L’esimente dello stato di necessità

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 3 maggio 2019, n. 18329.

La massima estrapolata:

L’esimente dello stato di necessità postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non può quindi applicarsi a reati asseritamente causati da uno stato di bisogno economico, qualora a esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti. Dunque lo stato d’indigenza non è di per sé idoneo a configurare la scriminante in questione, non presentando quegli elementi di attualità e inevitabilità del pericolo e atteso che alle persone che si trovano in tale stato è consentito di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali per mezzo degli istituti di assistenza sociale (nella specie, relativa a furto di energia elettrica, la Corte ha ritenuto correttamente motivato il diniego dello stato di necessità, per non essere stata ritenuta provata la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, potendo unicamente inferirsi dalle allegazioni difensive una situazione di difficoltà economica dell’imputato, non rilevante ai fini della scriminante).

Sentenza 3 maggio 2019, n. 18329

Data udienza 18 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. DI SALVO Emanuele – rel. Consigliere

Dott. SERRAO Eugenia – Consigliere

Dott. BRUNO Maria Rosaria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/03/2018 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EMANUELE DI SALVO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) del foro di REGGIO CALABRIA difensore di (OMISSIS), l’avvocato (OMISSIS) dello stesso foro, come da delega orale, che si riporta ai motivi.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale e’ stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., n. 2.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, poiche’ non sussiste l’aggravante della violenza sulle cose, in quanto non vi e’ stata manomissione del contatore, che era stato precedentemente rimosso da personale Enel, e l’allaccio e’ avvenuto semplicemente attraverso l’appoggio ai cavi elettrici della rete di distribuzione. E’ pertanto ravvisabile esclusivamente il reato di furto semplice, improcedibile per mancanza di querela, non essendo ravvisabile nemmeno l’aggravante del mezzo fraudolento, attesa l’evidenza della condotta illecita, posta in essere in modo ben visibile.
2.1. Anche la qualificazione giuridica del fatto e’ inesatta, non essendovi prova dell’effettivo utilizzo dell’energia elettrica e potendosi percio’ ravvisare l’ipotesi tentata. E’ anche prefigurabile una qualificaZione giuridica ex articolo 626 c.p..
2.2. La motivazione della sentenza impugnata e’ carente anche per quanto attiene alla ravvisabilita’ dello stato di necessita’ dell’imputato, che ha dimostrato il proprio stato di indigenza, essendo egli disoccupato ed avendo dichiarato nell’anno 2015 un reddito complessivo di Euro 4.227,00, derivante esclusivamente da un contratto di solidarieta’ a tempo determinato. La somma richiestagli da Enel per il riallaccio della fornitura interrotta era di Euro 15.000 e, attesa la scarsita’ delle risorse del ricorrente, non era possibile neanche una rateizzazione. Dunque, il ricorrente e’ stato mosso da un grave e urgente bisogno di fronteggiare le piu’ elementari necessita’ di vita.
2.3. Priva di adeguata motivazione e’, infine, la quantificazione della pena cosi’ come il diniego di prevalenza delle generiche, nonostante l’immediato pentimento dell’imputato e il senso di colpa provato per il proprio comportamento, oltre al documentato stato di indigenza.
Il ricorrente chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Invero, e’ consolidato principio di diritto quello per cui la realizzazione di un allaccio abusivo mediante collegamento diretto alla rete elettrica da cui consegua la sottrazione di energia all’ente fornitore, e cioe’ all’Enel, comporta un necessario uso della violenza sulle cose, funzionalmente alla manomissione dell’impianto (ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 27445 del 04/06/2008, Randazzo, Rv. 240888; Sez. 4, n. 23660 del 23/11/2012, Rv. 256190). I giudici di merito hanno, pertanto, correttamente ravvisato nella specie la sussistenza dell’aggravante in disamina.
2. Anche il secondo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Il giudice a quo ha, infatti, evidenziato che, al momento del sopralluogo da parte dei Carabinieri e del successivo intervento dei verificatori Enel, l’abitazione dell’imputato e il locale sito al pian terreno del medesimo stabile (adibito a laboratorio) risultavano alimentati da un impianto di illuminazione, pur in assenza di una regolare utenza elettrica. Circostanza questa che dimostra l’effettivo utilizzo, da parte dell’imputato, dell’energia elettrica, con conseguente impossibilita’ di qualificare il fatto come tentativo.
Per quanto attiene alla prospettata qualificazione giuridica ex articolo 626 c.p., la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come la riconosciuta sussistenza dell’aggravante ex articolo 625 c.p., n. 2 precluda la configurabilita’ del delitto di cui all’articolo 626 c.p., secondo quanto previsto dal comma 2 della stessa disposizione.
3. Manifestamente infondato risulta anche il terzo motivo di ricorso. I giudici del merito hanno, anche sotto tale profilo, fornito adeguata motivazione circa l’assenza degli elementi rilevanti ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessita’. E’, infatti, da richiamare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’esimente dello stato di necessita’ postula il pericolo attuale di un danno grave alla persona, non scongiurabile se non attraverso l’atto penalmente illecito, e non puo’ quindi applicarsi a reati asseritamente causati da uno stato di bisogno economico, qualora ad esso possa comunque ovviarsi attraverso comportamenti non penalmente rilevanti (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 35590 del 11/05/2016, Rv.267640). Dunque lo stato d’indigenza non e’ di per se’ idoneo a configurare la scriminante in questione, non presentando quegli elementi di attualita’ e inevitabilita’ del pericolo e atteso che alle persone che si trovano in tale stato e’ consentito di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni essenziali per mezzo degli istituti di assistenza sociale (Cass., Sez. 5, n. 3967 del 13/07/2015, Rv. 265888). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logico-giuridici, non ha ritenuto provata la sussistenza di un pericolo attuale di danno grave alla persona, potendo unicamente inferirsi dalle allegazioni difensive una situazione di difficolta’ economica dell’imputato, irrilevante ai fini in disamina.
5. La doglianza formulata con l’ultimo motivo di ricorso non puo’ trovare ingresso in questa sede. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono, infatti, insindacabili in cassazione ove siano sorrette da congrua motivazione. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata, che si salda con quella di primo grado, costituendo un complessivo corpo argomentativo (Cass., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), e’ senz’altro da ritenersi adeguata. La Corte territoriale ha infatti sottolineato l’assenza di elementi di spessore tale da consentire di pervenire ad un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti gia’ concesse in regime di equivalenza, in considerazione anche delle precedenti denunce per lo stesso reato e dell’equilibrata dosimetria della pena effettuata dal giudice di prime cure, il quale aveva anche escluso l’aumento di pena per la recidiva.
6. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila, determinata secondo equita’, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

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