La valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 luglio 2022| n. 22378.

La valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale

Non viola il principio di tempestività della contestazione la condotta datoriale che riservi la valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale, non essendovi alcuna violazione delle prerogative di difesa della parte lavoratrice presidiate dall’art. 7, St. lav., né, tantomeno, del legittimo affidamento di quest’ultima rispetto alla irrilevanza disciplinare dei fatti, il cui vaglio è stato oggetto di una mera posticipazione.

Sentenza|15 luglio 2022| n. 22378. La valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale

Data udienza 22 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Licenziamento – Giusta causa – Esito giudizio penale – Contestazione – Immediatezza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 30213-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – (OMISSIS), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 629/2020 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 13/10/2020 R.G.N. 517/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/12/2021 dal Consigliere Dott. NEGRI DELLA TORRE PAOLO;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto il Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.

La valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 629/2020, pubblicata il 13 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce ha respinto il reclamo di (OMISSIS) e confermato la sentenza di primo grado, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato alla lavoratrice dall’Agenzia delle Entrate – (OMISSIS) con lettera del 25 maggio 2017, all’esito di giudizio penale, per fatti commessi dalla (OMISSIS) nel 2007 in qualita’ di Ufficiale di riscossione incaricata di svolgere procedure esecutive.
2. In particolare, la Corte territoriale, sulla scorta degli atti penali, ha ritenuto dimostrato uno degli addebiti contestati, consistito nell’avere soppresso un verbale di pignoramento a richiesta di un terzo estraneo, mentre le circostanze riferite dalla dipendente riguardo a tale episodio in sede disciplinare erano rimaste sfornite di prova, non avendo la (OMISSIS) formulato alcun capitolo che le potesse eventualmente confermare.
3. La Corte di appello ha inoltre osservato, quanto alla tempestivita’ della contestazione, che il datore di lavoro, nel rinviare la valutazione dei fatti alle risultanze del procedimento penale, aveva di cio’ dato comunicazione alla dipendente, in applicazione dell’articolo 35 del c.c.n.l. 9 aprile 2008 per i dipendenti di (OMISSIS).
4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la (OMISSIS) con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito l’Agenzia con controricorso.
5. Il Procuratore Generale ha presentato proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

