Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 luglio 2022| n. 22351.

Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

In caso di cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società non sono dovuti i danni per revoca senza giusta causa, atteso che la nomina dei liquidatori non dà luogo ad una revoca (tacita o implicita) riconducibile al disposto dell’art. 2383, comma 3, c.c., venendo meno l’organo gestorio e la continuità dell’amministrazione.

Sentenza|15 luglio 2022| n. 22351. Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

Data udienza 5 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – PRESTAZIONI PROFESSIONALI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. PAPA Patrizia – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CAPONI Renato – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 9246/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
-controricorrente-
e
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 3619/2016, pubblicata in data 1.10.2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 5.5.2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sanlorenzo Rita, che ha chiesto di respingere il ricorso.

Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) ha adito il tribunale di Milano, esponendo che, con scrittura privata del 25.3.2010, la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS), socio di maggioranza, lo avevano incaricato di elaborare un progetto di ristrutturazione della societa’, con assunzione della carica di amministratore delegato per la durata di un triennio, concordando i compensi fissi e variabili e disciplinando le ipotesi di scioglimento del rapporto per recesso per giusta causa o dimissioni; che, assunta la carica, (OMISSIS) nella riunione del CdA del 5.5.2010 aveva rappresentato le molteplici problematiche da affrontare (la gestione di cassa, la irrazionale struttura dei costi e l’esubero di personale), avendo predisposto un progetto di risanamento; in una successiva riunione del CDA – tenutasi il 10.6.2010 – era stato approvato un accordo di ristrutturazione dei debiti L.Fall., ex articolo 182 bis, prevedendo la costituzione di una nuova societa’ – la (OMISSIS) s.r.l. – alla quale sarebbero state trasferite le attivita’, lasciando alla (OMISSIS) s.p.a. solo alcuni assets e la parte maggiore dei debiti, sollecitando inoltre le dimissioni dei managers in carica.
In quell’occasione il (OMISSIS) aveva precisato che, pur non opponendosi al percorso intrapreso, le sue eventuali dimissioni dovevano considerarsi una vera e propria revoca dei poteri gestori, con obbligo della societa’ di corrispondere quanto previsto dal contratto di incarico. Quindi, intervenuta l’omologazione degli accordi di ristrutturazione in data 9.12.2010, nella successiva assemblea del 13.12.2010 era stato attuato il progetto di risanamento, con la messa in liquidazione della (OMISSIS) s.p.a.. (OMISSIS) era stato nominato Presidente del Collegio di Liquidatori, ma era rimasta insoluta la questione delle spettanze economiche contemplate dall’originaria scrittura privata.
L’attore ha concluso che la (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) avevano violato gli obblighi assunti nel 2010, poiche’, con la liquidazione della (OMISSIS) s.p.a., egli era stato revocato senza giusta causa dalla carica di amministratore. Di tale inadempimento dovevano rispondere sia la (OMISSIS) s.r.l. che l’ (OMISSIS) s.p.a.: in particolare, la Banca era venuta meno all’impegno di riconoscere i compensi professionali spettanti all’attore e non aveva esercitato il diritto di voto sulla proposta di un nuovo accordo sui compensi durante l’assemblea del 10.3.2011, pur essendosi impegnato in tal senso nei confronti del (OMISSIS).

Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

Ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno, con attribuzione delle spese processuali.
La (OMISSIS) s.p.a., la (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) si sono costituite, chiedendo il rigetto delle domande. All’esito con sentenza n. 1164/2015, il tribunale ha dichiarato improcedibile la domanda proposta nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., posta, nelle more, in amministrazione straordinaria, e ha respinto ogni altra richiesta, compensando le spese.
La pronuncia, impugnata da (OMISSIS), e’ stata confermata in appello.
Secondo la Corte distrettuale, non sussisteva alcun inadempimento del contratto del 25.3.2010, poiche’ la cessazione della carica di amministratore delegato era stata effetto dell’approvazione dell’accordo di ristrutturazione L.Fall., ex articolo 182 bis che lo stesso (OMISSIS), quale Amministratore delegato della (OMISSIS) s.p.a., aveva predisposto in vista del risanamento della societa’.
Tale accordo, una volta omologato dal Tribunale fallimentare, aveva comportato la messa in liquidazione della (OMISSIS) s.p.a., con conseguente decadenza ex lege degli amministratori in carica, non essendo piu’ possibile, per un impedimento oggettivo non imputabile ad alcuna delle parti, la possibilita’ di dare completa attuazione alla scrittura privata.
Peraltro, sia la (OMISSIS) s.p.a. che la (OMISSIS) s.r.l. erano state successivamente ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria con decreto del Tribunale di Milano 14.12.2011 e, quindi, se anche (OMISSIS) fosse stato cooptato nell’amministrazione della (OMISSIS) s.r.l. le conseguenze – secondo la Corte d’appello – sarebbero state le medesime.
Non si configurava – secondo la sentenza – l’ipotesi di revoca senza giusta causa per la quale era previsto il pagamento delle penali richieste in giudizio, ma la cessazione dalla carica di amministratore delegato per effetto della messa in liquidazione della (OMISSIS) s.p.a., situazione conseguente alla previsione dell’articolo 2487 bis c.c., comma 3. Appariva inoltre illogico che, avendo la societa’ dato corso al piano elaborato da (OMISSIS), questi potesse dolersi delle conseguenze di tali strategie di risanamento.
L’ (OMISSIS) s.p.a. non aveva quindi concorso in alcun inadempimento, era estranea agli accordi del 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi pretesi dall’attore e non si era mai impegnata a corrisponderli, ne’ ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo votata in assemblea, riguardante peraltro le indennita’ previste per la carica di Presidente del collegio dei liquidatori e non le spettanze oggetto di lite.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso in sette motivi.
L’ (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso e con memoria illustrativa.
(OMISSIS) e’ intimato.
La causa, avviata alla trattazione camerale, e’ stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n. 8215/2018.
Il ricorso e’ stato tuttavia trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione n. 176 del 2020, e dal Decreto Legge n. 105 del 2021, articolo 7 convertito nella L. n. 126 del 2021, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non aver la sentenza pronunciato sul motivo di appello riguardante il fatto che il giudice di primo grado aveva rilevato d’ufficio una causa di impossibilita’ oggettiva della prestazione mai dedotta dalle parti. Il secondo motivo denuncia la violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1256, 