Rito errato: impugnazione segue forma adottata

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31431.

Rito errato: impugnazione segue forma adottata

Massima: Al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento che ha deciso la controversia promossa ai sensi dell’art. 702bis c.p.c. per la liquidazione dei compensi maturati dal legale per prestazioni professionali, assume rilevanza, per il principio della c.d. apparenza e ultrattività del rito, la forma di sentenza od ordinanza adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento. Ne consegue che ove, come nella specie, il giudice di prima istanza abbia consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, il provvedimento conclusivo deve essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato ossia con l’appello.

Ordinanza|6 dicembre 2024| n. 31431. Rito errato: impugnazione segue forma adottata

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Tag/parola chiave: Avvocato e procuratore – Onorari – Procedimento di liquidazione – Sommario procedimento di liquidazione onorari di avvocato – Ricorso ex art. 702bis c.p.c. – Provvedimento conclusivo – Regime impugnatorio – Individuazione – Criterio della forma consapevolmente adottata dal giudice – Fondamento – Fattispecie.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente

Dott. CAVALLINO Linalisa – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. RG 33543-2019 proposto da:

Te.Ro., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EL.DU., presso il suo studio, rappresentato e difeso da se stesso ai sensi dell’art. 86 c.p.c.;

– ricorrente –

contro

Po.Fr., elettivamente domiciliato in ROMA, LA.ET., nello studio degli avv.ti CR.FA., DA.MA. e FA.TA., che lo rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2282/2019 della CORTE DI APPELLO di ROMA, pubblicata il 2/04/2019;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal Consigliere Stefano Oliva.

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FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato il 27.3.2012, l’Avv. Te.Ro. evocava in giudizio Po.Fr. innanzi il Tribunale di Roma, invocandone la condanna al pagamento del compenso dovuto ad esso ricorrente a fronte dell’attività di assistenza e consulenza legale prestata, in materia tributaria, in favore del convenuto.

Nella resistenza di quest’ultimo, il citato Tribunale, dopo aver disposto, con ordinanza del 4.7.2012, il mutamento di rito, da sommario in ordinario, ed esperita l’istruttoria, decideva la causa con sentenza n. 8631/2016, mediante la quale accoglieva solo in parte la domanda del Te.Ro.

Con la sentenza qui impugnata, recante il n. 2282/2019, la Corte di Appello di Roma dichiarava inammissibile il gravame proposto dal Te.Ro. avverso la decisione di prime cure, sul presupposto che alla controversia si applicasse il rito di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e, dunque, che la decisione di primo grado fosse inappellabile.

Ha proposto ricorso per la cassazione di tale pronuncia Te.Ro., affidandosi a due motivi.

Ha resistito con controricorso l’intimato Po.Fr.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di Appello si sarebbe limitata a riportare la massima della sentenza n. 4485 del 2018 delle Sezioni Unite di questa Corte, senza aggiungere alcuna ulteriore considerazione in diritto.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta, invece, la violazione o falsa applicazione degli artt. 339, 703 e 704 c.p.c., 28 della legge n. 794 del 1942 e 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, perché la Corte distrettuale avrebbe dovuto considerare che la causa era stata decisa in primo grado con sentenza, pronunciata dopo il mutamento del rito da sommario in ordinario, e ritenere di conseguenza ammissibile l’appello.

3. Le due censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono fondate.

È pacifico che, dopo il mutamento del rito, da sommario di cognizione in ordinario di cognizione, disposta con ordinanza del 4.7.2012, la causa è stata decisa in prime cure con sentenza.

Sia l’introduzione del giudizio, che l’ordinanza sul mutamento del rito, così come anche la pronuncia di primo grado, sono anteriori alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 4485 del 2018, che, risolvendo una questione ritenuta di massima importanza, ha precisato il rapporto esistente tra giudizio ordinario di cognizione, giudizio sommario di cognizione e giudizio speciale, sommario, previsto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, affermando il principio, sino a quel momento niente affatto che pacifico, secondo cui quest’ultimo rito, speciale, prevale sugli altri, ordinario e sommario, previsti dal codice di procedura civile.

Da quanto precede deriva che, nel momento in cui la decisione di prime cure è stata emessa, l’impugnazione doveva essere regolata secondo il principio della cd. apparenza del rito, ovverosia in base alla regola generale per cui, quando il giudice di prima istanza sceglie consapevolmente un determinato rito, il regime delle impugnazioni avverso la decisione conclusiva del grado è regolato dalle norme applicabili a quello specifico rito, a prescindere dalla correttezza della scelta operata.

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Pur dovendosi, quindi, ribadire che le controversie aventi ad oggetto i compensi dovuti all’avvocato a fronte delle prestazioni professionali da questi rese in favore del proprio cliente sono assoggettate al rito speciale previsto dagli artt. 28 e ss. della legge n. 794 del 1942 e 14 del D.Lgs. n.150 del 2011 anche quando il thema disputandum non si limiti al quantum ma involga pure l’an della pretesa (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, Sentenza n. 4002 del 29/02/2016; conf. Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 5843 del 08/03/2017; nonché, per l’individuazione del rito applicabile, la citata Cass. Sez. U, Sentenza n. 4485 del 23/02/2018; conf. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26778 del 23/10/2018), il fatto che – nel caso specifico – il giudizio fosse stato trattato in concreto, dal Tribunale di Roma, sub specie di procedimento ordinario di cognizione, avrebbe dovuto comportare il necessario assoggettamento della relativa decisione al rimedio impugnatorio previsto da quel rito e, quindi, all’appello.

In argomento, va infatti ribadito che “… al fine di individuare il regime impugnatorio del provvedimento … che ha deciso la controversia, assume rilevanza la forma adottata dal giudice, ove la stessa sia frutto di una consapevole scelta, che può essere anche implicita e desumibile dalle modalità con le quali si è in concreto svolto il relativo procedimento” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 390 del 11/01/2011; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26163 del 12/12/2014; nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 24515 del 5/10/2018). Da ciò consegue che, avendo – nella fattispecie che qui viene in rilievo – il giudice di prima istanza consapevolmente trattato la causa con il rito ordinario di cognizione, dopo aver disposto espressamente il mutamento di quello originariamente prescelto dal ricorrente, il provvedimento conclusivo emesso dal Tribunale non poteva che essere impugnato con il rimedio previsto dal rito erroneamente adottato, ovverosia con l’appello, in ossequio ai principi dell’apparenza e dell’ultrattività del rito (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 210 dell’8/01/2019, nonché Cass. Sez. 2, Sentenza n. 30850 del 26/11/2019).

La Corte laziale ha, dunque, errato nel dichiarare inammissibile l’appello che l’odierno ricorrente aveva proposto in applicazione delle norme regolatrici dell’impugnazione delle sentenze emesse secondo il rito ordinario di cognizione.

Da quanto precede discende l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che dovrà – sul presupposto dell’ammissibilità dell’appello – esaminare nel merito il gravame proposto dall’Avv. Te.Ro. avverso la decisione di primo grado, regolando anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

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P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 3 dicembre 2024.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2024.

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