Ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 comma 1 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15499.

La massima estrapolata:

Ai fini del ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 362 comma 1 c.p.c., avverso le decisioni del giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione e dunque sotto il profilo dell’accertamento dell’eventuale sconfinamento dai limiti esterni della propria giurisdizione, ovvero dell’esistenza di vizi riguardanti l’essenza di tale funzione giurisdizionale, non assume rilievo la prospettata violazione dell’art. 395 c.p.c., vertendosi in tale ipotesi in un mero error in procedendo, poiché il cattivo esercizio da parte del giudice speciale del potere giurisdizionale a lui riservato attiene all’esplicazione interna dei poteri che gli sono riconosciuti dalla legge.

Ordinanza 7 giugno 2019, n. 15499

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di Sez.

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente di Sez.

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente di Sez.

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Presidente di Sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez.

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 14479-2016 proposto da:
(OMISSIS) S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS) che si costituisce anche in proprio, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
REGIONE UMBRIA, in persona del Presidente pro tempore della Giunta Regionale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO INNOVAZIONE IN AGRICOLA ARUSIA;
– intimata –
avverso le sentenze nn. 2333/2015 depositata l’11/05/2015 e la n. 1314/2016 depositata l’1/04/2016, entrambe del CONSIGLIO DI STATO.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2018 dal Presidente PIETRO CAMPANILE.

