Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 luglio 2022| n. 22397.
Sofferenza morale ed onere della prova che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio
L’uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del “quantum debeatur”); in tal caso, grava sul convenuto l’onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l’altro in una città italiana diversa da quella della vittima).
Sentenza|15 luglio 2022| n. 22397. Sofferenza morale ed onere della prova che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio
Data udienza 1 dicembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento dei danni – Posizione del fratello – Lontananza geografica come mancanza di affettività – Irrilevanza – Rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – est. Presidente
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n.r.g. 11395/2019, proposto, invia principale, da:
(OMISSIS) Spa, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
e nei confronti di:
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ sul ricorso incidentale proposto da:
(OMISSIS) in proprio e nella qualita’ di procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) e rappresentati e difesi che dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) Spa, domiciliata e rappresentata come sopra;
– resistente –
e contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1760/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 13/03/2019;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza cameralizzata del 01/12/2021 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA.
Sofferenza morale ed onere della prova che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio
FATTI DI CAUSA
1. La (OMISSIS) s.p.a. (gia’ (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso contro i soggetti indicati in epigrafe avverso la sentenza del 13 marzo 2019, con la quale la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Velletri, Sezione Distaccata di Anzio, riconoscendo la responsabilita’ concorrente di (OMISSIS) nella misura del 25% e del defunto (OMISSIS) in quella del 75% nella causazione del sinistro occorso il 26 novembre del 2006 fra l’autovettura condotta dalla (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurata presso la (OMISSIS) s.p.a..
La sentenza ha poi provveduto alla liquidazione del danno ai vari prossimi congiunti attori.
2. Al ricorso hanno resistito con controricorso nel quale hanno svolto ricorso incidentale i soggetti indicati in epigrafe e con altro controricorso gli altri soggetti pure la’ indicati.
3. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in udienza pubblica.
Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibili sia il ricorso principale che l’incidentale.
Le parti hanno depositato memoria.
Questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, non avendo alcuna delle parti ne’ il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La trattazione del ricorso incidentale deve avvenire congiuntamente a quella del ricorso principale, in seno al quale e’ stato proposto.
2. In via preliminare il ricorso principale dev’essere dichiarato inammissibile, in quanto del tutto carente del requisito dell’esposizione sommaria del fatto, di cui all’articolo 366 c.p.c., n. 3.
Invero, il ricorso principale ha inteso assolvere al detto requisito con le scarne precisazioni circa la vicenda in fatto dedotta in giudizio e circa lo svolgimento processuale, che si colgono nelle ultime tre righe della pagina 3 e nella pagina 4. In esse:
a) non si coglie in primo luogo una pur sommaria descrizione delle modalita’ del sinistro, dato che ci si limita a dare atto del coinvolgimento del velocipede del de cuius e dell’autovettura condotta da (OMISSIS), ma nulla si dice su quelle modalita’;
b) nulla si riferisce, sempre in modo sommario, sul tenore della domanda introduttiva del giudizio (tanto che risulta inespressa la qualita’ di (OMISSIS), che viene indicato come convenuto con la (OMISSIS)), sulle difese svolte dalla qui ricorrente, sullo svolgimento dell’attivita’ istruttoria e sulle ragioni della decisione di primo grado;
c) nulla si dice, sempre in modo sommario, sulle ragioni dell’appello degli eredi del de cuius (salvo che con esso si denuncio’ “l’erroneita’ della valutazione delle risultanze istruttorie) e sullo svolgimento del contraddittorio in appello;
d) nessun riferimento si fa, pur sempre sommario, al tenore della decisione di appello.
Ora, il Collegio rileva che il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilita’ del ricorso per cassazione dall’articolo 366 c.p.c., comma 1 n. 3, essendo considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso, deve consistere secondo giurisprudenza consolidata – in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. sez. un. 11653 del 2006). La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (cosi’ gia’ Cass. sez. un. 2602 del 2003). Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si e’ fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Sofferenza morale ed onere della prova che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio
Da quanto sopra ricordato emerge che il ricorso, nell’esposizione del fatto, non rispetta tali contenuti.
Da qui la sua inammissibilita’
2.1. In ogni caso, se fosse possibile esaminare i motivi, rinvenendo all’esito della sua lettura quanto necessario alla percezione del fatto sostanziale e processuale, essi si dovrebbero dire comunque tutti inammissibili, in quanto sollecitano, al di la’ della formale loro intestazione ai sensi del paradigma del n. 3, una sostanziale rivalutazione della quaestio facti.
