La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1910.

La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza

La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza, nel senso che la prima è pregiudiziale rispetto alla seconda e che quest’ultima è dipendente dalla prima, sicché l’accoglimento o il rigetto della prima non può che comportare rispettivamente l’accoglimento o il rigetto della seconda. Ne consegue che, per la regola dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, comma 1 c.p.c., la riforma in appello del capo di sentenza relativo all’azione di regolamento di confini non può che comportare la riforma del capo di sentenza relativo all’azione di rilascio, anche se quest’ultimo non sia stato attinto dai motivi di impugnazione.

Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 1910. La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza

Data udienza 21 settembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Regolamento dei confini – Concetto di utilitas della servitù – Ricomprensione di ogni elemento legato da un nesso di strumentalità con la destinazione del fondo dominante – Immedesimazione nel godimento – Soddisfacimento di ogni bisogno del fondo dominante

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. AMATO Cristina – Consigliere

Dott. CAPONI Remo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13333/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.n.c., domiciliata in Roma, presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO DI LECCE, Sezione distaccata di Taranto, n. 530/2019, depositata il 22/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/09/2022 dal consigliere REMO CAPONI.

La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza

FATTI DI CAUSA

La controversia origina da un’azione di regolamento di confini (e apposizione di termini). La sentenza di primo grado aveva accolto la domanda di regolamento di confini proposta dall’attore (OMISSIS) dinanzi al Tribunale di Taranto ed aveva rigettato le seguenti altre domande attoree: (a) di rilascio delle aree illegittimamente occupate dalla convenuta (OMISSIS) s.n.c.; (b) di accertamento di estinzione – per prescrizione ventennale – della servitu’ di passaggio a vantaggio del fondo della convenuta. Inoltre, era stata rigettata la domanda riconvenzionale di estirpazione degli alberi piantati dall’attore nella striscia di sette metri oggetto della servitu’.
La sentenza d’appello, bersagliata da appello principale della convenuta e incidentale dell’attore, in riforma parziale della sentenza di primo grado, ha: (a) rigettato la domanda di regolamento di confini; (b) confermato il rigetto della domanda di accertamento dell’estinzione della servitu’; (c) condannato l’attore alla estirpazione degli alberi piantati nella striscia di sette metri oggetto della servitu’.
(OMISSIS) impugna in cassazione con cinque motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS).

La domanda di regolamento dei confini e quella di rilascio delle zone illegittimamente occupate si pongono in rapporto di pregiudizialità-dipendenza

