Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19400.
Patteggiamento e la statuizione relativa alle pene accessorie illegali.
In tema di patteggiamento, l’annullamento della statuizione relativa alla applicazione delle pene accessorie illegali, perché in difetto dei presupposti di legge, non concordate dalle parti, determina l’eliminazione di tali sanzioni senza travolgere l’accordo e l’intera sentenza.
Sentenza|17 maggio 2021| n. 19400. Patteggiamento e la statuizione relativa alle pene accessorie illegali
Data udienza 24 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Patteggiamento – Patteggiamento e la statuizione relativa alle pene accessorie illegali – Applicazione di pena detentiva superiore ai due anni – Applicabilità di pene accessorie e misure di sicurezza – Inclusione nell’accordo tra le parti – Interdizione dai pubblici uffici – Pluralità di reati unificati sotto il vincolo della continuazione – Riferimento alla misura della pena base stabilita per il reato più grave – Illegalità – Annullamento senza rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente
Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere
Dott. ROMANO Michele – rel. Consigliere
Dott. BORRELLI Paola – Consigliere
Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/12/2020 del Tribunale di Asti;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROMANO Michele;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERELLI Simone, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Patteggiamento e la statuizione relativa alle pene accessorie illegali.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Asti ha applicato a (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., con il consenso dell’imputato e del Pubblico ministero, la pena di anni cinque di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, per ventidue delitti di furto aggravato in abitazione, taluni tentati ed altri consumati, e per un altro delitto di furto aggravato, con le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione tra tutti i reati ed applicata la diminuzione per la scelta del rito.
Con detta sentenza sono state applicate anche le pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena e la misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 235 c.p..
Infine, e’ stato dichiarato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena applicato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pavia del 13 settembre 2019, irrevocabile il 18 ottobre 2019.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, chiedendone l’annullamento ed affidandosi a quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione in relazione all’omesso proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione dell’articolo 445 c.p.p., sostenendo che con la sentenza di applicazione di pena non potesse essere applicata la misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero ex articolo 235 c.p..
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’illogicita’ della motivazione posta a sostegno dell’applicazione della suddetta misura di sicurezza ed in particolare circa la pericolosita’ sociale dell’imputato.
La pericolosita’ sociale dell’imputato era stata desunta dall’essere egli privo di fissa dimora, venendo ospitato di uno dei coimputati, di occupazione lavorativa e di redditi leciti.
Tale motivazione contrasta con l’ordinanza con la quale l’imputato e’ stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari e con la documentazione prodotta all’udienza di discussione, atteso che il (OMISSIS) e’ domiciliato presso la cugina (OMISSIS) e coloro che lo ospitano e lo sostengono economicamente svolgono una regolare attivita’ lavorativa.
Ai fini dell’applicazione della misura di sicurezza dell’espulsione dello straniero, e’ necessario non solo il previo accertamento della sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale del condannato, in conformita’ all’articolo 8 CEDU in relazione all’articolo 117 Cost., ma anche l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato, ove ritualmente prospettata, con gli altri criteri di valutazione indicati dall’articolo 133 c.p., in una prospettiva di bilanciamento tra interesse generale alla sicurezza sociale ed interesse del singolo alla vita familiare (Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271257).
Non basta la condanna per ritenere sussistente la pericolosita’ sociale del condannato, non potendo questa essere presunta.
Patteggiamento e la statuizione relativa alle pene accessorie illegali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso e’ inammissibile, trattandosi di motivo non consentito dalla legge.
L’articolo 448, comma 2-bis, introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, ha infatti previsto che la sentenza di patteggiamento e’ ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volonta’ dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalita’ della pena.
Tra i motivi deducibili non rientra, quindi, l’omessa valutazione delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 c.p.p..
2. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
In tema di cosiddetto patteggiamento allargato, allorche’ sia applicata una pena detentiva, congiunta o non a pena pecuniaria, superiore ai due anni, come nel caso di specie, e’ consentita, nei congrui casi, l’applicazione di pene accessorie e misure di sicurezza, quand’anche non automatiche e rimesse alla valutazione discrezionale del giudice, ferma restando la necessita’, ove occorra, di accertare la sussistenza in concreto della pericolosita’ sociale dell’imputato. (Sez. 3, n. 3107 del 14/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv. 251897; Sez. 6, n. 31563 del 09/07/2009, Falco, Rv. 244557; Sez. 6, n. 10857 del 21/02/2007, D’Atri, Rv. 235989).