1382, 1453 e 1463 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 asserendo che, per cagionare l’estinzione degli obblighi derivanti dalla scrittura del 25.3.2010, era necessario che l’impossibilita’ avesse carattere assoluto, incolpevole, oggettivo e definitivo, requisiti che difettavano in concreto, dato che la liquidazione della societa’, che aveva determinato la revoca dell’amministratore, era stata frutto delle scelte adottate dal Consiglio di amministrazione. Mancava inoltre il requisito dell’imprevedibilita’ e insuperabilita’ della causa ostativa sopravvenuta, essendo le parti consapevoli delle conseguenze delle soluzioni adottate, potendovi inoltre porre rimedio tramite la nomina del ricorrente ad amministratore della (OMISSIS).
Il terzo motivo denuncia la violazione degli articoli 1218, 1223, 1382, 1724, 2383, 2487 bis c.c., per aver giudice distrettuale ritenuto che la societa’ non avesse mai deliberato la revoca dell’amministratore e non potesse rispondere dei danni, trascurando che tale revoca era implicita nella delibera di liquidazione della (OMISSIS) s.p.a..
Il quarto motivo denuncia la violazione degli articoli 1176, 1218, 1223, 1382, 1453, 2331 e 2384 c.c., lamentando che la Corte di merito abbia erroneamente affermato che il ricorrente, avendo predisposto il piano di risanamento e la liquidazione della (OMISSIS) s.p.a., aveva dato causa alla revoca, mentre era stato l’intero Consiglio di amministrazione, e non il solo (OMISSIS), ad approvare le misure finalizzate a ripianare la consistente situazione debitoria della societa’.
I quattro motivi possono essere esaminati congiuntamente e devono essere respinti per le ragioni che seguono.
1.1. Appare incensurabile la conclusione cui e’ pervenuta la Corte distrettuale, che, interpretando le clausole del contratto di incarico del marzo 2010 (interpretazione neppure censurata quanto al rispetto dei criteri di cui agli articoli 1362 c.c. e ss. o alla logicita’ della motivazione), ha ritenuto che la scrittura, nel regolare gli effetti economici delle dimissioni giustificate dell’amministratore o della revoca non sorretta da giusta causa, prefissando le condizioni economiche mediante la previsione di penali, si riferisse esclusivamente alla particolare fattispecie regolata dall’articolo 2383 c.c., comma 3, senza affatto escludere l’operativita’ delle altre possibili cause di cessazione dell’amministratore e, in particolare, della delibera di liquidazione che, con la successiva iscrizione nel registro delle imprese (articolo 2847 bis c.c., comma 3), aveva determinato l’estinzione del mandato gestorio.
Parimenti, la sentenza, nel punto in cui ha ritenuto insussistente la revoca ingiustificata del ricorrente dalla carica di amministratore e percio’ infondata la domanda di risarcimento del danno, e’ conforme a diritto.
E’ utile evidenziare che, ai sensi dell’articolo 2383 c.c., gli amministratori delle societa’ per azioni sono nominati dall’assemblea per un periodo non superiore a tre esercizi e di norma scadono alla data di approvazione della assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica.
Permane, ovviamente, il potere dell’assemblea di adottare la revoca in qualunque momento, con delibera che, se non sorretta da una giusta causa, produce ugualmente l’estinzione del mandato gestorio, lasciando impregiudicate eventuali pretese risarcitorie dell’amministratore revocato (Cass. 2037/2018; Cass. 7475/2017; Cass. 23381/2013; Cass. 7425/2012; Cass. 16526/2005; Cass. 15322/2004).

