Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19350.

In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, per “parti” della sentenza, su cui può formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame.

Sentenza|17 maggio 2021| n. 19350. Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

Data udienza 24 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Associazione a delinquere di tipo mafioso – Giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione – Nuovo completo esame del materiale probatorio – Considerazione di elementi in precedenza trascurati – Dichiarazioni di collaboratori di giustizia – Convergenza – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PEZZULLO Rosa – Presidente

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 23/07/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BORRELLI PAOLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EPIDENDIO TOMASO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i seguenti Avvocati per le parti civili, per ciascuna delle quali sono state depositate conclusioni scritte e nota spese:
Avv. (OMISSIS) per l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, in difesa di PRESIDENZA CONS. MINISTRI – MINISTERO ECONOMIA E FINANZE REGIONE SICILIA;
Avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) in difesa di COMITATO ADDIOPIZZO, dell’Avv. (OMISSIS) in difesa di CENTRO STUDI PIO LA TORRE e CONFINDUSTRIA PALERMO e, ancora, dell’Avv. (OMISSIS) in difesa di FAI (FED. AS. ANTIRACKET);
Avv. (OMISSIS) in difesa di ASSOCIAZIONE SOLIDARIA SCS – SOS IMPRESA PALERMO COORDINAMENTO VITTIME ESTORSIONE ED USURA DELLA MAFIA – ONLUS, anche in sostituzione dell’Avv. (OMISSIS) in difesa di CONFCOMMERCIO PALERMO e dell’Avv. (OMISSIS) in difesa di CONFINDUSTRIA SICILIA;
udito, per l’imputato, l’Avv. (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

RITENUTO IN FATTO

1. La sentenza impugnata e’ stata pronunziata, il 23 luglio 2018, dalla Corte di appello di Palermo, quale Giudice del rinvio dopo l’annullamento della prima sezione penale di questa Corte, ed ha riformato solo quoad poenam (portando il trattamento sanzionatorio ad anni otto e mesi quattro di reclusione) la decisione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa citta’ che, all’esito di rito abbreviato, aveva condannato (OMISSIS) per associazione per delinquere di stampo mafioso, aggravata ex articolo 416-bis c.p., commi 4 e 6, per avere fatto parte della famiglia mafiosa di (OMISSIS).
1.1. La prima sentenza di appello era stata annullata con rinvio il 21 maggio 2015 dalla prima sezione penale di questa Corte, che aveva reputato illogica la motivazione quanto alla conferma della partecipazione associativa, nella parte in cui essa era stata fondata, dai Giudici di appello, sull’occultamento del cadavere di (OMISSIS) e sulla “messa a posto” di un imprenditore.
Quanto al primo aspetto, la prima sezione penale rilevava, dal verbale di interrogatorio del collaboratore di giustizia (OMISSIS), allegato dalla difesa del ricorrente, che il dichiarante aveva escluso che (OMISSIS) fosse coinvolto nell’interramento ed osservava come la dinamica delle attivita’ svolte in quella occasione rendesse illogica la motivazione circa la consapevolezza del prevenuto del seppellimento dell’ucciso da parte degli altri soggetti coinvolti. La prima sezione aveva altresi’ stimato erronea in punto di diritto l’affermazione secondo cui le accuse di partecipazione ad un episodio estorsivo potessero fondare l’affermazione di responsabilita’, ancorche’ provenienti da un coimputato e sfornite di riscontri.

 