La valutazione disciplinare dei fatti all’esito del giudizio penale

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 113 c.p.c. e degli articoli 1418 e 2119 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la ricorrente si duole del mancato rilievo, da parte della Corte di appello, della illegittimita’ dell’articolo 35 c.c.n.l. 9 aprile 2008 per i dipendenti di (OMISSIS): in particolare, sul rilievo che gli illeciti oggetto di valutazione in sede disciplinare si erano verificati nel novembre 2007, mentre la contestazione e il licenziamento le erano stati comunicati nel febbraio e nel maggio 2017 (a seguito della sentenza n. 2306/2016 del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione), la ricorrente assume che la norma collettiva, consentendo al datore di lavoro di rinviare la valutazione dei fatti, che hanno dato luogo al procedimento disciplinare, all’esito delle risultanze anche non definitive del procedimento penale, si porrebbe in contrasto con il principio di tempestivita’ del licenziamento per giusta causa.
7. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte territoriale erroneamente affermato che per l’addebito ritenuto fondato la ricorrente avrebbe dovuto provare quanto dedotto nelle sue giustificazioni, mentre erano fatti pacifici, in quanto mai contestati dalla controparte, sia l’avvenuta comunicazione al preposto (OMISSIS) delle minacce subite, sia l’assenza del verbale di pignoramento che nella ricostruzione dell’Agenzia sarebbe stato strappato.
8. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione della L. 15 luglio 1966, n. 604, articolo 5, dell’articolo 2697 c.c., dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, per avere la Corte affermato che il datore di lavoro aveva assolto l’onere della prova della giustificatezza del recesso mediante l’accusa penale basata su intercettazioni telefoniche, che, tuttavia, non erano state riportate in sentenza, neanche in modo conciso.
9. Il primo motivo non puo’ essere accolto.
10. L’articolo 35 c.c.n.l. 9 aprile 2008 per i dipendenti di (OMISSIS) dispone: – al comma 2, che “Qualora l’azienda in relazione a quanto previsto dall’articolo 75, lettera c) e d) intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti che hanno dato luogo al procedimento stesso, deve dare di cio’ comunicazione per iscritto al lavoratore interessato”; – al comma 3, che “L’azienda puo’ anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontanamento dal servizio del lavoratore interessato per motivi cautelari”; – al comma 4, che “L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al lavoratore interessato e puo’ essere mantenuto dall’azienda per il tempo dalla medesima ritenuto necessario ma non oltre il momento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale”; – al comma 5, che “La circostanza che il lavoratore allontanato dal servizio per motivi cautelari vi venga poi riammesso dall’azienda, pendenti le indagini preliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2”.
11. Il giudice di appello ha ricostruito la complessa vicenda di cui e’ causa nei suoi snodi essenziali e, in particolare, rilevato – con accertamento di fatto esente da censure – che “nei menzionati provvedimenti datoriali di sospensione/riammissione il datore di lavoro, ex articolo 35 CCNL inter partes, ha espressamente riservato la possibilita’ di valutare disciplinarmente i fatti oggetto del procedimento penale all’esito – anche non definitivo del medesimo procedimento” (cfr. sentenza impugnata, p. 3).
12. Su tale premessa la sentenza di appello si sottrae alla critica che con il motivo ora in esame le viene rivolta.
13. Il principio di immediatezza della contestazione e del licenziamento, rispetto ai fatti disciplinarmente rilevanti, trova infatti giustificazione, secondo ripetuto insegnamento di questa Corte, in due essenziali e concorrenti valori, riconducibili al generale obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo correttezza e buona fede nell’esercizio del potere disciplinare: e cioe’, da un lato, l’esigenza di consentire al lavoratore incolpato l’effettivo esercizio del diritto di difesa mediante l’allestimento dei materiale difensivo; dall’altro, la considerazione del “giusto affidamento” del prestatore di lavoro, nel caso di ritardo nella contestazione, sul fatto che la condotta incriminabile possa non avere effettivamente rivestito una connotazione disciplinare, dato che l’esercizio del potere L. n. 300 del 1970, ex articolo 7 non e’ un obbligo per il datore di lavoro bensi’ una facolta’ e che e’ “giusta causa” di recesso quella che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto (cfr. Cass. n. 16754/2003, fra le molte).
14. Entrambi i valori in questione non risultano compromessi o lesi in alcun modo nella specie, poiche’ la ricorrente ha potuto (e dovuto), nell’ambito del procedimento penale, svolgere le attivita’ difensive ritenute piu’ opportune nel proprio interesse; ne’ ha potuto maturare un qualche affidamento su di una ipotetica acquiescenza da parte del datore di lavoro, i provvedimenti di sospensione/riammissione adottati da quest’ultimo, in parallelo alla sequenza degli atti del procedimento penale, espressamente ponendo la riserva di compiere una valutazione disciplinare dei fatti in esito alla conclusione del procedimento penale (come poi tempestivamente avvenuto).
15. D’altra parte, il comma 5 dell’articolo 35 cit. prevede che, ove venga data la comunicazione di cui al precedente comma 2 (e cioe’ la comunicazione al dipendente della volonta’ datoriale di rinviare la valutazione sul piano disciplinare alle risultanze del procedimento penale), gli effetti della stessa comunicazione restino immutati, in caso di riammissione in servizio del dipendente: cio’ che, al tempo stesso, assicura chiarezza e coerenza al dettato della norma e costituisce ulteriore momento di tutela dell’affidamento del prestatore di lavoro.
16. Anche il secondo e il terzo motivo non possono trovare accoglimento.
17. Quanto al secondo, se ne deve rilevare l’inammissibilita’, poiche’, per entrambi i fatti che si assumono pacifici, non e’ chiarito, nell’inosservanza del requisito di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, se vi sia stata non contestazione della controparte, nei termini previsti dall’articolo 115 c.p.c., non essendo riportato al riguardo alcun atto difensivo della resistente, quanto meno nei punti o passaggi rilevanti.
18. Si deve peraltro osservare che l’Agenzia, attraverso il richiamo al capo di imputazione con cui la dipendente e’ stata tratta a giudizio, ha fatto propria una ricostruzione fattuale e adottato una linea difensiva che risulta palesemente incompatibile con l’ipotizzata non contestazione delle circostanze indicate.
19. Non e’ dato, pertanto, riscontrare alcuna violazione del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. nella sentenza impugnata, la quale ha posto in evidenza come la contestazione disciplinare, in relazione al fatto addebitato sub 3, trovasse idonea dimostrazione nei contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate, oltre che nella condotta stessa della (OMISSIS), avendo la stessa continuato a intrattenere rapporti cordiali con la persona che l’avrebbe minacciata.
20. A fronte di tali evidenze risulta corretta e adeguatamente motivata la decisione, alla quale e’ pervenuta la Corte di appello, anche sul condivisibile rilievo della mancanza di capitoli di prova e dell’indicazione di testi che potessero offrire i necessari riscontri alla versione difensiva resa in sede disciplinare.
21. Quanto al terzo motivo di ricorso, ne e’ palese l’infondatezza, non configurandosi, ai fini della completezza della motivazione, la necessita’ di una esposizione o trascrizione dei contenuti delle intercettazioni telefoniche, che la sentenza abbia richiamato a sostegno delle proprie conclusioni di merito, allorquando, come nel caso di specie, di essi la parte abbia gia’ acquisito piena conoscenza nella sede del processo penale.
22. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
23. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
24. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 (che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Sez. U n. 4315/2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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