Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23753.
La massima estrapolata:
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem“, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena”, un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto
Ordinanza 1 ottobre 2018, n. 23753
Data udienza 6 giugno 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21112-2014 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza e. 269/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 09/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro (OMISSIS) e (OMISSIS) ed il (OMISSIS), il secondo dei quali resiste con controricorso, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno 9.5.2014 che, in riforma della sentenza del tribunale di Vallo della Lucania, ha accolto le domande principali di (OMISSIS) e (OMISSIS) e dichiarato l’esclusiva proprieta’ di (OMISSIS) del fondo (OMISSIS), a seguito di esproprio parziale del Consorzio, respinto la domanda di accertamento di proprieta’ del (OMISSIS), condannato alle spese, con assorbimento dell’incidentale.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione proposta da (OMISSIS) contro il (OMISSIS) e quella di regolamento di confini ed apposizione dei termini proposta dal convenuto ed accolto quella proposta dal (OMISSIS) con separato atto di citazione di accertamento della sua proprieta’, di condanna del Consorzio a ripetere nei suoi confronti gli atti della procedura espropriativa relativa a porzione del fondo e di condanna dei (OMISSIS) ai danni. La Corte di appello, premettendo che le domande dei (OMISSIS) e del (OMISSIS) erano state qualificate dal primo giudice rispettivamente come di accertamento dell’usucapione e di accertamento della proprieta’ e su detta qualificazione si era formato il giudicato, ha rilevato che il primo giudice aveva respinto la domanda di usucapione perche’ nel contrasto tra le varie deposizioni le stesse si elidevano a vicenda, mentre andavano esaminate ed, unitamente ai titoli ed alla ctu, portavano all’accoglimento della domanda di usucapione.
Il ricorrente denunzia, col primo motivo, omesso esame di fatto decisivo e mancata applicazione dell’articolo 1159 bis c.c. per la mancata valutazione dell’atto di acquisto del (OMISSIS), col secondo, violazione degli articoli 832, 2643 e 2644 c.c., col terzo violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato per non avere considerato le ragioni del (OMISSIS), col quarto dell’articolo 91 c.p.c. sul regolamento delle spese.
Le censure, non risolutive, non meritano accoglimento limitandosi a contrapporre una propria tesi alle affermazioni contenute nella sentenza.
Per la configurabilita’ del possesso “ad usucapionem”, e’ necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius in re aliena” (“ex plurimis” Cass. 9 agosto 2001 n.11000, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualita’ e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all’inerzia del titolare del diritto (Cass. N. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. 11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Non e’ denunciabile, in sede di legittimita’, l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alla validita’ degli eventi dedotti dalla parte, al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano o meno gli estremi di un possesso legittimo, idoneo a condurre all’usucapione, ove, come nel caso, sia congruamente logica e giuridicamente corretta (Cass. n. 356/2017).
Il sindacato di legittimita’ sulla motivazione presuppone una violazione dell’articolo 132 c.p.c., ipotesi rinvenibile quando la sentenza e’ del tutto priva di motivazione, non consente di individuare l’iter logico seguito nella decisione, con evidente violazione delle norme sui requisiti minimi della decisione.
Il nuovo testo dell’articolo 360, n. 5, come riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012, deve essere interpretato, alla luce dei canoni di cui all’articolo 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimita’ sulla motivazione con riferimento alla mancanza assoluta dei motivi, alla motivazione apparente, al contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, alla motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di motivazione (Cass. 14324/15, S.U.8053/14) ne’ puo’ invocarsi una generica erronea valutazione delle prove.
La domanda di usucapione e’ stata correttamente accolta sulla base della valutazione delle testimonianze, dei titoli e della ctu ed occorreva una puntuale impugnazione su ciascun elemento dedotto e sulla attivita’ ermeneutica posta in essere dalla sentenza mentre il ricorso richiede un inammissibile riesame del merito trattandosi di valutazione delle prove e nemmeno indica elementi concreti a suffragio delle tesi esposte.
In particolare il primo ed il secondo motivo sono inammissibili perche’ non colgono la ratio decidendi, avendo la Corte territoriale accertato che l’usucapione dei (OMISSIS) e’ maturata prima del 1976 e che l’atto di compravendita del 2.1.1976 non includeva la particella n. (OMISSIS).
Infondato e’ il terzo motivo (violazione dell’articolo 112 c.p.c.), avendo la Corte pronunziato su tutte le domande e nei limiti di esse.
Il quarto motivo sulle spese rimane assorbito.
In definitiva, il ricorso va interamente rigettato, con condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3200 di cui 200 per esborsi oltre spese forfettarie nel 15% ed accessori, con distrazione in favore dell’avv. (OMISSIS), dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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