Prevenzione degli infortuni sul lavoro

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|28 ottobre 2021| n. 38623.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, le norme, di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come quelle concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori, si applicano anche in caso di insussistenza di un formale contratto di assunzione. (Fattispecie in tema di lesioni personali gravissime riportate sul luogo di lavoro da un lavoratore, stabilmente incardinato tra i lavoratori dell’azienda, ma privo di formale contratto di lavoro subordinato).

Sentenza|28 ottobre 2021| n. 38623. Prevenzione degli infortuni sul lavoro

Data udienza 5 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Lesioni gravissime colpose – Infortunio sul lavoro – Posizione di garanzia del datore di lavoro – Omessa adozione delle misure di sicurezza – Maturazione del termine di prescrizione – Estinzione del reato – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente
Dott. SERRAO Eugenia – rel. Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CAPPELLO Gabriella – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. EUGENIA SERRAO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. CARDIA DELIA, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio con revoca della condizione cui era subordinata la sospensione condizionale della pena, inammissibilita’ nel resto;
udito avvocato (OMISSIS) del foro di NOLA in difesa di (OMISSIS) che illustra i motivi di ricorso insistendo per l’accoglimento;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di NOLA in difesa della parte civile (OMISSIS), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha riformato limitatamente al punto inerente alla sospensione condizionale, subordinata al pagamento della provvisionale in favore della parte civile, e al punto inerente alla provvisionale, determinata in misura pari a Euro 40.000,00, la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Nola il 18/06/2018 nei confronti di (OMISSIS) in relazione al reato di lesioni gravissime colpose ai danni di (OMISSIS) (capo a), commesso in (OMISSIS).
2. Il fatto e’ stato cosi’ ricostruito nelle sentenze di merito: (OMISSIS), che si trovava il giorno 11 giugno 2012 presso la sede della (OMISSIS) s.r.l., dopo aver inserito un cavo di acciaio da srotolare tra le ruote dentate di un macchinario, era intervenuto con le mani per evitare la formazione di nodi; era rimasto, in quel frangente, incastrato con il braccio tra la corda e il movimento rotatorio del macchinario rimasto in funzione; il braccio era stato stritolato e amputato; dalle tracce ematiche rinvenute in prossimita’ del macchinario vetusto situato nel secondo dei due capannoni dell’impresa e dalle immagini dell’impianto a circuito chiuso, da cui era emerso che l’infortunato era stato soccorso all’esterno del secondo capannone, quello in cui era allocato il macchinario vetusto, si e’ desunto che l’infortunio si fosse verificato durante l’uso di questo macchinario piuttosto che del macchinario piu’ moderno situato nell’altro capannone, in prossimita’ del quale era stato posizionato l’arto tranciato; la conformita’ del macchinario piu’ moderno alla normativa di sicurezza e la presenza di una protezione in ferro la cui rimozione avrebbe comportato l’interruzione del ciclo meccanico, oltre all’altezza in cui era posizionata la cesoia in tale macchinario, confermavano che non fosse questo il macchinario durante l’uso del quale si era verificato l’infortunio; in ogni caso, non risultava che i dipendenti avessero seguito un percorso formativo per l’utilizzo dei macchinari per il riciclaggio del metallo.
La persona offesa ha dichiarato che l’infortunio si era verificato presso il macchinario obsoleto in quanto, mentre stava inserendo un cavo di acciaio, la macchina si era messa in moto da sola, risucchiando il braccio e tranciandolo. Tale lavoratore ha dichiarato di essere da tempo alle dipendenze dell’impresa (OMISSIS) s.r.l., ma che solo il giorno dell’infortunio la sua posizione lavorativa era stata regolarizzata.

 

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3. La Corte territoriale ha ritenuto inconsistenti i rilievi difensivi circa l’inesistenza di una posizione di garanzia in capo all’imputato per la mancanza di un formale contratto di lavoro, considerando che la comune interpretazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro impone obblighi a tutela della salute di chiunque contribuisca al funzionamento dell’azienda.
4. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con un primo motivo, per violazione ed erronea applicazione dell’articolo 590 c.p., comma 3, e del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 2, 17, 18, 36 e 37 nonche’ vizio di motivazione con specifico riferimento alla assenza di posizione di garanzia dell’imputato nei confronti di (OMISSIS), che non era dipendente della (OMISSIS) s.r.l. ne’ persona che svolgesse attivita’ lavorativa per la societa’. Il (OMISSIS), di propria iniziativa, si era recato in un capannone dove era posizionata una macchina per la pulitura di cavi di acciaio procurandosi le gravissime lesioni per le quali e’ processo e, solo al fine di consentire all’infortunato di conseguire un indennizzo previdenziale, (OMISSIS) si era deciso a convocare in azienda il consulente del lavoro per inquadrare ad horas il (OMISSIS) come dipendente. La difesa deduce che il contenuto di atti ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento e’ stato del tutto travisato dai giudici di merito: in particolare, lo stesso infortunato aveva dichiarato in sede di sommarie informazioni testimoniali in data 14 giugno 2012 di aver iniziato a lavorare senza chiedere l’autorizzazione di poter fare qualcosa. Il fratello dell’imputato e il consulente del lavoro avevano confermato la versione per cui (OMISSIS) era stato assunto la stessa mattina dell’infortunio. Tali elementi dimostravano come sull’imputato non gravasse alcuna posizione di garanzia nei confronti di (OMISSIS), non inquadrabile a norma di legge nella qualifica di lavoratore, laddove la Corte territoriale ha incentrato la motivazione sulla rilevanza o meno dell’esistenza di un formale contratto di lavoro.

