto alla commissione dell'illecito, bensì dopo avere raccolto la denuncia della vittima presso il Pronto Soccorso del nosocomio, quando la condotta aggressiva, integrante il reato di lesioni personali costituente presupposto per il provvedimento ex artt. 384-bis e 282-bis, comma 6, cod. proc. pen., si era già ampiamente conclusa, con una significativa soluzione di continuità

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 27 febbraio 2015, n. 8955 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 14 luglio 2014, il Gip del Tribunale di Spoleto ha convalidato il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dalla P.G. nei confronti di B.A., in relazione al reato di lesioni personali aggravate in danno...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879. Il giudice della convalida d'arresto deve compiere la sua valutazione soffermandosi sulla sussistenza del fumus commissi delicti per stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 c.p.p., essendogli inibito qualsiasi vaglio sui gravi indizi di reità o sulla responsabilità per il reato addebitato, trattandosi di accertamenti riservati alle successive fasi processuali

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere Dott. DOVERE Salvatore – rel. Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879. In tema di convalida dell'arresto, il giudice deve compiere una valutazione diretta a stabilire la sussistenza dei fumus commissi delicti, al fine di stabilire, ex post, se l'indagato sia stato privato della libertà personale in presenza della flagranza di uno dei reati previsti dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., dovendosi escludere che il controllo del giudice della convalida debba investire i gravi indizi di reità o la responsabilità per il reato addebitato, tali accertamenti essendo riservati alle successive fasi processuali. In particolare, il controllo sulla legittimità dell'operato della polizia va effettuato sulla base del criterio di ragionevolezza, ovvero dell'uso ragionevole dei potere discrezionale riservato alla polizia giudiziaria, e solo quando ravvisi un eccesso o un malgoverno di tale discrezionalità il giudice può negare la convalida, fornendo in proposito adeguata motivazione , senza sostituire ad un giudizio ragionevolmente fondato una propria differente valutazione. Con specifico riferimento all'ipotesi di arresto facoltativo, i presupposti della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto non devono essere necessariamente presenti congiuntamente, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. Né va dimenticato che, se da un canto la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, dall'altro tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 9 febbraio 2015, n. 5879   Ritenuto in fatto 1. II Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri ricorre per cassazione avverso l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale non è stato convalidato l’arresto in flagranza di reato di C.F.. Va premesso che il C. era stato...