Stupefacenti nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3704.

In tema di stupefacenti, nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione seppure limitato alla ritenuta sussistenza della recidiva, la determinazione del trattamento sanzionatorio deve tenere comunque conto della sopravvenuta illegalità della cornice edittale prevista per il delitto di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 40 del 2019.

Sentenza|2 febbraio 2022| n. 3704. Stupefacenti nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione

Data udienza 1 dicembre 2021

Integrale

Tag – parola: Sostanze stupefacenti – Detenzione e spaccio – Sentenza n. 40 /2019 – Illegittimità costituzionale dell’art. 73 co 1 dpr 309/90 – Nuovi e ridotti minimi edittali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente
Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni – Consigliere

Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/06/2020 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dr. Stefano Corbetta;
letta la requisitoria redatta ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
lette le conclusione del difensore, avv. (OMISSIS) del foro di Lecce, che insiste per l’accoglimento del ricorso e chiede la liquidazione dell’onorario, come da nota spese.

Stupefacenti nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, sez. 4, n. 58376 del 27 novembre 2018, la Corte di Appello di Lecce, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Lecce e appellata dall’imputato, esclusa la recidiva, rideterminava in quattro, anni, due mesi e venti giorni di reclusione e 12.261,77 di multa la pena inflitta nei confronti di (OMISSIS) per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, commi 1 e 4.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1. Assume il ricorrente che la Corte di merito, pur escludendo la recidiva, ha inflitto la medesima pena base irrogata dal Tribunale, senza tener conto della sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2019, che ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 1, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni; per contro, per effetto della nuova e piu’ favorevole cornice edittale, la Corte d’appello avrebbe dovuto rideterminare in melius la pena inflitta.

 

