Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1909.
Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
In tema di spese processuali, attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’articolo 91 cod. proc. civ. il rimborso di quelle sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, definito in entrambi i gradi di merito con una pronuncia di riduzione dell’entità della somma ingiunta, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d’appello ritenuto corretta l’attribuzione da parte del tribunale delle spese processuali sostenute dall’assicuratore, chiamato in garanzia dal creditore opposto, in capo al debitore opponente, da ritenersi totalmente soccombente, in applicazione del principio di causalità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 1° luglio 2021, n. 18710; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 dicembre 2019, n. 31889).
Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1909. Spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto
Data udienza 7 dicembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Spese processuali – Rimborso – Spese sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto – Chiamata in causa resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore – Infondatezza – Spese a carico dell’attore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2657/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (TEL (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 6619/2017 depositata il 18/10/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/12/2022 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, col quale (OMISSIS) aveva richiesto al Tribunale di Roma il pagamento dell’importo di Euro 40.000, relativo a lavori di ristrutturazione presso un appartamento dell’ingiunto. L’opponente negava che i lavori fossero stati conclusi nei termini pattuiti e domandava il risarcimento dei danni subiti a causa della cattiva esecuzione delle opere. Ritualmente costituitosi il (OMISSIS), costui sollecitava ed otteneva l’autorizzazione alla chiamata in garanzia della (OMISSIS) s.p.a., la quale faceva sostanzialmente proprie le istanze dell’assicurato.
Con sentenza n. 5732/2009 il giudice adito revocava il decreto ingiuntivo e, eseguita la compensazione del caso nei rapporti di dare ed avere, condannava il (OMISSIS) al pagamento dell’importo di Euro 27.552,25.
Su gravame del (OMISSIS), con sentenza n. 6619, depositata il 18 ottobre 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava l’appello incidentale del (OMISSIS) ed, in parziale accoglimento dell’appello principale, riduceva la somma dovuta dal (OMISSIS) stesso ad Euro 20.539,01.
Per quanto qui ancora interessa, la Corte distrettuale affermava (in ordine al primo motivo dell’appello principale) che le spese processuali della garante erano state correttamente poste dal Tribunale a carico dell’opponente (OMISSIS), sulla base del criterio di causalita’, secondo cui in tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere avrebbe dovuto essere posto a carico della parte soccombente che aveva provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalita’, e cio’ anche se l’attore soccombente non avesse formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
Per la cassazione della predetta decisione ha proposto ricorso (OMISSIS), affidandosi ad un unico motivo. Il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unica doglianza, il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ex articolo 360 c.p.c., n. 5. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto della circostanza che la compagnia assicuratrice era stata evocata arbitrariamente e senza ragione nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio. Inoltre, il (OMISSIS) non avrebbe potuto essere definito soccombente, diversamente dal (OMISSIS) al quale era stata quasi dimezzata l’originaria pretesa e che era risultato totalmente soccombente in appello.
Il motivo e’ fondato.
Attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” e’ assunto nell’articolo 91 c.p.c., il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore, ove la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda, mentre il rimborso rimane a carico della parte che abbia chiamato o abbia fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria. (Sez. 2, n. 23948 del 25 settembre 2019; Sez. 3, n. 31889 del 6 dicembre 2019; Sez. 6-3, n. 18710 del 1 luglio 2021).
Nella specie, la chiamata in garanzia era stata originata dall’opposizione a decreto ingiuntivo, attraverso la quale il (OMISSIS) (come risulta dalla parte narrativa della sentenza impugnata) aveva eccepito che i lavori non si erano conclusi nei tempi stabiliti e che erano successivamente emersi gravi vizi. In esito all’istruzione probatoria le ragioni dell’odierno ricorrente erano state parzialmente accolte, tanto che la somma a suo tempo ingiunta era stata ridotta del 35%. Non puo’ pertanto affermarsi che l’opposizione fosse pretestuosa, ne’ che la chiamata in causa (anche a prescindere dai rapporti interni fra assicurazione ed assicurato) fosse immotivata. E lo stesso discorso puo’ riproporsi per il grado d’appello, ove l’odierno ricorrente ha ottenuto un’ulteriore riduzione del dovuto.
Pertanto, tenuto conto delle risultanze del giudizio di primo grado, non e’ possibile reputare totalmente soccombente il (OMISSIS), con la conseguenza che l’attribuzione a suo carico delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata non puo’ essere motivata col richiamo al mero criterio di causalita’.
Conseguentemente, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinche’ riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce del principio di cui sopra.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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