Con il primo motivo si denuncia letteralmente quanto segue: “Sulla natura della sentenza di cui all’articolo 425 c.p.p.. Sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 425 c.p.c. (recte: p.) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c.”.
Con il secondo motivo cosi’ si deduce: “Sulla violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2054 c.c., e articoli 40 e 41 c.p., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 in tema di accertamento del nesso causale”.
Con il terzo motivo si prospetta “violazione e falsa applicazione degli articoli 141 e 142 C.d.S., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
2.2. La lettura dell’illustrazione dei motivi giustifica la valutazione su espressa, in condivisione delle motivazioni enunciate dal Procuratore Generale, che conviene qui riprodurre.
Esse si sono cosi’ articolate:
“1. Il focus della controversia risiede nella delibazione del primo motivo formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con cui l’ (OMISSIS) Spa si duole che la Corte territoriale, pur non potendo riconoscere efficacia di giudicato alla sentenza emessa ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., in virtu’ dell’inapplicabilita’ analogica delle disposizioni di cui all’articolo 652 c.p.p., non ha tenuto conto di tutti gli elementi di prova acquisiti, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, in sede penale, cosi non dando adeguato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dagli esiti degli accertamenti compiuti in sede penale e acquisiti in quella civile. 2. Ora, e’ noto che le Sezioni Unite civili (sia con sentenza 27 maggio 2009, n. 12243 resa in sede d’impugnazione di una sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, sia con sentenza 26 gennaio 2011, n. 1768, resa a composizione di un contrasto) hanno stabilito che, in tema di giudicato, la disposizione di cui all’articolo 652 c.p.p., cosi come quelle dei successivi articoli 651, 653 e 654 – norma, quest’ultima, di contenuto corrispondente all’articolo 28 del codice previgente e applicabile anche alle fattispecie antecedenti all’entrata in vigore del nuovo codice e’ unâEuroËœeccezione al principio dell’autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non e’, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto e’ stato compiuto nell’adempimento di un dovere o nell’esercizio di una facolta’ legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perche’ il reato e’ estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue altresi’ che, nel caso da ultimo indicato, il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione. Le Sezioni Unite penali, per altro verso (Cass., sez. un., 29 maggio 2008, Guerra), hanno considerato che il codice di procedura penale del 1988 ha fatto venir meno il principio dell’unitarieta’ della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio della autonomia, parita’ ed originarieta’ degli ordini giurisdizionali, di guisa che l’articolo 652 c.p.p., nella parte in cui ancora prevede un limitato vincolo del giudice civile rispetto alla sentenza penale, e’ norma eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva od analogica (si vedano sul punto anche Cass. n. 6541 del 2016, n. 24475 del 2014, n. 5898 del 2013, n. 14770 del 2004). 3. E’ di interesse ai fini che qui occupano perimetrare l’efficacia preclusiva discendente dai menzionati disposti del codice di rito penale per determinare a contrario l’ambito di sindacato consentito al giudice civile in caso di sentenza di proscioglimento. 4. Come leggesi in Cass. n. 15392 del 2018, “secondo costante insegnamento, per “fatto” accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialita’ fenomenica costituita dall’accadimento oggettivo, accertato dal giudice penale, configurato dalla condotta, evento e nesso di causalita’ materiale tra l’una e l’altro (fatto principale) e le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento di esso. Ne consegue che, mentre nessuna efficacia vincolante esplica nel giudizio civile il giudizio penale – e cioe’ l’apprezzamento e la valutazione di tali elementi – la ricostruzione storico-dinamica di essi e’ invece preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non puo’ procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell’episodio”. 5. Se tanto e’ in via eccezionalmente precluso al giudice civile, deve desumersi che, invece, all’opposto in caso di sentenza di proscioglimento, stante l’assenza della divisata efficacia vincolante, e’ consentita una novella ricostruzione storico-dinamica dell’accaduto, di guisa che nulla osta a che il giudice civile proceda a una diversa e autonoma ricostruzione dell’episodio.
