Presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|25 ottobre 2021| n. 38150.

Presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale.

La presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. opera, oltre che in relazione ai beni del condannato, anche in riferimento ai beni intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarità del coniuge e l’attività lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione. (Fattispecie in cui la Corte ha confermato la decisione del tribunale del riesame che aveva ritenuto il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilità del tutto sproporzionati rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della indennità di Cassa integrazione guadagni ed alle vincite derivanti da scommesse).

Sentenza|25 ottobre 2021| n. 38150. Presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale

Data udienza 16 settembre 2021

Integrale

Tag – parola: Sequestro preventivo – Confisca – Somme di denaro – Impugnazione – Carenza motivazionale – Insussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente
Dott. CALVANESE Ersili – rel. Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
e dalla terza interessata:
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la ordinanza del 29/04/2021 del Tribunale di Varese;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO Alessandro, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

Presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale

RITENUTO IN FATTO

1. Con la ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Varese rigettava le istanze di riesame, ex articolo 324 c.p.p., formulate dai difensori dell’indagato (OMISSIS) e della terza interessata (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo a fini di confisca emesso il (OMISSIS) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio.
In particolare, il sequestro aveva ad oggetto le somme di danaro depositate su due conti correnti cointestati all’indagato e alla moglie (OMISSIS), nonche’ su un conto corrente intestato alla sola (OMISSIS) (risultato peraltro privo di giacenza) e su carte Postpay intestate all’indagato sino all’ammontare di 240.000 Euro, quale profitto del reato provvisoriamente ascritto all’indagato di cessione di cocaina (Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73) in numerose occasioni a far data dal novembre 2020 di cui al capo A) (per almeno 2.000 Euro di introiti quotidiani).
2. Avverso la suddetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, con atti separati, il difensore dell’indagato (OMISSIS) e il difensore e procuratore speciale della terza interessata (OMISSIS), denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Motivi comuni.
– Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7-bis e articolo 85-bis; articolo 125 c.p.p., comma 3: e’ gravemente carente la giustificazione del provvedimento impugnato, con riferimento all’ammontare del profitto ai fini di confisca, basata nel decreto di sequestro su dati puramente illativi e su riferimenti generici agli atti investigativi, mentre il Tribunale non ha confutato in alcun modo gli argomenti difensivi (in due giorni presi a campione le cessioni erano di importi inferiori di gran lunga ai 2.000 Euro; il P.M. aveva calcolato anche il costo per l’acquisto dello stupefacente; vi era una parallela ed autonoma attivita’ di spaccio da parte dei coindagati (OMISSIS) e (OMISSIS); le cessioni non erano giornaliere); parimenti apodittica e’ la motivazione in relazione alla confisca c.d. “allargata”, la’ dove viene esclusa la lecita provenienza di alcuni beni sottoposti a sequestro (in particolare, con riferimento ai proventi dell’attivita’ lavorativa, il Tribunale non ha considerato che la minima frequentazione del luogo di lavoro era giustificata dalla chiusura dell’esercizio commerciale per la pandemia nei periodi di osservazione da parte della p.g.).
2.2. Motivi ulteriori di (OMISSIS).
– Violazione di legge, in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 7-bis e articolo 85-bis; articolo 125 c.p.p., comma 3: il medesimo vizio emerge con riferimento alle somme ricavate dalla vendita della vettura Jaguar, intestata alla ricorrente, avvenuta il (OMISSIS), pagati con 17.800 Euro sul conto cointestato della coppia; e’ mera illazione che si tratti di atto simulato e che la vettura sia stata acquistata con proventi di spaccio; il medesimo ragionamento vale per i premi assicurativi percepiti dalla ricorrente in seguito a sinistri riportati dalla vettura e pagati dalla societa’ assicuratrice.
3. Il P.M. di Busto Arsizio ha fatto pervenire il 31 maggio 2021 via PEC controdeduzioni.

 