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In presenza di questi vizi del ragionamento probatorio – scriveva ancora la sentenza rescindente – andava rinnovata la valutazione sulla responsabilita’ del ricorrente.
1.2. Nella sentenza di rinvio oggi impugnata, dopo il riepilogo, in particolare, della prima sentenza di appello e di quella della prima sezione penale, il nuovo giudizio circa la responsabilita’ di (OMISSIS) ha preso le mosse da un elemento di novita’, vale a dire dalle dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia, (OMISSIS), esaminato ex articolo 603 c.p.p., nel giudizio rescissorio. (OMISSIS) aveva raccontato di un omicidio da lui commesso (di tali (OMISSIS) e (OMISSIS)) proprio a casa di (OMISSIS) ed aveva delineato la presenza dell’imputato anche al seppellimento del cadavere di (OMISSIS). Quanto al coinvolgimento del ricorrente nelle estorsioni, (OMISSIS) aveva affermato che (OMISSIS) aveva “sempre partecipato” ad episodi estorsivi, indicando uno specifico fatto, commesso ai danni dell’imprenditore (OMISSIS).
Riguardo alle circostanze aggravanti, la Corte territoriale le ha reputate sussistenti, ragionando sulla notorieta’ del possesso di armi da parte di Cosa Nostra e sull’utilizzo di armi in occasione dell’omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS), nonche’ sulla natura oggettiva dell’aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 6.
3. Ricorrono avverso detta sentenza i difensori di fiducia dell’imputato, affidando le proprie censure a due motivi.
3.1. Il primo motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione e violazione dell’articolo 416-bis c.p. e articolo 125 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 627 c.p.p..

 

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Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe errato nel considerare, ai fini della conferma della sentenza di primo grado, solo le nuove prove acquisite ex articolo 603 c.p.p., ignorando, di contro, le emergenze probatorie gia’ agli atti del processo. Sostiene altresi’ la parte che la prima pronunzia di appello, poi annullata dalla prima sezione penale, aveva ritenuto indimostrato il concorso dell’imputato nel duplice omicidio (OMISSIS) e (OMISSIS), sicche’, su tale fatto, si sarebbe formato il giudicato, non essendovi stata impugnazione. Il giudizio rescissorio – si legge ancora nel ricorso, dopo una trascrizione di stralci della sentenza di legittimita’ avrebbe dovuto riguardare solo la cooperazione di (OMISSIS) al seppellimento del cadavere di (OMISSIS) e il ruolo di costui nella messa a posto di un’azienda per macchine da imballaggio.
Quanto, in particolare, al seppellimento di (OMISSIS), la Corte di merito avrebbe del tutto ignorato le emergenze probatorie gia’ acquisite e, segnatamente, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), con cui quelle di (OMISSIS) si pongono in netto contrasto, perche’ il primo aveva categoricamente escluso che (OMISSIS) sapesse del seppellimento, mentre il secondo aveva riferito
circostanze opposte. Inoltre prosegue il ricorrente dalle contestazioni avvenute nel corso dell’esame di (OMISSIS) era emerso che, in sede di interrogatorio, questi aveva affermato solo di presumere che (OMISSIS) fosse stato informato del seppellimento da parte di (OMISSIS).

 

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Il ricorso evidenzia altresi’ che non vi sarebbe convergenza indiziaria tra le dichiarazioni di (OMISSIS) e quelle di (OMISSIS) a proposito delle estorsioni, in quanto i due collaboratori di giustizia avevano parlato di fatti diversi.
Ritornando al coinvolgimento di (OMISSIS) nel duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS), il ricorrente sostiene che la prima sentenza di appello lo aveva escluso, mentre la seconda Corte di appello ha affermato apoditticamente che le dichiarazioni di (OMISSIS) sul punto riscontrano quelle di (OMISSIS) e che gli elementi prodotti dalla difesa non inficiano l’attendibilita’ di (OMISSIS).
2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 6 e, evocando alcune pronunzie di legittimita’, reputa indimostrato che l’associazione nel suo complesso avesse finanziato, con i proventi delle attivita’ illecite, un’attivita’ economica di dimensioni tali da prevalere su altre entita’ che offrano gli stessi beni o servizi; ne’ tantomeno la consapevolezza, in capo al ricorrente, dell’avvenuto reinvestimento delle utilita’ procurate dalle attivita’ illecite.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
1. Il primo motivo di ricorso e’ infondato, pur lambendo, per taluni aspetti, l’inammissibilita’.
1.1. Il ricorrente, nella prima censura, denunzia vizio di motivazione e violazione dell’articolo 416-bis c.p., nonche’ dell’articolo 125 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e) e articolo 627 c.p.p..
Quanto, in generale, all’approccio adoperato dalla Corte territoriale, la parte reputa che:
– la sentenza impugnata abbia fatto erroneamente ricorso, ai fini della conferma della sentenza di primo grado, solo alle nuove prove acquisite ex articolo 603 c.p.p., ignorando, di contro, le emergenze probatorie gia’ agli atti del processo;
– sulla mancata dimostrazione del concorso dell’imputato nel duplice omicidio (OMISSIS) e (OMISSIS), sancita dalla prima sentenza di appello, si fosse formato il giudicato, non essendovi stata impugnazione;
– il giudizio rescissorio avrebbe dovuto riguardare solo la cooperazione di (OMISSIS) al seppellimento del cadavere di (OMISSIS) e il ruolo di costui nella “messa a posto” di un’azienda per macchine da imballaggio e non basare lo scrutinio circa la penale responsabilita’ del prevenuto su altri dati, non interessati dalla pronunzia rescindente.
Al di la’ di questi presunti errori di metodo, poi, il ricorrente predica:
– l’esistenza di un contrasto tra il narrato dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ le incertezze di quest’ultimo quanto alla consapevolezza, in capo a (OMISSIS), del seppellimento del cadavere di (OMISSIS);
– la non convergenza dei contributi dei due accusatori a proposito del coinvolgimento di (OMISSIS) nelle estorsioni, in quanto essi avevano parlato di fatti diversi:
– analoga divergenza tra le dichiarazioni dei due soggetti anzidetti quanto al ruolo del ricorrente nel duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS).
1.2. Orbene, il ricorso muove da un approccio critico che non e’ corretto in diritto.
1.2.1. In primo luogo, non coglie nel segno la parte quando sostiene che, sull’estraneita’ di (OMISSIS) al duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS), si fosse formato il giudicato, sol perche’ la prima Corte di appello non lo aveva ritenuto dimostrato, il pubblico ministero non aveva impugnato sul punto e la sentenza di appello era stata annullata dalla Corte di cassazione quanto ad altri profili.