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In sede di tale rivalutazione integralmente dei fatti di causa ricostruzione, pur non versandosi nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli articoli 654, 652 e 651 c.p.p., il giudice civile puo’ (ma non deve) tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e ripercorrere lo stesso “iter” argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti. In ogni caso, cio’ che va sottolineato e’ che “l’apprezzamento del rilievo probatorio conferito agli elementi cosi’ acquisiti al giudizio civile, svoltosi nel regolare contraddittorio delle parti, spetta al giudice del merito (cfr. Cass. n. 18025 del 2019) e non e’ sindacabile in sede di legittimita’ oltre i limiti in cui lo sia qualsiasi accertamento di fatto” (cosi’ testualmente Cass. n. 17343 del 2021). E cosi: per un verso, la contestazione della persuasivita’ del ragionamento del giudice di merito nella valutazione delle risultanze istruttorie attiene alla sufficienza della motivazione, non piu’ censurabile secondo il nuovo parametro di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5); per altro verso, la parte non puo’ rimettere in discussione la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, trattandosi di accertamento di fatto, precluso in sede di legittimita’ (ex plurimis, Cass. n. 11863 del 2018, n. 29404 del 2017, n. 16056 del 2016). 6. E’ evidente, infatti, che ammettere in sede di legittimita’ la verifica della sufficienza o della razionalita’ della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice del merito (Cass. n. 13509 del 2021 in linea con Cass. Sez. U, n. 28220 del 2018). 7. D’altro canto, e’, in effetti, noto come, secondo le Sezioni Unite di codesta Corte (n. 8053 del 2014), l’articolo 360 c.p.c., n. 5, consente di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioe’, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (cosi, piu’ di recente, Cass. n. 27415 del 2018, in motiv.; Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). L’omesso esame di elementi istruttori non da’ luogo, pertanto, al vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie (Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.). 8. Pertanto, una volta escluso che nella specie la motivazione resa dalla Corte d’appello sia inesistente o apparente o contraddittoria, l’accertamento dei fatti potrebbe essere censurato solo in ragione dell’omesso esame da parte del giudice di merito di un “fatto storico” controverso, di cui, pero’, la doglianza non fa menzione alcuna. Dunque, non resta che rilevare l’inammissibilita’ del primo motivo di gravame, benche’ apparentemente formulato con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. 9. Medesima sorte seguono i restanti due motivi. Anch’essi sono formulati con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e sono incentrati sull’accertamento del nesso di causalita’ e sul riparto del concorso di responsabilita’. 10. E’ sufficiente in proposito ribadire che, in tema di sinistri stradali, costituiscono accertamenti di fatto, non censurabili in sede di legittimita’, la ricostruzione della dinamica dell’incidente e l’accertamento della condotta e della responsabilita’ dei soggetti coinvolti, cosi come l’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalita’ tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso (ex plurimis: Cass., Sez. 3, n. 14599 del 2019, cui si rinvia per la ricca citazione giurisprudenziale). 11. La decisione impugnata, fondata sulla insindacabile valutazione delle prove acquisite e’ sostenuta sul punto da motivazione adeguata, non apparente e priva di insanabili contraddizioni logiche, come tale, alla luce di quanto dianzi precisato, non censurabile in sede di legittimita’.”.
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2.3. A queste considerazioni del P.G. si puo’ aggiungere quanto segue:
aa) il primo motivo, dopo avere rimarcato, quasi come res sperata, che la rimodulazione della tecnica decisionale all’esito di udienza preliminare con la novellazione dell’articolo 425 c.p.p., giustificherebbe l’attribuzione ad essa di efficacia di giudicato in guisa simile quanto dispone l’articolo 652 c.p.p., proclama l’inapplicabilita’ in via analogica di tale norma e, quindi, nelle pagg. 10-12 rivela la sua vera sostanza, in quanto postula che le nuove caratteristiche dell’udienza preliminare comporterebbero che il giudice civile, davanti al quale la decisione sua invocata, dovrebbe ex necesse esaminare il percorso motivazionale assolutorio del giudice penale, nel mentre il giudice capitolino non l’avrebbe fatto;
bb) tale assunto, una vota considerato che la motivazione della sentenza ai sensi dell’articolo 425 c.p.p., esprime un’opinione, si rivela fallace la’ dove postula una sorta di vincolo per il giudice civile al di fuori di qualsiasi previsione normativa nel processo civile e comunque anche nel processo penale che imponga un siffatto modo di procedere, mentre, la’ dove addebita al giudice civile di non avere valutato quell’opinione, si risolve nell’imputargli di non avere valutato una possibile risultanza probatoria;
cc) ne e’ consapevole la stessa ricorrente, quando, alle pagg. 1011, dopo avere prima riferito la motivazione del giudice penale, addebita alla corte territoriale civile di non avere valutato le emergenze della consulenza disposta dal P.M., cioe’ delle risultanze probatorie della vicenda processuale penale;
dd) il motivo, allora, la’ dove addebita al giudice civile di non aver preso posizione sull’opinione del giudice penale e sulle risultanze in questione, si risolve nel prospettare una rivalutazione della quaestio facti e lo fa ignorando i limiti imposti al riguardo dall’articolo 360, n. 5, come correttamente colto dal P.G.;
ee) ulteriormente si rileva che il motivo si disinteressa del ragionamento svolto dalla corte territoriale alle pagg. 4-5, il che lo rende anche privo di correlazione alla motivazione della sentenza impugnata.