Cessazione dalla carica di amministratore per messa in liquidazione della società

Correttamente si evidenzia in ricorso che la revoca non esige necessariamente una delibera espressa, potendo essere tacita o anche implicita nelle decisioni che comportino un riassetto organizzativo interno, quali ad es. la riduzione del numero di amministratori o la sostituzione di un consiglio di amministrazione all’amministratore unico (Cass. 21342/2013; Cass. 27512/2008; Cass. 6526/2002; Cass.23557/2008; 27512/2008), producendo le medesime conseguenze – anche sul piano risarcitorio – della revoca espressa.
Tuttavia, in caso di nomina dei liquidatori (e della successiva pubblicita’ della delibera: articolo 2487 bis c.c., comma 3) non si assiste alla semplice rimozione dei titolari della carica, preservando in altre forme la continuita’ della gestione imprenditoriale (come accade nell’ipotesi regolata dall’articolo 2383 c.c.), ma, come ha osservato la dottrina, cessa la stessa amministrazione finalizzata a scopi imprenditoriali.
Con la liquidazione, la societa’ persegue obiettivi di mera conservazione dell’integrita’ del patrimonio sociale per il pagamento dei debiti e la distribuzione dell’attivo residuo, senza svolgere attivita’ di lucro.
Sebbene la delibera di liquidazione e la revoca degli amministratori abbiano in comune il fatto di essere entrambe adottate con un atto deliberativo della societa’, tuttavia solo nel primo caso viene meno l’organo gestorio e non vi e’ continuita’ dell’amministrazione: i liquidatori possono, difatti, svolgere solo gli atti utili per la liquidazione (articolo 2489 c.c.).
La revoca in senso tecnico dell’amministratore (articolo 2383 c.c.) – non la liquidazione – postula la mera sostituzione dei titolari delle cariche, con successivo subentro dei nuovi amministratori.
Per tale essenziale diversita’ delle due fattispecie, la liquidazione non da’ luogo ad una revoca (tacita o implicita) dell’amministratore riconducibile al disposto dell’articolo 2383 c.c., comma 3, ne’ appaiono ammissibili pretese risarcitorie neppure se il mandato gestorio venga meno prima della sua naturale scadenza (ad eccezione delle ipotesi in cui la liquidazione appaia finalizzata esclusivamente a rimuovere gli amministratori, come nel caso in essa venga successivamente revocata e si proceda alla ricostituzione degli organi sociali senza riconfermare i precedenti amministratori: cfr., in tal senso, Cass. 2068/1960).
Stante il contenuto della scrittura di nomina del marzo 2010 e la non esclusa operativita’ delle cause legali di cessazione dell’amministratore, non era doveroso assicurare in ogni caso la permanenza in carica del ricorrente per un triennio a prescindere di quali fossero le esigenze di risanamento della societa’ e gli strumenti per attuarle.
Come ha evidenziato la Corte di merito, la messa in liquidazione volontaria non integrava, quindi, un inadempimento colpevole della scrittura di incarico del marzo 2010, ne’ un’ipotesi di revoca senza giusta causa, fattispecie cui le parti avevano inteso ricollegare le conseguenze risarcitorie oggetto delle penali contrattuali.
1.2. Poste tali premesse, nessuna delle prime quattro censure merita accoglimento.
Quanto alla denunciata omissione di pronuncia sul motivo di appello vertente sul divieto di rilevare d’ufficio la sopravvenuta ed oggettiva impossibilita’ della prestazione, la Corte distrettuale ha inequivocamente messo in rilievo che la cessazione della carica non era stato effetto di un fattore sopravvenuto riconducibile, in senso tecnico, agli articoli 1256 e 1463 c.c. (quale modo di estinzione dell’obbligazione diverso dall’adempimento), quanto della delibera di liquidazione produttiva delle conseguenze disciplinate dall’articolo 2487 ter c.c., comma 2, negando comunque la sussistenza dell’inadempimento sulla scorta della decisiva e assorbente considerazione che, nella specie, non si configurava neanche la revoca per giusta causa contemplata dal contratto, dedotta a fondamento della pretesa risarcitoria, cio’ con implicita valutazione di irrilevanza del motivo di appello, riguardante un fatto tutt’altro che decisivo ai fini della decisione.
Come e’ assolutamente pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, ad integrare gli estremi del vizio di omessa non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma e’ necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: cio’ non si verifica quando la decisione comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti, come nel caso in esame, incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 24155/2017; Cass. 17956/2015; Cass. 20311/2011).
1.2. Con rifermento all’asserita violazione di legge, oggetto del secondo motivo di ricorso, puo’ replicarsi che – come precisato dalla Corte distrettuale – era stata piuttosto la liquidazione della societa’ a determinare la cessazione dell’amministratore e non un fatto oggettivo e sopravvenuto non imputabile alle parti, valorizzando gli effetti della delibera di liquidazione ai sensi dell’articolo 2487 ter c.c..
E’ percio’ superfluo stabilire se ricorressero le connotazioni richieste dagli articoli 1256 e 1463 c.c. affinche’ si determinasse l’estinzione degli impegni derivanti dalla scrittura di incarico.
