Illeciti civili, ai sensi dell’art. 5, n. 3, Reg. Ce n. 44/2001 e giurisdizione

Corte di Cassazione, sezione unite civili, Ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27164

La massima estrapolata:

In materia di illeciti civili dolosi o colposi, ai sensi dell’art. 5, n. 3, Reg. Ce n. 44/2001, la giurisdizione si determina sulla base del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto, cioè il luogo in cui il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi. Pertanto in caso di interferenza da parte di una emittente radiofonica straniera con il segnale di irradiazione di onde elettromagnetiche da parte di un impianto radiofonico italiano, è il giudice italiano ad avere giurisdizione dato che l’interferenza dannosa si produce in Italia.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 27164

Data udienza 11 settembre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14057-2016 proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.A.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 30/11/2015.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2018 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale CAPASSO LUCIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS) per delega degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) e (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.- La (OMISSIS), emittente radiofonica italiana operante in ambito locale, con sede a Trieste, ha ottenuto dal Tribunale di Trieste tutela cautelare e, nel successivo giudizio di merito, la condanna della (OMISSIS), emittente slovena con sede in (OMISSIS), al risarcimento dei danni, in conseguenza di indebite interferenze radiofoniche provenienti da un impianto di quest’ultima sito in (OMISSIS), integranti molestia, spoglio e concorrenza sleale, che pregiudicavano e in alcune zone annullavano la ricezione dei programmi nel bacino di utenza di riferimento dell’attrice.
2.- La Corte d’appello di Trieste, con sentenza del 30 novembre 2015, ha rigettato il gravame della (OMISSIS) e, in particolare, i motivi riguardanti sia il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore del giudice straniero, per le ragioni indicate in altra sentenza della medesima Corte, la quale aveva evidenziato la necessita’ di avere riguardo al luogo ove era avvenuta la lesione del diritto della vittima, a norma dell’articolo 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, sia la prova delle interferenze e della loro imputabilita’ alla convenuta; ha giudicato irrilevanti questioni estranee all’ambito privatistico del rapporto dedotto in causa, come quelle relative al possesso da parte delle due emittenti di titoli abilitativi rilasciati dalle rispettive autorita’ nazionali (concernenti frequenze diverse, (OMISSIS), (OMISSIS)) e alla cooperazione tra gli Stati nella regolamentazione delle frequenze radio transfrontaliere, riguardando la controversia la tutela del possesso di frequenza radio “da tempo e con anteriorita’” utilizzata dall’attrice; infine ha rigettato il motivo riguardante la denunciata assenza di una situazione di concorrenzialita’ tra le due emittenti, invece configurabile in concreto.
3.- Avverso questa sentenza la (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, cui si e’ opposta la (OMISSIS) con controricorso e memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato il difetto di giurisdizione dei giudici italiani, i quali si sarebbero attribuiti poteri giurisdizionali di cui erano sforniti, avendo pronunciato sentenza nei confronti di una societa’ straniera fuori dei casi previsti dalla legge, in luogo del giudice competente che era quello della (OMISSIS) (a (OMISSIS)) ove era localizzato l’impianto che emetteva le onde che si assumevano disturbatrici, a norma dell’articolo 2, comma 1 e articolo 5, n. 3, del citato Regolamento CE n. 44 del 2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (sostituiti, con decorrenza 10 gennaio 2015, dall’articolo 4, comma 1 e articolo 7, n. 2, del Regolamento UE n. 1215/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012) e dell’articolo 21 c.p.c., con riferimento al luogo ove era avvenuto il fatto denunciato con l’azione possessoria e di danno temuto.
1.1.- Il motivo e’ infondato.
Si premette, in punto di fatto, che (OMISSIS) legittimamente trasmette dall’impianto sloveno su una frequenza ((OMISSIS)) diversa da quella di (OMISSIS) ((OMISSIS)) e che l’illiceita’ di quella trasmissione si e’ realizzata in Italia, a causa della sua interferenza con il segnale di irradiazione di onde elettromagnetiche dall’impianto italiano legittimamente appartenente a (OMISSIS).
Pertanto, il luogo dell'”evento dannoso” e’ da individuare in quello dell’impianto di quest’ultima in Italia (a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS)), ai sensi dell’articolo 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 (e gia’ dell’articolo 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con L. 21 giugno 1971, n. 804), ivi essendosi verificata la “lesione del diritto della vittima, senza avere riguardo al luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future di tale lesione” (Cass. SS.UU. n. 8571/2015, n. 8076/2012, n. 28811/2011, n. 6499/1995).
Il luogo in cui e’ collocato l’impianto della (OMISSIS) in (OMISSIS), non essendo quello in cui si e’ verificato nemmeno il “danno iniziale” della fattispecie illecita (nel senso elaborato da Cass. SU n. 9533/1996, 8571/2015, 8145/1998; Corte giust. UE 16 luglio 2009, C-189/08), non e’ idoneo a giustificare il radicamento della giurisdizione slovena.