Piu’ recentemente le Sezioni Unite hanno affermato che nel “patteggiamento” l’accordo delle parti puo’ avere ad oggetto anche l’applicazione delle misure di sicurezza e che in tale ipotesi il giudice e’ tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato che con la L. 11 giugno 2003, n. 134, e’ “stato elevato il tetto di pena detentiva, previsto dall’articolo 444 c.p.p., comma 1, per l’introduzione del rito, da due a cinque anni e sono state introdotte per il nuovo patteggiamento (c.d. editio maior) preclusioni oggettive e soggettive in relazione alla gravita’ dei reati e ai casi di pericolosita’ qualificata dell’imputato, oltre alla esclusione di alcuni effetti premiali, rimasti a connotare l’applicazione della pena inferiore a due anni (c.d. editio minor). Quanto agli effetti premiali, in particolare, si e’ prevista, nel nuovo articolo 445 c.p.p., comma 1, l’operativita’ della esenzione dal pagamento delle spese processuali, del divieto di applicare pene accessorie e misure di sicurezza (ad eccezione della confisca nei casi di cui all’articolo 240 c.p., e non piu’ solo nei casi di cui al suo comma 2) e della estinzione del reato nei termini rispettivamente previsti per i delitti e per le contravvenzioni solo nei casi in cui la pena detentiva “irrogata” non superi i due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, a cio’ conseguendo che, a contrario, l’editio maior comporta l’applicazione delle pene accessorie e delle misure di sicurezza, compresa la confisca nei casi previsti dall’articolo 240 c.p.”.
3. Il terzo motivo e’ anch’esso manifestamente infondato.
La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza e’ ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’articolo 606 c.p.p. (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).
Nel caso di specie l’accordo tra imputato e Pubblico ministero non ha avuto ad oggetto anche l’applicazione della misura di sicurezza, cosicche’ la sentenza di applicazione di pena, nel punto relativo all’applicazione della misura di sicurezza, e’ ricorribile per cassazione anche per manifesta illogicita’ della motivazione.
Il motivo di ricorso proposto dal (OMISSIS) e’, tuttavia, manifestamente infondato. La motivazione della pericolosita’ del (OMISSIS) appare adeguata e non presenta contraddittorieta’ o illogicita’ manifeste.
Ne’ risulta che il Tribunale abbia travisato la documentazione prodotta.
Il giudice ha, infatti, evidenziato che il (OMISSIS) e’ privo di redditi e di occupazione lavorativa e tale circostanza trova conferma nel ricorso, ove si afferma che egli viene mantenuto dai suoi familiari, dotati di regolare occupazione lavorativa. Inoltre, nella sentenza si sottolinea che l’imputato e’ di fatto ospitato presso un coimputato.
Tale ultima affermazione non si pone in contrasto con la documentazione prodotta a sostegno della istanza di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari ed in particolare con le dichiarazioni con le quali i suoi parenti si sono dichiarati disponibili ad ospitarlo e a mantenerlo. Tali manifestazioni, al contrario, dimostrano che sino a quando il (OMISSIS) non e’ stato ristretto in carcere egli non era residente presso tali parenti.
In ogni caso, il mantenimento della misura cautelare personale degli arresti domiciliari conferma che e’ stato ritenuto elevato il pericolo che il (OMISSIS) commetta altri delitti contro il patrimonio, sul quale pure si fonda il giudizio di ritenuta pericolosita’ sociale del predetto.
4. Manifestamente infondato e’ pure il quarto motivo di ricorso.
La sentenza di patteggiamento, in ragione dell’equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1, della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, dep. 2006, Diop, Rv. 233518; Sez. 4, n. 2987 del 22/11/2007, dep. 2008, Bada, Rv. 238667).
5. Deve, invece, essere rilevata l’illegalita’ delle pene accessorie dell’interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
Ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di piu’ reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato piu’ grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240).
Deve rilevarsi che nel caso di specie la pena inflitta all’imputato e’ stata fissata in anni cinque di reclusione, oltre alla pena pecuniaria, partendo dalla pena base per il piu’ grave delitto di cui al capo 6), pari ad anni cinque di reclusione, diminuita per le attenuanti generiche ad anni quattro di reclusione, poi aumentata per la continuazione con gli altri delitti ad anni sette e mesi sei di reclusione e poi riducendo la pena per la scelta del rito.
Poiche’, tuttavia, in caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria e’ quella inflitta per la violazione piu’ grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non gia’ quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la continuazione (vedi Sez. 1, n. 7346 del 30/01/2013, Catapano, Rv. 254551, relativa alla pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici), illegalmente al (OMISSIS) e’ stata applicata la pena accessoria della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.
Difatti, escludendo l’aumento di pena per la continuazione e riducendo di un terzo la pena di anni quattro di reclusione (pena gia’ ridotta per le attenuanti generiche) si perviene ad una pena concretamente inflitta per il solo delitto piu’ grave pari ad anni due e mesi otto di reclusione, che non consente l’applicazione della pena accessoria sopra indicata.
