Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 giugno 2020, n. 16982.
Massima estrapolata:
Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (punito con la reclusione fino a due anni dall’articolo 483 del Codice penale) la condotta del venditore (o del donante) di un contratto di compravendita o di donazione immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante «la conformità dell’immobile oggetto di alienazione alle caratteristiche previste dalla concessione» rilasciata per la sua edificazione.
Sentenza 4 giugno 2020, n. 16982
Data udienza 18 febbraio 2020
Tag – parola chiave: Falso ideologico in atto pubblico – Dichiarazione falsa fatta al notaio – Contratto di compravendita immobiliare – Conformità dell’immobile alla concessione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente
Dott. CATENA Rossella – Consigliere
Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere
Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/03/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, avv. (OMISSIS), che insiste nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto emessa il 5.12.2016 con cui (OMISSIS) e’ stato condannato alla pena di un anno di reclusione in relazione al reato di falso in dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ (articolo 483 c.p.), per aver affermato falsamente, nell’atto di donazione per notaio (OMISSIS), di cui faceva parte la dichiarazione sostitutiva predetta, che i lavori di costruzione del rustico oggetto del negozio (donato ai suoi genitori) erano stati eseguiti giusta concessione edilizia n. (OMISSIS) del comune di (OMISSIS), omettendo di dichiarare che l’atto concessorio, al momento della dichiarazione, era decaduto ed il relativo immobile era stato oggetto di ordinanza di demolizione.
In primo grado l’imputato e altri coimputati sono stati assolti dal reato di abuso di ufficio, nonche’, nei loro confronti, e’ stato dichiarato non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati edilizi e della normativa antisismica pure contestati.
2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l’imputato, tramite i difensori, avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), deducendo due motivi.
2.1. Con il primo argomento, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto all’applicazione degli articoli 483 e 479 c.p..
Nell’atto di donazione oggetto della contestazione di reato, se non vi era riferimento alla decadenza della concessione edilizia, tuttavia era stata fatta espressa menzione della pendenza di due ricorsi al TAR di Catania, sicche’ era evidente che vi fosse qualche contestazione giudiziaria in corso nei riguardi del cespite immobiliare oggetto di donazione.
Peraltro, le due parti della donazione erano in rapporto di parentela figlio-genitori, sicche’ e’ evidente che alcun dolo del reato di falso ideologico del privato in atto pubblico puo’ ritenersi sussistente, vista la completa conoscenza della vicenda controversa avente ad oggetto il bene, comune alle parti della donazione.
Inoltre, successivamente alla donazione l’imputato ha ottenuto la concessione in sanatoria, che, dunque, non e’ stata rigettata come affermato dalla sentenza impugnata, sicche’, al momento della dichiarazione, non vi era alcuna volonta’ di dichiarare circostanze non veritiere.
2.2. Si deduce, con il secondo argomento difensivo, vizio di omessa motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la specifica censura del ricorrente in sede di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non e’ inammissibile ne’ tardivo, sicche’ il reato deve ritenersi prescritto, essendo decorso, successivamente alla sentenza della Corte d’Appello, alla data del 27.6.2018, il termine per la sua estinzione.
2. In particolare, il primo motivo non risulta manifestamente infondato ne’ per altre ragioni inammissibile, in quanto effettivamente la giurisprudenza di legittimita’ ha affinato la sua elaborazione con alcune pronunce in merito per sostenere che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta della parte di un contratto di compravendita immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformita’ dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate (Sez. 5, n. 5178 del 12/12/2017, dep. 2018, Ostuni, Rv. 272443; Sez. 5, n. 11628 del 30/11/2011, dep. 2012, Pannarale, Rv. 252298), ma non vi e’ dubbio che il dolo nella specie deve essere attentamente esplorato, come sostenuto dalla difesa, alla luce delle circostanze di fatto della dichiarazione inserita nell’atto notarile.
3. Non emergono, peraltro, alla luce della sentenza impugnata, elementi che debbano comportare, ex articolo 129 c.p.p., comma 2, il proscioglimento nel merito della ricorrente, che prevarrebbe sulla dichiarazione di estinzione del reato.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimita’, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi’ che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di constatazione e di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274).
Nel caso di specie, il primo motivo di ricorso proposto, e gia’ prima indicato come non inammissibile, non evidenzia elementi di per se’ stessi direttamente indicativi della insussistenza del reato addebitato, ma piuttosto tali da determinare un rigetto del ricorso ovvero un annullamento con rinvio della sentenza impugnata, rinvio nella specie inibito, poiche’, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244275).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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