 

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4.1. Con un secondo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’articolo 576 c.p.p. con riferimento alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, violazione del divieto di reformatio in peius in assenza di appello dell’ufficio di procura, nonche’ vizio di motivazione sul punto. La difesa sostiene che la richiesta della parte civile non sarebbe stata ammissibile, non essendo tale parte legittimata a proporre impugnazione avverso il capo della sentenza di condanna che abbia subordinato la sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale, in quanto tale statuizione non riguarda l’azione civile ne’ gli interessi civili. La Corte ha violato il divieto di reformatio in peius, non essendovi appello sul punto dell’ufficio del Pubblico ministero. In ogni caso, la statuizione risulta priva di motivazione e apodittica.
4.2. Con un terzo motivo ha dedotto violazione ed erronea applicazione dell’articolo 539 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) nonche’ difetto assoluto di motivazione in quanto la Corte territoriale ha raddoppiato la provvisionale sul presupposto che il (OMISSIS) fosse rimasto inerte “ormai da oltre sette anni a fronte di evidenti responsabilita’”. Tale statuizione viola la norma che prevede che la provvisionale debba essere commisurata al danno per cui si ritiene gia’ raggiunta la prova e non all’inerzia dell’imputato rispetto all’obbligo risarcitorio, peraltro riferita alla data dell’evento piuttosto che a quella della sentenza di condanna in primo grado.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Considerazione preliminare e’ quella che concerne il termine di prescrizione del reato; il predetto termine e’ alla data della decisione spirato, nonostante la sospensione operante a norma del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, comma 2, conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, dep.2021, Sanna, Rv. 28043201). Il reato va, dunque, dichiarato prescritto.
2. La delibazione dei motivi sopra indicati, che superano il vaglio di ammissibilita’, fa escludere l’emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell’evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l’orientamento della Corte di Cassazione e’ univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice e’ legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, cosi che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga piu’ al concetto di constatazione, ossia di percezione ictu oculi, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessita’ di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall’articolo 129 c.p.p., comma 2, l’assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessita’ di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell’imputato impone l’applicazione della causa estintiva. Va disposto, pertanto, l’annullamento senza rinvio agli effetti penali.
della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) in quanto il reato ascrittogli e’ estinto per prescrizione.

 

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3. Ma, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunziata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l’azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell’articolo 578 c.p.p., e’ tenuto, quando accerti l’estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell’azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell’impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l’esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunziata dal primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello. Le censure svolte dal ricorrente sono dunque da esaminare, attesa la pronuncia di condanna del (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore delle parti civili (Sez.6, n. 18889 del 28/02/2017, Tomasi, Rv. 26989001; Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 2010, Mosca, Rv. 24587601).
4. Il primo motivo di ricorso inerisce al tema dell’ambito soggettivo entro il quale si muove la posizione di garanzia del datore di lavoro per eventi infortunistici che si siano avverati nell’ambiente di lavoro. Viene posta, in altre parole, la questione di quali siano le persone della cui integrita’ psico-fisica il datore di lavoro sia garante in quanto destinatari della normativa antinfortunistica ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 1.
4.1. Una prima risposta alla domanda se i creditori di sicurezza siano individuabili attraverso una piu’ o meno estensiva interpretazione della definizione di “lavoratore” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera a) va ricercata nel percorso seguito sul tema sia dal legislatore che dalla giurisprudenza. Se e’, infatti, vero che la qualifica di lavoratore, creditore della sicurezza sul luogo di lavoro, nella disposizione dettata dal Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, articolo 2, era imperniata sull’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, e’ pero’ anche vero che la giurisprudenza di legittimita’ aveva gia’ evidenziato nella vigenza del Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (Sez.F, 21 agosto 2007, n. 34995, Nacci, n. m.) che il testo dell’articolo 2 modificato nel 1996 aveva posto l’accento, ai fini dell’individuazione della figura del datore di lavoro, non tanto sulla titolarita’ del rapporto di lavoro, quanto sulla responsabilita’ dell’impresa, sull’esistenza di poteri decisionali, facendo sostanzialmente leva sul parallelismo fra la titolarita’ di poteri di organizzazione e gestione e il dovere di predisporre le necessarie misure di sicurezza. Tale ordine concettuale e’ stato poi accentuato dal venir meno, nella definizione di “lavoratore” presente nel Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 2, comma 1, lettera a), di ogni riferimento al rapporto di subordinazione; la normativa in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e’ stata, conseguentemente, in piu’ occasioni ritenuta operante in relazione a tutte le forme di lavoro, anche nelle ipotesi in cui non sussistesse un formale rapporto di lavoro (Sez. 4, n. 17581 del 01/04/2010, Montrasio, Rv. 247093), fino ad ampliare l’ambito di esplicazione della posizione di garanzia a favore di terzi che frequentino le strutture aziendali (Sez. 4, n. 38991 del 10/06/2010, Quaglierini, Rv. 248850).