 

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Evidentemente – pur non menzionandolo – il ricorrente ritiene integrati i presupposti per l’applicazione dell’articolo 624 c.p.p., comma 1, a tenore del quale “Se l’annullamento non e’ pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorita’ di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata”.
Ebbene, la premessa da cui deve muovere il ragionamento del Collegio sul punto fonda sui condivisibili insegnamenti di questa Corte, che vanno ribaditi, secondo cui, per “parti” della sentenza su cui puo’ formarsi il giudicato parziale, devono intendersi le statuizioni aventi un’autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che, nell’ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non piu’ suscettibili di riesame (Sez. 3, n. 18502 del 08/10/2014, dep. 2015, Gusmeroli, Rv. 263636; Sez. 4, n. 9114 del 24/09/1996, Ceradini, Rv. 206103; Sez. 1, n. 11041 del 05/10/1995, Barbieri, Rv. 202860).
Questi approdi sono perfettamente in linea con la giurisprudenza formatasi in relazione all’articolo 545, comma 1 del codice di rito del 1930 – norma identica a quella del vigente articolo 624 c.p.p., comma 1, – su cui si sono pronunziate le Sezioni Unite di questa Corte, con decisioni che contribuiscono a delineare sia il concetto di “parte” della sentenza, che quello di “connessione essenziale” con la decisione annullata, quest’ultimo del pari rilevante ai fini del vaglio circa l’effettiva formazione del preteso giudicato parziale in ordine all’estraneita’ di (OMISSIS) al duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS).
Secondo Sez. U, n. 4460 del 19/01/1994, Cellerini, Rv. 196887), ai fini dell’applicazione del disposto dell’articolo 545 c.p.p. del 1930, per “parti non annullate della sentenza” devono intendersi quelle in ordine alle quali si e’ ormai del tutto esaurita ogni possibilita’ di decisione del giudice di merito e, contestualmente, completato l’iter processuale e che hanno, cosi’, acquistato, perche’ definitive, “autorita’ di cosa giudicata”; mentre il rapporto di “connessione essenziale” tra parti annullate e parti non annullate della sentenza che impedisce il giudicato parziale deve intendersi come necessaria interdipendenza logico giuridica tra le parti suddette, nel senso che l’annullamento di una di esse provochi inevitabilmente il riesame di altra parte della sentenza seppur non annullata.