Identiche considerazioni valgono per la pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
Anche ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale, nel caso di piu’ reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena determinata in concreto per il reato piu’ grave, nell’eventualita’ ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (Sez. 1, n. 8126 del 06/12/2017, dep. 2018, Ngwoke, Rv. 272408).
L’illegalita’ della pena, dipendente da una statuizione ab origine contraria all’assetto normativo vigente al momento consumativo del reato, e’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C, Rv. 272090; Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf, Rv. 276320).
Qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l’applicazione delle pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale in relazione a condanna a pena detentiva che non le consente, la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro eliminazione, senza pronunciare annullamento (Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995 – dep. 1996, Totti, Rv. 203488).
Ne deriva che la sentenza deve essere annullata senza rinvio nella parte in cui applica a (OMISSIS) le pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena.
6. L’annullamento nella parte sopra indicata non travolge l’intera sentenza, poiche’ le pene accessorie non hanno costituito oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero sulla base del quale e’ stata emessa la sentenza di applicazione di pena.
Le Sezioni Unite (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348) hanno recentemente affermato, quanto all’applicazione delle misure di sicurezza in caso di patteggiamento allargato, che: “- se la misura di sicurezza e’ parte dell’accordo tra le parti, il giudice, nel ratificare tale accordo complesso, potra’ ricorrere a una motivazione sintetica, tipica del rito, e comunque la sentenza sara’ ricorribile per cassazione nei limiti previsti dall’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis; – se, a seguito del ricorso per cassazione, l’applicazione concordata della misura di sicurezza dovesse risultare “illegale”, la conseguenza sara’ l’annullamento senza rinvio della sentenza di “patteggiamento”, dal momento che la rilevata illegalita’ rende invalido l’intero accordo.”.
Invece, “l’applicazione, obbligatoria o facoltativa, di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, non concordata fra le parti, puo’ essere comunque disposta, ai sensi dell’articolo 445 c.p.p., comma 1, con la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, in relazione al quantum della “pena irrogata”. E, in tal caso, se la sentenza dispone una misura di sicurezza, sulla quale non e’ intervenuto accordo tra le parti, la statuizione relativa – che richiede accertamenti circa i previsti presupposti giustificativi e una pertinente motivazione che non ripete quella tipica della sentenza di “patteggiamento”, ed e’ inappellabile, alla luce del disposto del, tuttora vigente, articolo 448 c.p.p., comma 2, – e’ impugnabile, per coerenza dello sviluppo del ragionamento giuridico non disgiunto da esigenze di tenuta del sistema secondo postulati di unitarieta’ e completezza, con ricorso per cassazione anche per vizio della motivazione, ex articolo 606 c.p.p., comma 1″.
Tuttavia, si arguisce dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra indicata, laddove la misura di sicurezza illegale, in quanto non poteva affatto essere disposta, non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti, la sua eliminazione e’ possibile in quanto essa non investe una delle componenti dell’accordo che, altrimenti, verrebbe ad essere travolto nella sua totalita’, facendo mancare il fondamento stesso dell’intera sentenza.
Analoghe considerazioni sono estensibili alla pena accessoria.
Recentemente, altra sentenza di questa Corte di cassazione ha esteso alle pene accessorie i principi gia’ affermati dalle Sezioni Unite in tema di patteggiamento allargato e misure di sicurezza, affermando che il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l’onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione e’ impugnabile, anche dopo l’introduzione dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all’accordo sull’applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condo’, Rv. 278962).
Nel precedente appena citato, era stata applicata con la sentenza di patteggiamento una pena accessoria che non era stata concordata e la cui durata neppure era stata motivata. La Corte di cassazione ha annullato non l’intera sentenza, ma solo il punto relativo alla durata della pena accessoria.
Ne consegue, per effetto della estensione alle pene accessorie dei principi affermati dalle Sezioni Unite in materia di misure di sicurezza, che laddove la pena risulti superiore ai due anni di reclusione, le pene accessorie possono anche essere irrogate d’ufficio, nei casi in cui esse siano obbligatorie o anche solo facoltative, ma possono anche costituire oggetto di accordo tra imputato e pubblico ministero, soprattutto laddove la determinazione della loro durata debba avvenire sulla base dei criteri di cui all’articolo 133 c.p.; laddove esse abbiano costituito oggetto dell’accordo la loro illegalita’, rilevabile anche d’ufficio, comportera’ “l’annullamento senza rinvio della sentenza di “patteggiamento”, dal momento che la rilevata illegalita’ rende invalido l’intero accordo”; laddove, invece, la pena accessoria non sia stata concordata e sia illegale, in quanto applicata in difetto dei presupposti di legge, essa potra’ essere eliminata e la sua eliminazione non travolgera’ l’accordo gia’ raggiunto e la intera sentenza di patteggiamento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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