ff) anche il secondo motivo non contiene l’esposizione ne’ della violazione ne’ della falsa applicazione delle norme evocate, ma esprime un dissenso dalla valutazione della quaestio facti e lo fa ignorando nuovamente la motivazione richiamata sub ee);
gg) identiche considerazioni merita il terzo motivo, che, peraltro, proprio per l’ignoranza della motivazione espressa dalla corte capitolina, si svolge assumendo la rilevanza causale assorbente della condotta del de cuius nel presupposto che, se anche la velocita’ di marcia della conducente fosse stata conforma al limite di 90 km, lo non sarebbe stato evitabile, nel mentre la sentenza impugnata ha argomentato che la velocita’ da tenersi dalla medesima avrebbe dovuto essere adeguata alle condizioni di tempo e di luogo dell’incidente, sostenendo che dunque avrebbe dovuto essere ben inferiore a quel limite: e’ palese che l’argomentare del terzo motivo risulta privo di correlazione con la motivazione della sentenza.
3. Si deve passare a questo punto all’esame del ricorso incidentale.
Con l’unico motivo su cui si fonda si deduce “violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2059 e 2727 c.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
Vi si censura la motivazione con cui la corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria proposta da (OMISSIS) in proprio e quale procuratore speciale di (OMISSIS) e (OMISSIS), i primi due fratelli e la terza sorella del de cuius.
Tale motivazione si e’ articolata con la preliminare affermazione che “in considerazione della grande lontananza e della mancanza di convivenza tra la vittima e gli attori (tutti residenti in India fatta eccezione per il fratello (OMISSIS) che comunque risiedeva in provincia di Bolzano) possa riconoscersi raggiunta la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare soltanto quanto alla moglie, ai figli ed ai genitori, prova desumibile da presunzione fondata sullo stretto legale di parentela e affettivo, rilevando la mancanza di convivenza – per detti congiunti – al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione”. A tale affermazione ha fatto seguito l’altra secondo cui “nelle condizioni indicate di contro non possono presumersi rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ tra i fratelli e il familiare defunto, per cui e’ rigettata la domanda proposta da Lackwinder Singh in proprio, (OMISSIS) e (OMISSIS)”.
L’illustrazione del motivo di ricorso incidentale fa leva sul principio di diritto di cui a Cass. n. 3767 del 2018 e addebita alla corte romana di avere violato l’articolo 2727 c.c., nel dare rilievo alla lontananza come causa escludente il danno da sofferenza per la morte del fratello.
3.1. Il motivo e’ fondato e merita accoglimento.
La corte capitolina ha commesso un errore di sussunzione, la’ dove in via automatica ha escluso automaticamente la rilevanza del nesso parentale fra fratelli ai fini del diritto al risarcimento del danno da sofferenza in ragione della sola lontananza spaziale dal de cuius.
Si rileva che e’ stato ritenuto (Cass. (ord.) n. 29784 del 2018 che
“Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi
nonche’ prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare puo’ essere fornita mediante presunzione fondata sull’esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all’interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, puo’ rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensi’ sull’assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela.”.
In tal modo si da’ rilievo all’esistenza del rapporto come tale rovesciando sul preteso danneggiante la prova della sua svalutazione nel caso concreto.