 

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Il precedente da ultimo evocato si pone sulla scia di Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Agnese, Rv. 186165, che – ricordando la totale sovrapponibilita’ tra l’articolo 545 vecchio codice di rito e quella dell’articolo 624 c.p.p. – ha definito “parte” della sentenza, suscettibile di giudicato parziale, ogni statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d’imputazione, ma anche a quelle che nell’ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non piu’ suscettibili di riesame.
Da queste coordinate ermeneutiche discende che, sul coinvolgimento di (OMISSIS) nel duplice omicidio (OMISSIS)- (OMISSIS), non si e’ formato giudicato parziale ai sensi dell’articolo 624 c.p.. La decisione della prima Corte di appello sul punto, infatti, non concerne una “parte” della sentenza nel senso precisato dall’esegesi di questa Corte, trattandosi solo di un tassello del ragionamento probatorio in ordine all’appartenenza associativa del ricorrente; tassello che era stato ritenuto, dalla prima sentenza di appello, non comprovato, giacche’ le dichiarazioni di (OMISSIS) sul punto non avevano ricevuto riscontri, i quali sarebbero poi derivati dalle successive affermazioni di (OMISSIS). Ne’ il punto della decisione in parola e’ privo di connessione essenziale con la parte della prima sentenza di appello annullata dalla prima sezione penale, giacche’ esso non e’ altro che un’ulteriore componente del giudizio di responsabilita’ del ricorrente accanto, tra gli altri, ai due dati – la consapevolezza di (OMISSIS) del seppellimento di (OMISSIS) e la sua partecipazione ad episodi estorsivi per cui la prima sezione penale aveva stimato viziata la decisione allora impugnata.
A sugellare il ragionamento appena svolto, deve essere altresi’ precisato che non risulta che il prevenuto fosse stato giudicato per il concorso in tale omicidio e che, sul suo coinvolgimento, la prima sentenza di appello avesse definitivamente pronunciato, giacche’ la regiudicanda concerneva esclusivamente la sua partecipazione alla cosca.
1.2.2. Quanto ai limiti del giudizio di rinvio – che, in tesi, da una parte avrebbe sconfinato rispetto ai due punti oggetto di annullamento con rinvio e, dall’altra, avrebbe omesso di valutare tutta la preesistente piattaforma probatoria – il ricorso e’ parimenti infondato.
Trattandosi di annullamento per vizio di motivazione, infatti, la Corte del rinvio era chiamata a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con i medesimi poteri che aveva il Collegio la cui sentenza era stata annullata, salve le sole limitazioni previste dalla legge, consistenti nel non ripetere il percorso logico gia’ censurato, spettandole il compito esclusivo di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova (Sez. 3, n. 34794 del 19/05/2017, Rv. 271345, F e altri; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, Rv. 263864; Sez. 5, n. 42814 del 19/06/2014, (OMISSIS) Rv. 261760; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).

 

Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

Ne’ il Giudice di merito era vincolato o condizionato da eventuali valutazioni in fatto formulate dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente (Sez. 2, n. 8733 del 22/11/2019, dep. 2020, Le Voci, Rv. 278629; Sez. 5, n. 36080 del 27/03/2015, Knox e altri, Rv. 264861). Nella sentenza Knox di questa sezione si e’, altresi’, precisato che, qualora la Suprema Corte soffermi eventualmente la sua attenzione su alcuni particolari aspetti da cui emerga la carenza o la contraddittorieta’ della motivazione, cio’ non comporta che il giudice di rinvio sia investito del nuovo giudizio sui soli punti specificati, poiche’ egli conserva gli stessi poteri che gli competevano originariamente quale giudice di merito relativamente all’individuazione ed alla valutazione dei dati processuali, nell’ambito del capo della sentenza colpito da annullamento, poteri nell’ambito dei quali e’ tenuto a compiere anche eventuali altri atti istruttori sui cui risultati deve basare la decisione, fornendone la giustificazione nella sentenza (negli stessi sensi, cfr. anche Sez. 3, n. 23140 del 26/03/2019, Visconti, Rv. 276755; Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano, Rv. 273628; Sez. 2, n. 1726 del 05/12/2017, dep. 2018, Liverani, Rv. 271696; Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015, S. e altri, cit.; Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660; Sez. 5, n. 41085 del 03/07/2009, L., Rv. 245389; Sez. 1, n. 1397 del 10/12/1997 dep. 1998, Pace, Rv. 209692).
Onde vagliare correttamente la doglianza del ricorrente, e’ utile altresi’ ricordare che Sez. 4, n. 20044 del 17/03/2015 cit. ha affermato che non viola l’obbligo di uniformarsi al principio di diritto il giudice di rinvio che, dopo l’annullamento per vizio di motivazione, pervenga nuovamente all’affermazione di responsabilita’ sulla scorta di un percorso argomentativo in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello gia’ censurato in sede di legittimita’ (in termini Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011, F., Rv. 251660), anche fondato su elementi prima trascurati (Sez. 2, n. 27116 del 22/05/2014, Grande Aracri, Rv. 259811).Dal complesso dei principi sopra enunciati, consegue che la Corte di appello chiamata a giudicare in sede di rinvio, da una parte, poteva estendere il proprio vaglio all’intera regiudicanda e non era vincolata a pronunziarsi solo in ordine ai due aspetti per cui la prima sentenza di appello era stata reputata viziata e, dall’altra, poteva attingere all’intero materiale probatorio, sia quello pregresso, sia quello sopravvenuto; il vincolo incombente sulla Corte territoriale era solo quello di non ripetere i vizi motivazionali che la prima sezione penale aveva individuato, vale a dire quello relativo al superamento del “non c’entra” del collaboratore di giustizia (OMISSIS) a proposito del seppellimento di (OMISSIS) ed alla mancanza di riscontri rispetto alla partecipazione di (OMISSIS) ad un episodio di estorsione.