1.3. Neppure il terzo ed il quarto motivo colgono nel segno.
Si e’ detto che la revoca tacita o implicita dell’amministratore, seppure astrattamente ammissibile, non poteva discendere – a termini di contratto – dalla semplice messa in liquidazione della societa’.
Non configurandosi una revoca dell’amministratore suscettibile di dar luogo a conseguenze risarcitorie ai sensi dell’articolo 2383 c.c., perde rilievo ogni accertamento circa l’imputabilita’ della cessazione del mandato gestorio all’intero Consiglio di amministrazione.
2. Il quinto motivo denuncia la violazione degli articoli 1175, 1337, 2043 e l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio.
Nell’escludere che l’ (OMISSIS) dovesse rispondere dei danni, a titolo contrattuale o extracontrattuale, la sentenza avrebbe completamente alterato la successione cronologica dei fatti, trascurando che, dopo la messa in liquidazione della societa’, le parti, incluso l’istituto bancario, avevano predisposto un nuovo contratto che, diversamente da quanto affermato dal giudice distrettuale, non riguardava i compensi per le funzioni di presidente del collegio dei liquidatori, ma le somme spettanti per l’anticipata cessazione della carica di amministratore della (OMISSIS).
Inoltre (OMISSIS) s.p.a. non aveva presenziato all’assemblea, violando gli obblighi di correttezza e l’impegno, assunto verso il (OMISSIS), ad esprimere voto favorevole all’approvazione del nuovo contratto.
Il sesto motivo la violazione denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. per aver la Corte distrettuale omesso di pronunciare sul motivo di appello con cui era stata censurata la declaratoria di inammissibilita’ delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Non e’ consentito denunciare la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: la sentenza ha risolto le questioni in fatto in modo conforme alla decisione del tribunale ed opera, quindi, la preclusione sancita dall’articolo 348 ter c.c., commi 4 e 5.
Per altro verso, l’inadempimento della societa’, del socio di maggioranza e quindi dell’ (OMISSIS), anche a titolo di concorso, e’ stato escluso in fatto, con motivato apprezzamento delle emergenze di causa.
Come ha precisato la sentenza, la banca era estranea alla scrittura del marzo 2010, non aveva mai riconosciuto la spettanza dei compensi richiesti dal ricorrente, ne’ si era impegnata ad esprimere voto favorevole sulla proposta di accordo portato all’approvazione dell’assemblea (cfr. sentenza, pagg 5 e 6).
In tale situazione, il denunciato travisamento della successione cronologica degli eventi (o il fatto che il nuovo accordo riguardasse le somme spettanti per la revoca anticipata dell’amministratore e non il compenso per la le funzioni di Presidente del collegio dei liquidatori), non inficia l’impianto argomentativo della sentenza ed e’ priva di decisivita’, una volta stabilito che le nuove intese non avevano trovato il necessario avallo assembleare e non erano mai divenute vincolanti.
Non si configura – al riguardo – neppure la denunciata violazione di legge.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si riferisce al tipico “error in iudicando” e, nel menzionare la violazione o falsa applicazione di legge, sintetizza i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto, cioe’ quello concernente la ricerca e l’interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso esaminato e – il secondo – l’applicazione della norma alla fattispecie concreta, una volta correttamente individuata ed interpretata. In relazione al primo momento, la violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell’attribuzione ad essa di un contenuto che non ha riguardo alla fattispecie in essa delineata. La falsa applicazione consiste invece o nell’assumere la fattispecie concreta sotto una norma non applicabile o nel trarre dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 13.12.2012, n. 22912; Cass. 26.9.2005, n. 18782; Cass. 11.8.2004, n. 15499; Cass. 7.8.2003, n. 11936).
L’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, in punto di accertamento della responsabilita’ della banca, e’ esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e invade la tipica valutazione del giudice di merito. Non occorreva, infine, una esplicita pronuncia sul motivo di gravame concernente l’ammissibilita’ e rilevanza delle prove richieste in primo grado, essendo volte ad illustrare e dimostrare lo svolgimento di trattative sfociate in un accordo sui compensi e sull’esercizio del voto in assemblea da parte della banca, circostanze diversamente ricostruite in fatto dal giudice territoriale sulla base della corrispondenza depositata dall’istituto di credito (quanto all’oggetto del nuovo accordo) o giudicate irrilevanti (quanto alla prova dell’inadempimento), con implicito apprezzamento di superfluita’ delle prove, in comparazione con gli altri elementi di valutazione acquisiti al processo.
Il ricorso e’ quindi respinto, con regolazione in dispositivo delle spese processuali.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 200 per esborsi ed Euro 12000,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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