Questa Sezione, inoltre, da ultimo, con l’ordinanza n. 18284 del 2021 ha statuito che “in tema di danno non patrimoniale risarcibile derivante da morte causata da un illecito, il pregiudizio risarcibile conseguente alla perdita del rapporto parentale che spetta “iure proprio” ai prossimi congiunti riguarda la lesione della relazione che legava i parenti al defunto e, ove sia provata l’effettivita’ e la consistenza di tale relazione, la mancanza del rapporto di convivenza non e’ rilevante, non costituendo il connotato minimo ed indispensabile per il riconoscimento del danno”
In motivazione questa decisione ha osservato quanto segue:
“Escludendo che sia possibile limitare la “societa’ naturale”, cui fa riferimento l’articolo 29 Cost., al ristretto ambito della sola c.d. famiglia nucleare, questa Corte ha avuto gia’ occasione di precisare che il danno da perdita del rapporto parentale, in quanto danno iure proprio dei congiunti, e’ risarcibile ove venga provata l’effettivita’ e la consistenza di tale relazione, e in particolare l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarieta’ con il familiare defunto, non essendo al riguardo richiesto che essa risulti caratterizzata altresi’ dalla convivenza, quest’ultima non assurgendo a connotato minimo di relativa esistenza (v. Cass., 30/8/2019, n. 21837; Cass., 19/11/2018, n. 29784; Cass., 15/2/2018, n. 3767; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Cfr. altresi’ Cass., 1/12/2010, n. 24362. Cfr., con specifico riferimento ai nonni, Cass., 8/4/2020, n. 7743; Cass., 7/12/2017, n. 29332; Cass., 20/10/2016, n. 21230. Contra, ma isolatamente (con particolare riferimento ai nonni), v. Cass., 16/3/2012, n. 4253)”.
Cass. n. 7748 del 2020, peraltro, ha affermato il principio di diritto secondo cui ” In tema di lesioni conseguenti a sinistro stradale, il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima (nella specie, i suoi genitori e fratelli) non e’ limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalita’ sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto. “.
Il principio, come si vede, e’ relativo anche ai fratelli.
Il problema che si pone e’ dunque quello della effettivita’ e consistenza della relazione al di la’ della convivenza.
Ora, il ritenere che la estrema lontananza fra fratelli deponga automaticamente, come ha opinato la corte territoriale, nel senso della mancanza di effettivita’ della relazione di fratellanza e, dunque, nel senso di escluderne una dimensione tale da giustificare la sussistenza della sofferenza per la perdita di un fratello o di una sorella, appare nella sostanza affermazione enunciata dalla corte di merito desumendo da un fatto noto, la lontananza geografica, in questo caso estrema (altro continente) per un fratello ed una sorella, meno consistente (relativa al nostro Paese per l’altro fratello), quella di un fatto ignoto, cioe’ l’assenza di effettivita’ della relazione parentale.
Ebbene, il ragionamento inferenziale svolto dalla corte romana risulta del tutto privo di aderenza all’id quod plerumque accidit ed al senso comune e, dunque, esprime l’applicazione di una presunzione hominis del tutto priva del connotato della gravita’.
Senonche’, la mera lontananza geografica fra fratelli non sembra apprezzabile, si crede con riferimento a tutti i contesti di provenienza, come idonea a dimostrare la mancanza di effettivita’.
Poteva esserlo i tempi remoti, nei quali le comunicazioni fra persone distanti erano difficili se non impossibili, sicche’ il vivere in contesti geografici diversi per un tempo consistente, poteva giustificare il ragionamento della sentenza impugnata.
Invece, nei tempi attuali, una volta che si consideri che i mezzi di comunicazione odierni consentono di mantenere vivi rapporti familiari anche se a distanza considerevole attraverso le varie tecniche di trasmissione e della voce e delle immagini, il detto ragionamento appare privo di giustificazione inferenziale.
Per tale ragione la sentenza dev’essere cassata in parte qua perche’ ha compiuto un ragionamento erroneo in iure.
4. Conclusivamente, il ricorso principale e’ dichiarato inammissibile. L’incidentale e’ accolto e la sentenza impugnata e’ cassata in relazione con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, e cio’ anche per le spese di questo giudizio di legittimita’, atteso che i ricorrenti incidentali sono gli unici intimati che hanno resistito al ricorso principale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale e cassa la sentenza impugnata in relazione. Rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Roma, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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