 

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4.2. In secondo luogo, va ricordato che la premessa imprescindibile di ogni argomentazione in tema di posizione di garanzia e’ che sia contestata una condotta omissiva che ha determinato l’infortunio e quindi, che il processo causale sia identificato in quella clausola estensiva della tipicita’ oggettiva costituita dall’articolo 40 c.p., comma 2.
La c.d. posizione di garanzia e’, infatti, lo strumento logico-giuridico che consente di attribuire ad una condotta dunque, il dovere di attivarsi per evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico la cui integrita’ egli deve garantire. La ratio della disposizione va ricercata nell’intenzione dell’ordinamento di assicurare a determinati beni giuridici una tutela rafforzata, attribuendo ad altri soggetti, diversi dall’interessato, l’obbligo di evitarne la lesione e cio’ perche’ il titolare non ha il completo dominio delle situazioni che potrebbero mettere a rischio l’integrita’ dei suoi beni. In relazione a tale punto va osservato che, una volta che con le proprie condotte omissive si e’ determinata l’insorgenza di una fonte di pericolo, la posizione di garanzia si mantiene non solo per i danni che possono essere provocati ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali. In proposito si richiama la giurisprudenza della Corte di legittimita’ laddove e’ stata riconosciuta la sussistenza della posizione di garanzia del datore di lavoro, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge, per la morte della moglie di un lavoratore, addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto, che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito (Sez. 4, n. 27975 del 15/05/2003, Eva, Rv. 226011).

 

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4.3. Il terzo rilievo concerne l’identificazione del creditore di sicurezza in rapporto alla regola cautelare che si assume violata. Vi sono, infatti, alcune disposizioni antinfortunistiche che sono poste a presidio della sicurezza nell’ambiente di lavoro, ma presuppongono necessariamente l’esistenza di un rapporto di lavoro, come ad esempio le disposizioni concernenti l’informazione e la formazione dei lavoratori (Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articoli 36 e 37). Ancorche’ sia possibile che dall’omessa formazione dei lavoratori derivino danni a terzi che frequentano le strutture aziendali, va rimarcato che, qualora l’evento lesivo abbia direttamente riguardato uno o piu’ destinatari dell’obbligo formativo, l’accertamento della qualificazione della persona offesa quale lavoratore in senso stretto, sia pure in difetto di un formale contratto di assunzione, diventa imprescindibile.
5. Nella ricostruzione fattuale sposata dai giudici di merito, l’infortunio si e’ verificato all’interno di uno dei capannoni costituenti l’ambiente di lavoro della (OMISSIS) s.r.l. mentre (OMISSIS), che prestava la sua attivita’ alle dipendenze di tale impresa in assenza di regolare contratto, manovrava una macchina per la pulitura di cavi di acciaio, ossia eseguiva un’attivita’ strettamente inerente al lavoro svolto nell’impresa. La causa umana di tale infortunio e’ stata ricondotta, secondo quanto si legge nella sentenza di appello, all’omessa formazione dei dipendenti all’uso prudente dei macchinari tritacavi.
5.1. La difesa deduce il travisamento della prova con specifico riguardo alla preesistenza all’infortunio della posizione di garanzia di (OMISSIS) ritenendo che i giudici di merito abbiano accertato i fatti in patente contrasto con quanto affermato dallo stesso infortunato e da suo figlio, dipendente della (OMISSIS) s.r.l. Dalle informazioni acquisite, si assume, era emerso che (OMISSIS) avesse fatto arbitrariamente accesso all’ambiente di lavoro del figlio e avesse avviato una macchina tritacavi senza alcuna autorizzazione del datore di lavoro, che si era limitato a dare l’assenso alla sua assunzione qualche giorno prima.
5.2. Va qui ricordato che il vizio di travisamento della prova puo’ essere dedotto con il ricorso per cassazione anche qualora le sentenze dei due gradi di merito siano conformi, sia nell’ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez.4, n. 35963 del 03/12/2020, Tassoni, Rv. 280155; Sez. 5, n. 48050 del 2/07/2019, S., Rv. 277758). Ed e’ anche necessario che il ricorrente prospetti la decisivita’ del travisamento nell’economia della motivazione (Sez.6, n. 36512 del 16/10/2020, Villari, Rv.280117).