Stupefacenti nel giudizio di rinvio conseguente all’annullamento della decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti e per i motivi di seguito indicati.
2. Va premesso che questa Corte aveva annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 27 settembre 2017 limitatamente al punto concernente la recidiva, con rinvio per nuovo esame.
Giudicando in sede di rinvio; la Corte d’appello di Lecce, con la sentenza impugnata, ha escluso la recidiva, eliminando il relativo aumento di pena, nel resto confermando le determinazioni assunte dal Tribunale in sede di commisurazione della pena, cosi’ determinata: “pena base (nella misura determinata dal primo giudice), anni otto di reclusione e 25.822 di multa, ridotta per le gia’ concesse attenuanti generiche ad anni cinque e mesi quattro di reclusione e 17.214,67 Euro di multa, aumentata per la continuazione interna ad anni sei e mesi quattro di reclusione e 18.392,66 Euro di multa (lasciato invariato l’aumento per la continuazione nella misura determinata dal primo giudice), ridotta per il rito ad anni quattro, mesi due e giorni venti di reclusione e 12.261,77 Euro di Multa” (p. 3).
3. Dopo la sentenza della Corte di cassazione e’ intervenuta la pronuncia n. 40 della Corte costituzionale del gennaio-8 marzo 2019, la quale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 1, “nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziche’ di sei anni”.
Orbene, sebbene il giudizio di rinvio fosse circoscritto al punto della recidiva, la Corte d’appello, nella quantificazione del trattamento sanzionatorio, avrebbe dovuto tener conto della sopravvenuta illegalita’ della cornice edittale comminata per il delitto di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1.
Se e’ vero, infatti, che la sopravvenuta illegalita’ della pena travolge addirittura il giudicato (per tutti, Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 264858), a fortiori essa puo’ essere rilevata d’ufficio dal giudice del rinvio, ove cio’ sia conseguenza dl una vicenda modificativa della fattispecie incriminatrice, quale, appunto, la declaratoria di incostituzionalita’ della cornice edittale, sopravvenuta alla sentenza della Corte di cassazione, che ha disposto l’annullamento con rinvio.
4. Come gia’ affermato da questa Corte a Sezioni Unite nella similare vicenda relativa agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 (che, dichiarando l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge 30 dicembre 2005, n. 272, articoli 4-bis e 4-vicies ter, conv. con modificazioni in L. 21 febbraio 2006, n. 49, aveva ripristinato, dal punto di vista sanzionatorio, la distinzione tra “droghe leggere” e “droghe pensanti”), “deve escludersi che per lo stesso fatto, inquadrato nei nuovi limiti edittali scaturiti dalla dichiarazione di incostituzionalita’, il giudice possa operare la rideterminazione partendo dalla stessa pena-base individuata in origine, troppo distanti essendo gli orizzonti delle comminatorie edittali previste dall’articolo 73 cit. prima e dopo la sent 32/14 C. Cost. non potendosi considerare di massima gravita’ lo stesso fatto, per il quale, in precedenza, era stata applicata la pena-base minima, se non a costo di realizzare una vera e propria elusione della modifica della pena illegale, che verrebbe di fatto confermata. La sensibile differenza delle cornici edittali impone risposte sanzionatorie differenti ed individualizzate” (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015 – dep. 15/09/2015, Marcon, Rv. 26485701, in motivazione).
In una successiva decisione, le Sezioni Unite hanno affermato che e’ illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le droghe cosiddette “leggere”, sui limiti edittali del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 come modificato dalla L. n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall’originaria formulazione del medesimo articolo, prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalita’ (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015 – dep. 28/07/2015, Jazouli, Rv. 264205).
5. Cio’ posto, e’ ben vero che, come affermato da questa Corte di legittimita’, in tema di stupefacenti, la Corte d’appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalita’ di cui alla sentenza della. Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica cit., articolo 73, comma 1, sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non e’ tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all’ad:. 133 c.p. rivalutati in relazione ai nuovi e piu’ favorevoli limiti edittali (Sez. 3, Sentenza n. 15233 del 23/01/2020, dep. 15/05/2020, Cassano, Rv. 278786).
Nel caso di specie, tuttavia, come emerge dalla motivazione, la Corte di appello non si e’ affatto misurata con gli effetti dell’indicata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, ne’ ha conseguentemente motivato in ordire alla determinazione della pena-base, essendosi limitata a confermare quella inflitta dal Tribunale, vale a dire il minimo edittale comminato dalla previgente disposizione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1.
6. Nel caso di specie, non appare tuttavia necessario procedere all’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena detentiva, con rinvio, sul punto, alla Corte d’appello.
Cio’ in forza al principio, che il Collegio condivide, secondo cui, in tema di stupefacenti, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la Corte di cassazione puo’ rideterminare, cosi’ annullando senza rinvio la Sentenza ai sensi dell’articolo 620 c.p.p., comma 1, lettera l), la pene base irrogata nella nuova legittima misura minima in luogo di quella minima di anni otto gia’ individuata dal giudice di merito e disporre l’aumento per la continuazione nella medesima misura sempre gia’ stabilita dallo stesso giudice in relazione alla detenzione delle droghe leggere, non oggetto della declaratoria di incostituzionalita’ (Sez. 3, n. 13097 del 09/01/2020, dep. 28/04/2020, Palma, Rv. 279231).
7. In applicazione del principio poc’anzi richiamato, questa Corte ritiene percio’ di rideterminare la pena base, con riferimento alla reclusione, nella misura pari al minimo edittale, mantenendo ferme le ulteriori valutazioni compiute dalla Corte di merito e non interessate dalla pronuncia della Corte costituzionale.
La pena detentiva puo’ percio’ essere cosi’ rideterminata: pena base anni sei, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a quattro anni, aumentata per la continuazione a cinque anni, ridotta per il rito a tre anni e quattro mesi.
8. La sentenza impugnata deve percio’ essere annullata senza rinvio limitatamente alla pena detentiva, complessivamente rideterminata in tre anni e quattro mesi di reclusione; rimane ferma, ovviamente, la pena pecuniaria, non interessata dalla declaratoria di incostituzionalita’.
9. Quanto, infine, alla richiesta di liquidazione dell’onorario presentata dall’avv. (OMISSIS) in relazione ai presente giudizio di cassazione, si osserva che su detta richiesta, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 2, “procede il giudice (…) che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato”.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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