Presunzione relativa l’illecita accumulazione patrimoniale

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni di seguito illustrate.
E’ appena il caso di rilevare che anche la memoria depositata dal P.M. e’ inammissibile in quanto declina argomentazioni di fatto.
2. Sono da richiamare i limiti del controllo che la Corte di cassazione e’ chiamata ad effettuare in questa sede.
Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Sono pertanto non consentiti in questa materia i vizi della motivazione che attengono alla tenuta logica del provvedimento impugnato o che deducono la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realta’, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (cfr. Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci Rv. 260246).
2. Cio’ premesso, quanto al ricorso della terza interessata, va rammentato che il terzo che affermi, a fronte di un sequestro preventivo, di avere diritto alla restituzione del bene oggetto di sequestro, puo’ dedurre, in sede di merito e di legittimita’, unicamente la propria effettiva titolarita’ o disponibilita’ del bene e l’inesistenza di un proprio contributo al reato attribuito all’indagato, senza potere contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare (tra tante, Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Rv. 276700).
Pertanto, la ricorrente non ha titolo a contestare il provvedimento impugnato con riferimento alla quantificazione del profitto.
Per il resto, i rilievi sollevati dalla ricorrente, che attengono in definitiva al sequestro delle somme depositate sui conti correnti cointestati, sono generici in quanto non correlati al ragionamento giustificativo dell’ordinanza impugnata e a tratti non consentiti in questa sede.
Il Tribunale ha rilevato che il sequestro sui beni intestati alla ricorrente e al marito indagato veniva a giustificarsi in ogni caso ai sensi dell’articolo 240-bis c.p., richiamato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85-bis.
Rispetto a tale forma di sequestro viene ad operare la presunzione relativa circa l’illecita accumulazione patrimoniale, che riguarda, oltre ai beni del l’indagato, anche quelli intestati al coniuge dello stesso, qualora la sproporzione tra il patrimonio nella titolarita’ del coniuge e l’attivita’ lavorativa svolta dallo stesso, confrontata con le altre circostanze che caratterizzano il fatto concreto, appaia dimostrativa della natura simulata dell’intestazione (tra tante, con riferimento alla L. 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies, Sez. 2, n. 3620 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258790).
A tal fine il Tribunale ha evidenziato come risultassero del tutto sproporzionati il tenore di vita dei coniugi e le giacenze rinvenute nella loro disponibilita’ rispetto ai redditi di lavoro, alla percezione della CIG negli ultimi mesi e alle eventuali vincite derivanti da scommesse.
Tema sul quale la ricorrente non si confronta, essendosi limitata a contestare soltanto la lecita provenienza di alcune delle somme sequestrate, ma non la sproporzione fra reddito e patrimonio e le somme depositate.
Il Tribunale ha infatti evidenziato che i conti correnti interessati al sequestro non presentavano movimentazioni per far fronte alle ordinarie spese personali e familiari, che la coppia aveva un elevato tenore di vita (rispetto ai redditi da lavoro allegati) e che, con riferimento ai redditi da lavoro percepiti, la ricorrente aveva dichiarato redditi da lavoro soltanto nel 2019 per 9.834,51 Euro e il coniuge nell’ultimo quinquennio per Euro 20.000 annui, mentre quelli percepiti “in contanti” sui conti interessati al sequestro, provenienti dal ristorante “(OMISSIS)” (di proprieta’ della sorella dell’indagato), non si conciliavano con il bilancio del suddetto esercizio che aveva riportato nell’ultimo quinquennio soltanto perdite anche di ingente importo.
Gli stessi redditi derivanti dall’attivita’ svolta presso il ristorante, secondo il Tribunale, dovevano ritenersi viepiu’ fittizi sulla base del servizio di osservazione svolto dalla p.g. E’ appena il caso di rilevare che sul merito di tale accertamento la difesa nulla aveva osservato in sede di riesame (il P.M. aveva presentato in udienza una memoria in cui evidenziava la fittizia imputazione degli stipendi all’attivita’ di ristorazione), risultando in ogni caso preclusi in questa sede vizi di motivazione.
3. Anche il ricorso dell’indagato e’ inammissibile.
Quanto alla quantificazione del profitto, il motivo e’ generico la’ dove contesta la motivazione dell’ordinanza impugnata “per relationem” sul punto, posto che si e’ piu’ volte affermato in tema di riesame che e’ legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l’istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza (Sez. 1, n. 8676 del 15/01/2018, Rv. 272628).
Relativamente alla mancata risposta alle deduzioni difensive, non risulta che il ricorrente abbia formulato le censure specifiche (cfr. tanto i motivi di riesame tanto il verbale di udienza) riportate nel ricorso.
Ne’ le medesime doglianze possono essere esaminate in questa sede, in quanto prospettano censure in fatto o comunque vizi argomentativi non oggetto del controllo di legittimita’ ovvero critiche manifestamente infondate (cfr. sul tema del profitto confiscabile il discrimen tracciato dalle Sezioni Unite n. 26654 del 27/03/2008, Fisia Italimpianti, fra profitto conseguente da un “reato contratto” e profitto derivante da un “reato in contratto”; nel primo caso si determina un’immedesimazione del reato col negozio giuridico e quest’ultimo risulta integralmente contaminato da illiceita’, con l’effetto che il relativo profitto e’ conseguenza immediata e diretta della medesima ed e’, pertanto, assoggettabile a confisca; nel secondo caso – in cui il comportamento penalmente rilevante non coincide con la stipulazione del contratto in se’, ma va ad incidere unicamente sulla fase di formazione della volonta’ contrattuale o su quella di esecuzione del programma negoziale – e’ possibile enucleare aspetti leciti del relativo rapporto, perche’ il contratto e’ assolutamente lecito e valido inter partes, con la conseguenza che il corrispondente profitto tratto dall’agente ben puo’ essere non ricollegabile direttamente alla condotta sanzionata penalmente).
Con riferimento ai redditi da lavoro, valgono le stesse osservazioni fatte al paragrafo che precede, in quanto il ricorrente non si e’ confrontato con la conferma del sequestro in base all’articolo 240-bis c.p. e con i presupposti che lo giustificano. Parimenti e’ a dirsi per la fittizieta’ dei redditi derivanti dall’attivita’ presso il ristorante.
4. Per le considerazioni su esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento alla Cassa delle Ammende di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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