 

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1.2.3. Esclusa la predicata erroneita’ dell’impostazione decisoria della sentenza impugnata, per il resto il ricorso presta il fianco a plurime perplessita’ circa la sua ammissibilita’.
Una spia della cattiva impostazione del ricorso si ricava, in primo luogo, dalla denunzia della violazione dell’articolo 125 c.p.p., articolo 192 c.p.p., commi 1, 2 e 3, articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e).
Come piu’ volte osservato da questa Corte e di recente ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027) non e’, infatti, consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell’articolo 192 c.p.p. anche se in relazione all’articolo 125 c.p.p. e articolo 546 medesimo codice, comma 1, lettera e), per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto i limiti all’ammissibilita’ delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c), ed in difetto di una espressa sanzione di inutilizzabilita’, nullita’, inammissibilita’, decadenza.
Il ricorso appare, poi, parzialmente aspecifico laddove non avversa il complessivo ragionamento della Corte di merito, che ha valorizzato molteplici indicatori della partecipazione associativa di (OMISSIS), e comunque infondato, in quanto non coglie effettivi vizi nella sentenza impugnata riconducibili all’articolo 606 c.p.p. ma, quantomeno per certi aspetti, indulge su una lettura alternativa delle fonti di prova, che non puo’ trovare sede nel giudizio di legittimita’ e che appare, per molti aspetti, sorda all’effettiva ratio della pronunzia avversata.
A questo riguardo, va ricordato che la sentenza di rinvio ha valorizzato contra reum il coinvolgimento di (OMISSIS) nell’efferato omicidio di indiscussa matrice mafiosa, siccome commissionato dai boss (OMISSIS) e (OMISSIS) – di (OMISSIS) e (OMISSIS), di cui gia’ si e’ detto, avvenuto presso la sua abitazione, su cui si e’ registrata la convergenza delle accuse di (OMISSIS) (reggente della famiglia mafiosa di (OMISSIS)) e di (OMISSIS). Accanto a questo elemento, la Corte di merito ha rievocato un dato che era passato indenne al vaglio della sentenza rescindente della prima sezione penale, vale a dire quello dell’accertata – con sentenza passata in giudicato in altro procedimento – responsabilita’ di (OMISSIS) in ordine al seppellimento del cadavere di (OMISSIS), ucciso sempre per questioni di interesse del sodalizio, avvenuto presso un terreno nella disponibilita’ dell’imputato, lo stesso dove era avvenuta la sepoltura clandestina di altra vittima delle contrapposizioni mafiose, (OMISSIS), padrino del mandamento di San Lorenzo. A quest’ultimo proposito, non appare manifestamente illogica la sentenza impugnata allorquando ha valorizzato in malam partem non gia’ che (OMISSIS) avesse partecipato o fosse stato certamente avvertito della sepoltura anche di (OMISSIS), ma la circostanza che gli uomini della compagine di cui il neo collaboratore di giustizia (OMISSIS) era un personaggio di primo piano – contassero su quel sito per le sepolture dei soggetti eliminati, quale dato minimo di certa confluenza tra le dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, il che faceva di (OMISSIS) un personaggio di riferimento per il clan.

