Corte di Cassazione, sezione sesta lavoro, Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27194

La massima estrapolata:

In materia tributaria, la riscossione delle cartelle esattoriali è assoggettata al termine di prescrizione quinquennale ove previsto, laddove lo spirare del termine per l’impugnazione realizza l’effetto della cristallizzazione ovvero irretrattabilità del credito non già alcuna automatica conversione del termine prescrizionale in quello ordinario decennale ex art. 2953 c.c.

Ordinanza 26 ottobre 2018, n. 27194

Data udienza 18 luglio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere

Dott. SPENA Francesca – Consigliere

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere

Dott. DE MARINIS Nicola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2635/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS) SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4083/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

RILEVATO

che:
1. la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa citta’ che aveva rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso due intimazioni di pagamento aventi ad oggetto contributi Inps omessi per gli anni 2007 e 2008. La Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva, argomentava che le cartelle di pagamento sottese alle intimazioni erano state notificate il 20.4.2009 e il 21.4.2009 e non avevano costituito oggetto di opposizione, sicche’ il debito si era stabilizzato ed era soggetto a prescrizione decennale, che nel caso non era decorsa.
2. Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui non hanno opposto attivita’ difensiva l’Inps ed (OMISSIS) s.p.a..

CONSIDERATO

che:
1. come primo motivo, il ricorrente contesta la soluzione adottata dalla Corte territoriale per la ritenuta violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, articolo 3, commi 9 e 10 e degli articoli 2953 e 2946 c.c..
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il potere di riscossione coattiva dei contributi resta assoggettato alla prescrizione quinquennale, anche nel caso di cartelle esattoriali non impugnate;
2. come secondo motivo, dopo aver riferito che il Tribunale aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva di (OMISSIS) s.p.a. e che tale capo di sentenza era stato fatto oggetto di gravame, lamenta che non vi sia stata alcuna pronuncia da parte della Corte d’appello in merito, pur essendo il decorso del termine prescrizionale imputabile al concessionario;
3. come terzo motivo, lamenta di essere stato condannato al pagamento delle spese di lite, senza alcuna considerazione della particolare importanza della questione trattata, decisa solo nel 2016 dalle Sezioni Unite (sentenza n. 23397).
4. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 23397 del 17/11/2016 che, con riferimento a tutti gli atti – comunque denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ha chiarito che la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irretrattabilita’ del credito, ma non determina anche l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’articolo 2953 c.c.. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) piu’ breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’articolo 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, la soluzione adottata dalla Corte territoriale su tale aspetto non risulta corretta e conforme a diritto, al che consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione con rinvio al giudice di merito, per un nuovo esame che ne tenga conto.
2. Il secondo motivo, che attiene alla legittimazione passiva di (OMISSIS), non e’ stato oggetto di pronuncia da parte della Corte territoriale, che ha operato l’assorbimento improprio in virtu’ del principio della c.d. ragione piu’ liquida. Tale questione potra’ quindi essere riproposta in sede di rinvio.
3. Resta assorbito l’esame del terzo motivo.
4. Al giudice designato competera’ anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione della spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Avv. Renato D’Isa

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