La verità di quanto espresso dal testimone è alla base dell’esimente della diffamazione agita nell’adempimento di un dovere

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 giugno 2020, n. 16986.

Massima estrapolata:

La verità di quanto espresso dal testimone è alla base dell’esimente della diffamazione agita nell’adempimento di un dovere. Infatti, se si appura che il testimone ha mentito, venendo meno al dovere di dire la verità, la causa di non punibilità non scatta determinando l’irrilevanza penale delle affermazioni diffamatorie.

Sentenza 4 giugno 2020, n. 16986

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Reato di diffamazione – Prescrizione – Verità di quanto espresso dal testimone – Fondamento dell’esimente della diffamazione agita nell’adempimento di un dovere – Valutazione delle dichiarazioni testimoniali – Necessità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/07/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 12.7.2016, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per essere il reato di tentata violenza privata (capo a) estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena inflittagli per il residuo reato di diffamazione ai danni di (OMISSIS) in un mese di reclusione, pena condizionalmente sospesa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo due motivi distinti.
2.1. Il primo argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione mancante quanto alla potenzialita’ diffamatoria delle affermazioni attribuite all’imputato ed alla loro corrispondenza o meno al vero.
Ed invece la giurisprudenza di legittimita’ ha stabilito che una dichiarazione rilasciata nell’ambito di una testimonianza in un processo, se vera, non puo’ configurare il reato di diffamazione (Sez. 5, n. 54938 del 11/7/2016).
Inoltre, vi e’ stata omessa motivazione quanto alla richiesta di concedere l’attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 2, non potendo soccorrere in tal senso le ragioni sulla base delle quali si e’ ritenuto di negare al ricorrente il beneficio delle circostanze attenuanti generiche.
2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all’articolo 129 c.p.p. per mancata declaratoria di estinzione anche del reato di diffamazione, commesso in data (OMISSIS), gia’ prescritto alla data della pronuncia d’appello.
Le Sezioni Unite, con la sentenza Ricci del 2014, hanno chiarito che il ricorso puo’ limitarsi a dedurre la prescrizione intervenuta prima della sentenza d’appello e, in tal caso, deve essere rilevata l’estinzione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il reato e’ estinto per prescrizione intervenuta in epoca successiva alla sentenza d’appello, calcolati i periodi di sospensione (pari a 395 giorni cumulatisi nei giudizi di merito cui deve essere aggiunto un ultimo periodo dal 14 marzo 2018, in cui vi e’ stata astensione dei difensori, alla data dell’udienza in cui e’ stata assunta la decisione).
La prescrizione e’ rilevabile in ogni caso da parte del Collegio, stante la non inammissibilita’ del ricorso nel resto (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, De Luca, Rv. 217266; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, dep. 1995, Cresci, Rv. 199903; cfr. anche, in motivazione, Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/3/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 33542 del 27/6/2001, Cavalera, Rv. 219531).
Tale constatazione determina che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio agli effetti penali.
2. Tuttavia, le ragioni difensive, in parte fondate, impongono che, oltre alla declaratoria di estinzione del reato agli effetti penali, venga anche disposto l’annullamento con rinvio agli effetti civili.
2.1. Deve premettersi una breve sintesi di quanto emerge dai provvedimenti di merito. La condotta delittuosa residua ascritta all’imputato – e cioe’ la diffamazione ai danni di (OMISSIS) – consta di alcune espressioni offensive pronunciate nel corso dell’audizione svoltasi dinanzi al Tribunale per i Minorenni, con le quali egli accusava la persona offesa di essere una “sciagura” e di manipolare il figlio minore, (OMISSIS), affinche’ questi descrivesse il ricorrente come persona violenta, inculcando nel piccolo astio nei suoi riguardi.
La vicenda si innesta in un contesto di profondo disagio sociale ed ostilita’ familiare tra due nuclei familiari “incrociatisi” tra loro nei quali la ex-moglie di (OMISSIS) – (OMISSIS) – intratteneva una relazione sentimentale stabile con (OMISSIS), mentre l’ex-moglie di quest’ultimo aveva a sua volta sposato (OMISSIS).
Al centro dei litigi tra le due coppie, l’affidamento del figlio di (OMISSIS) e della (OMISSIS) – (OMISSIS) – il quale dopo aver vissuto, in seguito alla separazione dei genitori, con i nonni paterni (anch’essi coinvolti nella situazione conflittuale), era stato mandato per un periodo a vivere dalla madre e dal suo nuovo compagno, ma, dopo qualche tempo, accusava quest’ultimo di abusi nei suoi confronti.
La situazione estremamente conflittuale insorta tra le coppie (peraltro anche in relazione all’affidamento della figlia dell’imputato e della sua ex moglie, la minore (OMISSIS)), monitorata anche attraverso il procedimento pendente dinanzi al Tribunale per i Minorenni in ragione del disagio in cui versava il piccolo (OMISSIS), aveva dato luogo, altresi’, all’accusa ulteriore mossa nei confronti del ricorrente di tentata violenza privata ai danni di (OMISSIS), attuata mediante minacce di morte dirette a costringere quest’ultimo a convincere il figlio minorenne a ritrattare le dichiarazioni che aveva reso sulle violenze subite ad opera dell’imputato.
Si e’ gia’ evidenziato che tale accusa del presente processo e’ stata poi dichiarata prescritta con il provvedimento oggi impugnato.
3. Esaminando le ragioni difensive agli effetti civili, il primo motivo e’ fondato quanto all’omessa motivazione della Corte d’Appello su un aspetto rilevante ai fini di ritenere la condotta di reato sussistente o meno.
Ed infatti, l’articolo 51 c.p. prevede delle speciali situazioni nelle quali un fatto, che di regola e’ vietato dalla legge penale, diventa non punibile per l’esistenza di una norma che l’autorizza o l’impone.
Pertanto, poiche’ la legge impone al testimone l’obbligo di rispondere secondo verita’ (articolo 198 c.p.p.), e cioe’ di non essere reticente ne’ di immutare il vero, l’osservanza di tale obbligo elimina qualsiasi antigiuridicita’ penale alla sua testimonianza, nel senso che se il testimone, nel deporre, enuncia fatti lesivi dell’onore di un terzo (restando nei limiti della verita’ e dello scopo), non commette diffamazione (Sez. 6, n. 252 del 20/10/1972, dep. 1973, Marino, Rv. 122942 che ha chiarito come si escluda invece l’esimente nel caso in cui il testimone abbia mentito; vedi anche Sez. 5, n. 54938 del 11/7/2016, non massimata).
Diveniva essenziale, quindi, che il giudice d’appello rispondesse all’eccezione sulla “verita’ o non del fatto” dichiarato dall’imputato dinanzi al Tribunale dei Minorenni. Indagine motivazionale che sicuramente manca nel provvedimento impugnato e di qui la fondatezza dell’eccezione difensiva, che assorbe anche le ragioni di ricorso sulla mancata concessione della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., comma 1, n. 2.
La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata agli effetti civili e deve essere, altresi’, disposto rinvio al giudice civile competente per valore in grado d’appello.
4. In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Annulla la stessa sentenza agli effetti civili e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello.
In caso di diffusione del provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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