Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione V

sentenza 24 febbraio 2016, n. 7285

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – rel. Consigliere

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI;

nei confronti di:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 2529/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del 24/09/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SETTEMBRE Antonio;

Lette le conclusioni del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24/9/2014 il giudice monocratico del Tribunale di Brindisi non ha convalidato l’arresto di (OMISSIS) eseguito nella quasi-flagranza di furto in abitazione dai carabinieri della stazione di (OMISSIS).

Ad avviso del giudicante l’arresto non era – nel caso concreto – consentito, per l’assenza della quasi-flagranza, in quanto la ricerca dell’autore del furto era iniziata solo dopo l’acquisizione di informazioni da parte di terzi e circa 50 minuti dopo il furto.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica c/o il Tribunale di Brindisi per violazione di legge. Deduce, al riguardo, che si e’ di fronte, nel caso di specie, ad una situazione di quasi-flagranza, che consentiva l’arresto da parte della polizia giudiziaria. Il Pubblico Ministero ricorrente – rilevata l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa la nozione di quasi-flagranza – si rifa’ all’insegnamento di questa Corte, secondo cui il concetto di quasi-flagranza deve essere inteso in senso piu’ ampio di quello strettamente etimologico, essendovi ricompresa anche l’azione di ricerca del reo, immediatamente avviata dalla polizia dopo la commissione di un reato, purche’ protratta senza soluzione di continuita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Il giudice brindisino ha escluso la presenza, nel caso di specie, delle condizioni previste nella richiamata disposizione di legge, che legittimano la polizia giudiziaria ad eseguire l’arresto dell’indiziato di un fatto delittuoso, rifacendosi ad un orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui non sussiste la quasi-flagranza qualora l’inseguimento dell’indagato da parte della P.G. sia iniziato per effetto e solo dopo l’acquisizione delle informazioni da parte di terzi (Cass., sez. 4, n. 15912 del 7/2/2013; Cass., sez. 3, n. 34918 del 13/7/2011). Tale insegnamento e’ pero’ contrastato da un diverso e piu’ diffuso orientamento, secondo cui lo stato di quasi flagranza sussiste anche nel caso in cui l’inseguimento non sia iniziato per una diretta percezione dei fatti da parte della polizia giudiziaria, bensi’ per le informazioni acquisite da terzi (inclusa la vittima), purche’ non sussista soluzione di continuita’ fra il fatto criminoso e la successiva reazione diretta ad arrestare il responsabile del reato (Cass., n. 22136 del 6/5/2015; N. 4348 del 2003 Rv. 226984, N. 23560 del 2006 Rv. 235259, N. 44369 del 2010 Rv. 249169, N. 6916 del 2012 Rv. 252915). Tale orientamento appare preferibile, giacche’ tiene conto della diversa modulazione della norma applicabile al caso (articolo 382 codice procedura penale), che distingue l’ipotesi del soggetto che venga “colto” nell’atto di commettere il delitto e colui che, subito dopo il reato, e’ “inseguito” dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero e’ “sorpreso” con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima. Il senso letterale della disposizione non impone di ritenere, quindi, che l’agente debba essere “colto” dalla P.G. (e solo dalla P.G.) nell’atto di commettere il delitto, ne’ che l’inseguimento debba essere “a vista” o cominciare con la percezione diretta dell’azione delittuosa da parte della P.G, potendo invece consistere in una attivita’ immediatamente successiva al reato, purche’ ad esso collegata senza soluzione di continuita’. In tale ottica assumono rilievo, quindi, anche le informazioni ricevute dalla persona offesa o dagli altri testimoni del reato, che orientino immediatamente l’attivita’ di indagine in una direzione determinata e consentano di raggiungere l’autore prima che muti, irrimediabilmente, la situazione in cui si e’ sviluppata l’azione del reo o ne svaniscano gli effetti.

Nella specie, (OMISSIS) fu visto da una vicina di casa – che lo conosceva personalmente – della vittima, nel mentre usciva dall’abitazione in cui aveva consumato il furto. La donna avverti’ immediatamente la derubata che, a sua volta, avverti’ i carabinieri, i quali si posero alla ricerca del ladro e lo rintracciarono dopo circa un’ora, nel mentre si trovava in (OMISSIS), ancora nei pressi dell’abitazione della derubata (a circa 50 metri) e dove, a poche decine di metri di distanza dal luogo in cui fu raggiunto il ladro, fu rinvenuto anche il portafoglio sottratto alla vittima. E’ evidente, quindi, che nessuna soluzione di continuita’ vi e’ stata tra il furto e l’arresto del ladro, raggiunto a seguito di indagini immediatamente avviate e quando la situazione da lui creata non era ancora del tutto mutata.

L’ordinanza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente alla mancata convalida dell’arresto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata per essere stato l’arresto

legittimamente eseguito.

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