 

Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

In ordine alla lamentata non convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (OMISSIS) e (OMISSIS) circa il coinvolgimento di (OMISSIS) nelle estorsioni, ugualmente l’impugnativa in esame pare non cogliere il senso del ragionamento della Corte di appello, quantomeno in ordine alla dedizione del ricorrente a quel settore dell’attivita’ del sodalizio; il che prescinde dalla circostanza che l’un dichiarante avesse riferito di un episodio e l’altro di un altro, che sarebbe stata al contrario rilevante qualora in questo processo (OMISSIS) fosse stato giudicato anche per la partecipazione all’uno o all’altro episodio estorsivo. Cio’ che conta, invero, e’ che sia (OMISSIS) che (OMISSIS) sapessero che l’imputato svolgeva quel tipo di attivita’ per il clan, a prescindere dalla conoscenza di questo o quello specifico episodio. E’ questo, infatti, il nucleo centrale e significativo delle propalazioni dei due collaboratori su cui si apprezza la convergenza del portato accusatorio, rispetto al quale non puo’ e non deve pretendersi una piena sovrapponibilita’ tra le accuse dell’uno e dell’altro dei dichiaranti (Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393; Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Calabresi, Rv. 248013).
2. Il secondo motivo di ricorso che concerne la conferma della sentenza di primo grado in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 416-bis c.p., comma 6, – e’ inammissibile per due ragioni.
In primo luogo, il motivo e’ inedito, in quanto negli appelli presentati nell’interesse dell’imputato, non si rinviene una doglianza dedicata a questo punto della decisione. Ne consegue l’inammissibilita’ del ricorso perche’ non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificita’ alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l’articolo 606 c.p.p., comma 3, quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).
In secondo luogo – come sottolineato dal Procuratore generale nella sua requisitoria in udienza – tale tema era stato gia’ affrontato dalla prima sezione penale di questa Corte, sia pure in relazione ad altro concorrente nel reato, ma con argomentazioni riferibili ad ogni altro concorrente nella fattispecie associativa. La Corte di cassazione, infatti, aveva reputato ineccepibile la motivazione della prima sentenza di appello, in ragione della mancata emersione dell’autonomia della cosca di riferimento rispetto alla piu’ ampia organizzazione mafiosa, sicche’ il singolo associato doveva rispondere dell’aggravante “economica” a prescindere dalla sua consapevolezza specifica, data la notorieta’ dell’operativita’ di Cosa Nostra nel campo economico utilizzando i profitti dei delitti e della conseguente natura colpevole dell’ignoranza in capo ad un associato.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili:
– Presidenza Cons. Ministri – Ministero economia e finanze – Regione Sicilia, difese dall’Avvocatura dello Stato, che liquida in complessivi Euro 4500,00 oltre accessori di legge;
– Comitato addiopizzo difeso dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge;
– Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre e Confindustria Palermo difese avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge;
– Federazione della associazioni antiracket ed antiusura italiane, difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge;
– Confindustria Sicilia difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge;
– Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge;
– (OMISSIS) s.c.s. onlus difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: -Presidenza Cons. Ministri – Ministero economia e finanze – Regione Sicilia, difese dall’Avvocatura dello Stato, che liquida in complessivi Euro 4500,00 oltre accessori di legge. Comitato addiopizzo difeso dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge. Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre e Confindustria Palermo difese avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 4000,00 oltre accessori di legge. Federazione della associazioni antiracket ed antiusura italiane, difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge; Confindustria Sicilia difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge; Confcommercio imprese per l’Italia Palermo, difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge; (OMISSIS) s.c.s. onlus difesa dall’avv. (OMISSIS), che liquida in complessivi Euro 3000,00 oltre accessori di legge.

 

Annullamento parziale da parte della Corte di cassazione

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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