La Corte di giustizia UE ha precisato che la nozione di “luogo in cui l’evento dannoso e’ avvenuto” si riferisce al luogo in cui e’ sorto il danno, nozione quest’ultima da intendere come indicativa del luogo in cui il fatto causale, che genera la responsabilita’ da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne e’ la vittima immediata (Corte giust. UE, 11 gennaio 1990, C-220/88, con riferimento all’articolo 5, n. 3, della Convenzione 27 settembre 1968), dovendosi avere riguardo non solo al “luogo dell’evento generatore del danno”, ma anche al “luogo in cui l’evento di danno e’ intervenuto” (Corte giust. UE 16 luglio 2009, C-189/08).
Questa soluzione e’ coerente sia con l’articolo 6 del Regolamento CE n. 864/2017, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’Il luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (vigente dall’il gennaio 2009) che, in tema di concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza, ha individuato la legge applicabile in “quella del paese sui cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori”, sia con la L. 31 maggio 1995, n. 219, articolo 51, comma 1, che prevede che il possesso dei beni mobili e immobili sia regolato dalla legge dello Stato in cui il bene si trova, nella specie individuabile nel luogo ove e’ collocato l’impianto di radiodiffusione di (OMISSIS), anche ai fini della tutela possessoria.
Correttamente, quindi, i giudici triestini, essendo forniti di giurisdizione, hanno deciso la causa nel merito.
2.- Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della normativa internazionale relativa alle procedure di coordinamento delle frequenze radio transfrontaliere, la ricorrente sostiene che le proprie trasmissioni radiofoniche sulla frequenza (OMISSIS) dalla postazione slovena sarebbero legittime in quanto autorizzate da un provvedimento dell’autorita’ amministrativa slovena (APEK-AKOS), emesso in conformita’ ad un accordo internazionale siglato a Ginevra il 7 dicembre 1984, del quale erano parti l’Italia e la (OMISSIS), e di una preliminare richiesta di parere alla competente autorita’ italiana che aveva rilasciato il nulla-osta (a condizione di apportare alcune modifiche all’impianto trasmittente); non altrettanto potrebbe dirsi delle trasmissioni di (OMISSIS) sulla frequenza (OMISSIS) dalla postazione italiana di (OMISSIS); infatti l’Italia sarebbe inadempiente all’obbligo internazionale di comunicare le frequenze utilizzate sul proprio territorio e di iscriverle nel piano previsto nel citato accordo di Ginevra (nell’apposito registro IFRB) e cio’ renderebbe le emittenti italiane non autorizzate nei conflitti transfrontalieri; inoltre la sentenza impugnata avrebbe erroneamente applicato il principio del preuso, invece irrilevante nella specie, trattandosi di emittenti operanti su frequenze radio diverse e in Paesi diversi; in conclusione, il giudice italiano non potrebbe intervenire, senza violare la sovranita’ territoriale di altro Stato, nella gestione di frequenze radio amministrate dall’autorita’ slovena.
2.1.- Il motivo e’ in parte inammissibile, poiche’ non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha inibito a (OMISSIS) di interferire in una frequenza spettante ad altra emittente radiofonica, in violazione (anche) del Decreto Legislativo 31 luglio 2005, n. 177, articolo 42, leff. f, secondo cui i soggetti che svolgono attivita’ di radiodiffusione sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate e, in particolare, ad “assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze”. Non e’ in discussione il legittimo e indisturbato uso della frequenza (OMISSIS) da parte di (OMISSIS), ma l’interferenza che, in conseguenza di tale uso, essa ha operato sulla frequenza, di cui (OMISSIS) non rivendica la titolarita’, legittimamente spettante a (OMISSIS).
L’ulteriore contestazione rivolta a quest’ultima di trasmettere illegittimamente si risolve, da un lato, in una impropria critica dell’apprezzamento di fatto con il quale i giudici di merito hanno incidentalmente accertato la legittima titolarita’ della frequenza utilizzata da (OMISSIS), sulla base di un provvedimento autorizzatorio dell’autorita’ italiana; dall’altro, si pone infondatamente in contrasto con il condivisibile principio secondo cui il titolare di impianto di trasmissioni radiotelevisive via etere in ambito locale che utilizzi di fatto e con preuso, anche in mancanza dell’autorizzazione amministrativa, una certa banda di frequenza, e’ portatore di posizioni giuridiche soggettive tutelabili in sede possessoria e petitoria nei confronti di altri emittenti che, trovandosi nella stessa condizione e anche se titolari di concessione, interferiscano sulla stessa frequenza (Cass., sez. 2, n. 20610/2017; sez. 1, n. 15361/2015; S.U. n. 17243/2012). E’ anche noto che la presenza di un titolo amministrativo non fa venire meno l’intenzione di attentare all’altrui possesso e non esclude quindi l’operativita’ della tutela reintegratoria (Cass., sez. 2, n. 13218/2005; S.U. n. 5113/1995).
3.- Con il terzo motivo e’ denunciata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2598 c.c. per assenza di concorrenzialita’ tra le due emittenti, le quali opererebbero in ambiti territoriali diversi e non avrebbero una clientela comune, sicche’ la condotta di (OMISSIS) sarebbe insuscettibile di arrecare pregiudizi all’emittente italiana.
3.1- Il motivo e’ inammissibile, limitandosi a contrapporre all’accertamento di fatto operato dai giudici di merito – i quali hanno ritenuto configurabile in concreto la concorrenzialita’, avendo seppur parzialmente i medesimi destinatari potenziali – una diversa interpretazione del rapporto tra le due emittenti in termini piu’ confacenti all’interesse processuale della ricorrente, senza svolgere censure specifiche e adeguate, a norma dell’articolo 366 c.p.c., nn. 4 e 6.
4.- In conclusione, il ricorso e’ rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice italiano; condanna la ricorrente alle spese del giudizio, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.
E’ dovuto, come per legge, il raddoppio del contributo a carico della ricorrente.

Avv. Renato D’Isa

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