 

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5.3. Vagliato alla luce di tali criteri, il dedotto travisamento risulta inesistente. La difesa ha indicato, e allegato, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da (OMISSIS) e dal figlio (OMISSIS), asseritamente contrastanti con quanto accertato dai giudici di merito; cio’ facendo ha trascurato, tuttavia, che nella sentenza impugnata era stato dato ampio spazio al raffronto tra la posizione assunta da tali dichiaranti nella fase delle indagini preliminari e la testimonianza dai medesimi resa nel corso del dibattimento, specificando l’attendibilita’ di quanto successivamente dichiarato sia perche’ collimante con la testimonianza di altri dipendenti, i quali avevano confermato che (OMISSIS) lavorava stabilmente presso la (OMISSIS) s.r.l., sia perche’ le prime dichiarazioni erano intrinsecamente giustificate dalla condizione di shock in cui si trovava (OMISSIS) nell’immediatezza del fatto e dalla pressione esercitata su (OMISSIS) dal datore di lavoro affinche’ dichiarasse il falso.
5.4. La circostanza che (OMISSIS), indipendentemente dalla formale sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, fosse stabilmente incardinato tra i lavoratori dipendenti dell’imputato, e’ stata, pertanto ritenuta provata sulla base di un analitico esame di tutte le emergenze istruttorie e dell’eventuale loro non conformita’ agli atti di indagine.
5.5. Tanto premesso, se ne desume la correttezza del percorso motivazionale posto a base della decisione, partendo dalla identificazione della regola cautelare violata, inerente alla formazione dei lavoratori al corretto uso dei macchinari, in quanto inerente a obblighi che il datore di lavoro ha nei confronti dei dipendenti a norma del Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 37, e ponendo in correlazione la posizione di garanzia dell’imputato alla accertata qualifica di lavoratore dipendente di (OMISSIS). La difesa vorrebbe accreditare l’ipotesi secondo la quale i giudici di merito si sarebbero limitati ad affermare l’irrilevanza di un formale contratto di lavoro piuttosto che valutare se la condotta dell’infortunato fosse o meno frutto dell’autonoma determinazione di un soggetto non incardinato nella compagine dei prestatori di lavoro dell’impresa. Ma la lettura complessiva della sentenza evidenzia, piuttosto, che presupposto della ritenuta posizione di garanzia dell’imputato e’ stata proprio l’accertata attivita’ di lavoro stabilmente svolta dall’infortunato presso la (OMISSIS) s.r.l.; tale accertamento, fondato su un ragionamento esente da manifesta illogicita’ e non contraddittorio, non e’ sindacabile in questa sede.
6. La questione posta con il secondo motivo di ricorso e’ assorbita dalla pronuncia di prescrizione del reato, in conseguenza della quale decade ogni statuizione sul trattamento sanzionatorio e sulla sospensione della pena.

 

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7. La questione posta con il terzo motivo di ricorso e’ inammissibile. E’ principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione che la, statuizione che assegna la provvisionale abbia tra le proprie caratteristiche quelle della precarieta’ (essendo destinata ad essere travolta o assorbita dalla decisione conclusiva del processo e quindi insuscettibile di passare in giudicato: ex multis Sez. 4, n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv. 230271); della discrezionalita’ nella determinazione dell’ammontare senza obbligo di specifica motivazione (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 27777302; Sez. 5,n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 6, n. 49877 del 11/11/2009, Blancaflor, Rv. 245701; Sez. 5, n. 40410 del 18/03/2004, Farina, Rv. 230105); della non impugnabilita’ con il ricorso per cassazione
(Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348; Sez. 4,
n. 36760 del 04/06/2004, Cattaneo, Rv. 230271; Sez. 5, n. 40410 del
18/03/2004, Farina, Rv. 230105; Sez. U, n. 2246 del 19/12/1990, dep.1991, Capelli, Rv. 186722), da cio’ desumendosi l’inidoneita’ di tale pronuncia a condizionare le statuizioni civili concernenti l’entita’ del danno definitivamente risarcibile.
8. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata agli effetti penali in ragione dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato contestato al capo (a); il ricorso deve essere, invece, rigettato agli effetti civili, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese in favore della costituita parte civile, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione a (OMISSIS) delle spese di questo giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

 

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In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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