FATTI DI CAUSA

1. L’Azienda agricola (OMISSIS) s. s. e il sig. (OMISSIS) impugnavano avanti al TAR dell’Umbria, nei confronti dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Innovazione in Agricola (ARUSIA) la determinazione dirigenziale n. 429 del 12 luglio 2002, con la quale erano state escluse dal programma agroambientale della regione Umbria le domande relative agli aiuti per la riduzione dei concimi e dei fitofarmaci previsti dal regolamento CE n. 2078 del 1992.
2. Con sentenza n. 126 del 2014 il TAR adito, previo rigetto dell’eccezione di difetto di giurisdizione in favore in favore dell’A.G.O. formulata dall’ente convenuto con l’adesione della controparte, riteneva fondato il provvedimento impugnato, in assenza della produzione della documentazione inerente alla registrazione del contratto di affitto del terreno.
3. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 2333 depositata in data 11 maggio 2015, respingeva l’appello proposto dall’Azienda Agricola e dal (OMISSIS), rilevando, per quanto qui interessa, l’inammissibilita’ dell’eccezione inerente al difetto di giurisdizione, ritenuta non sollevabile in appello dalla parte che in primo grado aveva adito proprio quel giudice.
4. La stessa sentenza veniva poi impugnata per revocazione dai suddetti ricorrenti: il relativo ricorso veniva dichiarato inammissibile dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1314 del 2016.
5. La societa’ (OMISSIS) e il (OMISSIS), con unico ricorso hanno impugnato le suddette decisioni del Consiglio di Stato, deducendo quattro motivi avverso quella n. 2333 del 2015, ed una sola censura nei confronti della sentenza che ha pronunciato sul ricorso per revocazione.
6. La Regione Umbria resiste con controricorso.
7. Il ricorso per cassazione e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 37 c.p.c. e articolo 9 cod. proc. amm., rilevandosi che nella specie, in assenza di alcuna possibilita’, in capo alla pubblica amministrazione, di operare valutazioni di natura discrezionale, avrebbe dovuto affermarsi la competenza giurisdizionale del giudice ordinario;
1.1. Con il secondo mezzo si denuncia la violazione dell’articolo 9 cod. proc. amm., sostenendosi l’erroneita’ dell’affermazione secondo cui non avrebbe potuto eccepire il difetto di giurisdizione la parte che vi aveva dato luogo, agendo in primo grado mediante la scelta proprio di quel giudice.
1.2. La terza censura prospetta un eccesso di potere giurisdizionale, mediante la violazione dei principi fondamentali del processo amministrativo.
1.3. Il quarto motivo attiene alla violazione degli att. 3, 11 e 113 Cost..
1.4. Con l’unica censura proposta avverso la decisione che ha definito il giudizio sulla proposta revocazione si sostiene la violazione, da parte del giudice amministrativo, dell’articolo 395 c.p.c., per aver disatteso l’eccezione fondata sull’esistenza di un precedente giudicato fra le stesse parti, nel senso dell’affermazione, in analoga vicenda, della giurisdizione del giudice ordinario.
2. Assume rilievo preliminare l’esame dell’eccezione di inammissibilita’ del ricorso per decadenza dall’impugnazione, sollevata dalla Regione Umbria e, comunque, rilevabile d’ufficio.
L’eccezione e’ fondata.
Deve infatti rilevarsi, quanto alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2333, che la stessa e’ stata pubblicata in data 11 maggio 2015: essa, pertanto, non essendo stata notificata, avrebbe dovuto essere impugnata per cassazione nel termine lungo di sei mesi, di cui all’articolo 92, comma 3, cod. proc. amm., mentre il ricorso per cassazione e’ stato avviato alla notifica soltanto il 6 giugno 2016, quando il termine di sei mesi era da tempo decorso.
2.1. Come gia’ affermato da questa Corte (Cass., 12 ottobre 2017, n. 23991; Cass., 1 settembre 2015, n. 17377), non rileva che il giudizio di primo grado dinanzi al TAR sia stato proposto anteriormente al 16 settembre 2010, data di entrata in vigore del codice del processo amministrativo, giacche’ l’articolo 2 dell’allegato 3 allo stesso codice, recante le disposizioni transitorie, prevede l’ultrattivita’ della disciplina previgente – e quindi del termine lungo di un anno per proporre ricorso per Cassazione, esclusivamente “per i termini che sono in corso alla data di entrata in vigore del codice”, mentre nella specie la previsione del citato articolo 92, comma 3, era gia’ entrata in vigore anteriormente al deposito della sentenza del Consiglio di Stato oggetto di impugnazione.
2.2. Tale interpretazione trova riscontro anche nella costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base alla quale l’articolo 2 dell’allegato 3 del codice del processo amministrativo, il quale con norma transitoria dispone che per i termini in corso alla data di entrata in vigore del codice stesso continuano ad operare le norme previgenti, non trova applicazione ai casi in cui il mutamento del termine – come quello c.d. “lungo” per proporre appello – sia gia’ entrato in vigore anteriormente al deposito della sentenza impugnata. (v. Cons. Stato, nn. 4055/13, 6646/12 e 5793/11).
2.3. Vale bene ricordare che questa Corte ha esaminato in maniera esaustiva, ritenendoli infondati, i rilievi mossi alla suddetta disciplina, sia con riferimento alla congruita’ del termine di mesi sei per la proposizione dell’impugnazione, con conseguente insussistenza della denunciata violazione dell’articolo 6 CEDU sotto il profilo della compressione del diritto di difesa, sia in relazione a un ipotizzato eccesso di delega, sia, infine, in relazione alla disparita’ di trattamento rispetto alle impugnazioni civili. Quanto a quest’ultimo profilo, va osservato che, com’e’ noto, la L. n. 69 del 2009, articolo 58, ha previsto l’applicazione delle modifiche al codice di procedura civile – tra cui la riduzione a sei mesi del termine lungo per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 327 c.p.c., novellato dalla citata L. n. 69 del 2009, articolo 46, comma 17 – ai soli giudizi instaurati a partire dal 4 luglio 2009: la necessita’ di applicare la specifica disciplina del giudizio amministrativo scaturisce dall’abolizione del previgente richiamo alle norme del processo civile, in quanto compatibili e, avuto riguardo alla facolta’ in capo al legislatore di disciplinare in maniera distinta due procedimenti aventi diversa natura non comporta alcuna lesione del principio di uguaglianza. Mette altresi’ conto di evidenziare che la richiamata disposizione transitoria del processo amministrativo, non essendo applicabile in pendenza dei termini per impugnare, ma solo alle sentenze pubblicate dopo la sua entrata in vigore, all’evidenza non lede il principio dell’affidamento (Cass., 22 febbraio 2017, n. 4636).
3. Del pari inammissibile e’ il ricorso avverso la sentenza n. 1314, emessa all’esito del giudizio per revocazione e depositata in data 1 aprile 2016.
3.1. Queste Sezioni unite hanno gia’ affermato che e’ inammissibile il ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’articolo 362 c.p.c. e articolo 111 Cost., con il quale si censura la valutazione delle condizioni di ammissibilita’ dell’istanza di revocazione da parte del Consiglio di Stato, giacche’ con esso non viene posta una questione di sussistenza o meno del potere giurisdizionale di operare detta valutazione e, dunque, dedotta una violazione dei limiti esterni alla giurisdizione del giudice amministrativo, rispetto alla quale soltanto e’ consentito ricorrere in sede di legittimita’ in base alle anzidette norme (Cass., Sez. U, 27 gennaio 2016, n. 1520; Cass., Sez. U, 8 aprile 2008, n. 9150).
In realta’ con il motivo in esame, prospettandosi la violazione dell’articolo 395 c.p.c., viene denunciato un mero error in procedendo, che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, non rileva ai fini del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 362 c.p.c., comma 1, in quanto il cattivo esercizio, da parte del giudice speciale, del potere giurisdizionale a lui riservato attiene all’esplicazione interna delle attribuzioni conferitegli dalla legge (Cass., Sez. U, 10 giugno 2013, n. 14503; Cass., Sez. U, 3 luglio 2012, n. 11075; Cass., Sez. U, 8 aprile 2010, n. 8325).
4. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
5. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente Regione Umbria, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 6.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge. Doppio contributo.

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