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 329 c.p.c., comma 2 e articolo 346 c.p.c., in relazione all’articolo 950 c.c., per avere la Corte di appello riformato il capo di sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di regolamento dei confini, senza che tale capo fosse stato investito dai motivi dell’appello principale.
Il motivo non e’ fondato, poiche’ l’appellante principale ha fatto valere la contraddittorieta’ tra il recepire i risultati della c.t.u., da un lato, e, dall’altro lato, il pretermettere la rilevanza – sottolineata dal perito – del margine di errore degli strumenti di rilevazione: un aspetto che investe in termini chiaramente censori il dictum del giudice di primo grado di accoglimento della domanda di regolamento di confini. Pertanto, la pronuncia di primo grado e’ pienamente investita dai motivi dell’appello.
In conclusione, il primo motivo e’ rigettato.
2.1. – Con il secondo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 329 c.p.c., comma 2 e art- 346 c.p.c., in relazione all’articolo 950 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto coperto da giudicato il rigetto della domanda di rilascio delle aree illegittimamente occupate dalla (OMISSIS). Con il terzo motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, il mancato rilascio di tale aree e’ fatto valere sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli articoli 950 e 832 c.c..
I due motivi sono da esaminare congiuntamente, con esito di accoglimento del secondo e assorbimento del terzo motivo.
2.2. – Tra la domanda relativa al regolamento dei confini e quella relativa al rilascio delle zone illegittimamente occupate vi e’ un rapporto di pregiudizialita’-dipendenza, nel senso evidente che la prima e’ pregiudiziale rispetto alla seconda, che pertanto e’ dipendente dalla prima: in linea di principio, se e’ accolta la domanda di regolamento di confini non si puo’ non accogliere la domanda di rilascio delle zone illegittimamente occupate; se e’ rigettata la prima, non si puo’ non rigettare la seconda.
Cio’ e’ riconosciuto dalla corte di secondo grado, laddove ha censurato di incoerenza la sentenza di primo grado per avere, da un lato, accolto la domanda di regolamento di confini attorea e, dall’altro lato, negato il rilascio delle aree illegittimamente occupate. Senonche’, in modo contraddittorio, la Corte d’appello ha reputato di dover ripristinare coerenza tra i due capi riformando il capo pregiudiziale in linea con il capo dipendente (sul quale reputa che si sia formato il giudicato), cioe’ rigettando la domanda di regolamento di confini in forza del diniego di rilascio delle aree illegittimamente occupate (in forza cioe’ del diniego di arretramento della recinzione). Orbene, quand’anche fosse corretta l’assunzione che il capo dipendente non sia stato aggredito dai motivi dell’appello incidentale, la via per riportare coerenza tra capo pregiudiziale e capo dipendente segue una direzione opposta a quella battuta dalla Corte d’appello, cioe’ la direzione indicata dall’articolo 336 c.p.c., comma 1 (c.d. effetto espansivo interno).
In realta’, i motivi del gravame incidentale investono il capo dipendente, come e’ d’altra parte riconosciuto dalla stessa Corte d’appello, laddove riconosce che le censure dell’appellante incidentale si indirizzano contro “il mancato accoglimento della domanda di rilascio delle aree usurpate”.
3. – In conclusione, e’ accolto il secondo motivo, cosicche’ puo’ dichiararsi l’assorbimento del terzo motivo ed affidare alla Corte di appello il compito di riportare coerenza tra il capo dipendente relativo all’area illegittimamente occupata e il capo pregiudiziale relativo all’accoglimento dell’azione di regolamento di confini, rivalutando la sussistenza delle condizioni per un pronuncia di rilascio di tale area.
4. – Con il quarto motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, si deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione agli articoli 1073, 1074 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente valutato una testimonianza del dante causa della (OMISSIS) come prova di esercizio della servitu’ di passaggio.
Il quarto motivo non e’ fondato. Per dedurre la violazione dell’articolo 115 c.p.c., occorre denunziare che il giudice, contraddicendo espressamente o implicitamente la regola posta da tale disposizione, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa al di fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr. Cass. 26769/2018).
Inoltre, al di la’ dell’erroneo parametro legislativo invocato, manifesto e’ il tentativo del ricorrente di sovrapporre il proprio apprezzamento delle prove a quello del giudice del merito, che non si espone a censure di travisamento o di irriducibile contraddittorieta’.
In conclusione, il quarto motivo e’ rigettato.
5. – Con il quinto motivo, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, si deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1073 e 1074 c.c., per avere la Corte di appello ritenuto che l’esercizio del diritto di servitu’ per una finalita’ diversa dalla specifica utilita’ in vista della quale la servitu’ era stata costituita valga come esercizio del diritto, cosi’ da escludere l’inerzia rilevante al fine della prescrizione ventennale per non uso. In particolare, si allega che la servitu’ dovesse esercitarsi al solo scopo di accedere al fondo dominante, mentre e’ emerso altresi’ da una deposizione testimoniale che vi era entrato periodicamente anche un trattore per pulire la striscia di terreno oggetto di servitu’ dalle erbe secche, al fine di prevenire il pericolo di incendi.
Il quinto motivo non e’ fondato.
Sul punto si da’ continuita’ al principio di diritto che: “il concetto di utilitas della servitu’ e’ talmente ampio da ricomprendere ogni elemento che, secondo la valutazione sociale, sia legato da un nesso di strumentalita’ con la destinazione del fondo dominante e si immedesimi obiettivamente nel godimento di questo. In tal modo, puo’ essere soddisfatto ogni bisogno del fondo dominante, assicurandogli una maggiore amenita’, abitabilita’, o anche evitando rumori o impedendo costruzioni che abbiano una destinazione spiacevole o fastidiosa” (conferma di Cass. 18465/2020, Cass. 4333/1979).
In conclusione, il quinto motivo e’ rigettato.
6. – In conclusione, e’ accolto il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione (cfr. paragrafo n. 2.2); e’ assorbito il terzo motivo; sono rigettati gli altri motivi di ricorso; e’ cassata con rinvio, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione (n. 3); dichiara assorbito il terzo motivo; rigetta gli altri motivi di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia la causa alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

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