Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|22 febbraio 2024| n. 4797.

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, previsto dall’art. 360, n. 5, c.p.c quale vizio specifico denunciabile per cassazione, quando il fatto storico rappresentato, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Ordinanza|22 febbraio 2024| n. 4797. Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

Data udienza 5 dicembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Ricorso per cassazione – Omesso esame di elementi istruttori – Omesso esame di fatti decisivo per il giudizio ex art. art. 360, n. 5, c.p.c – Configurabilità – Esclusione – Ricorso – Inammissibilità – Sussiste.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta da:

dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente Aggiunto

dott. MANNA Felice – Presidente di Sezione

dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente di Sezione

dott.ssa LEONE Margherita Maria – Consigliere

dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

dott. CARRATO Aldo – Consigliere

dott.ssa DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere

dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

dott. ROSSETTI Marco – Consigliere rel.

ORDINANZA

sul ricorso n. 27134/22 proposto da:

-) (…) Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato Gi. Ba. Co.;

– ricorrente –

contro

-) Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Ch. Dr., Cr. Za., Gi. Qu.;

– controricorrente –

nonché

-) Provincia di Belluno, in persona del Dirigente pro tempore del Settore Acque Ambiente e Cultura, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Em. Pi. e Ma. Et. Ve.;

– controricorrente –

nonché

-) Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica per l’Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso; Comitato Tecnico Regionale VIA; Comune di Voltago Agordino; Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali;

– intimati –

avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque 15 luglio 2022 n. 151;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti;

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2012 la società (…) Srl (nella cui posizione in seguito subentrerà la società (…) Srl: il ricorso non chiarisce se per cessione, fusione, od altro) chiese alla Provincia di Belluno il rilascio di una concessione di derivazione d’acqua dal torrente Sarzana, allo scopo di produzione di energia idroelettrica.

La concessione fu rilasciata quattro anni dopo.

2. Il provvedimento concessorio fu impugnato dal Comune di Voltago Agordino e dalla Associazione “(…)” (…).

A fondamento del ricorso vennero addotti due motivi:

a) la concessione di derivazione rilasciata dalla Provincia contrastava col “Piano di gestione delle acque del distretto idrografico delle Alpi Orientali”;

b) la concessione di derivazione era stata rilasciata prima del completamento del procedimento di autorizzazione unica, previsto dall’art. 12 del D.Lgs. 387/03.

3. Il Tribunale Superiore delle Acque, con sentenza 4.3.2020 n. 34, annullò il provvedimento impugnato. Ritenne che la concessione di derivazione non potesse essere rilasciata prima ancora che si concludesse il procedimento di rilascio dell’Autorizzazione Unica alla realizzazione dell’impianto idroelettrico, prevista dall’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29.12.2003 n. 387.

4. Nelle more di questo giudizio la (…) proseguì l’iter finalizzato al rilascio della suddetta Autorizzazione Unica.

Questo iter si concluse con tre dinieghi:

-) quello della locale Soprintendenza Archeologica, che negò il parere favorevole di sua competenza;

-) quello della Regione, che dopo avere deciso l’assoggettabilità del progetto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), per il tramite del Comitato Tecnico Regionale negò ripetutamente il parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale;

-) quello della Provincia, che con provvedimento 12.2.20201 n. 148 negò l’Autorizzazione Unica alla costruzione dell’impianto idroelettrico.

5. La (…) impugnò dinanzi al Tribunale Superiore delle Acque dapprima il provvedimento con cui la Regione aveva ritenuto di assoggettare il progetto alla procedura c.d. “VIA” e gli atti presupposti; quindi, con motivi aggiunti, i provvedimenti negativi indicati al precedente § 4.

6. Nel giudizio si costituirono il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno, l’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali, il Comune di V, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, e nel merito chiedendone il rigetto.

7. Con sentenza 15.7.2022 n. 151 il Tribunale Superiore delle Acque ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile, in parte inammissibile e comunque infondato nel merito.

Ha dapprima ritenuto (pp. 5-6) che la (…), una volta perduta la concessione di derivazione per effetto dell’annullamento in sede giurisdizionale, non avesse più interesse a coltivare il ricorso proposto avverso il diniego della VIA.

Quindi (pp. 7-8) ha aggiunto tre ulteriori considerazioni:

a) nella parte in cui contestava i criteri di valutazione della qualità del torrente Sarzana, il ricorso contestava inammissibilmente il merito del provvedimento amministrativo impugnato;

b) la Soprintendenza era competente ad adottare il parere impugnato;

c) “la tutela ambientale non recede di fronte al generico favor per gli impianti FER”.

8. La sentenza del Tribunale Superiore delle Acque è stata impugnata per cassazione dalla (…) con ricorso fondato su cinque motivi. Hanno resistito con controricorso la Regione Veneto e la Provincia di Belluno. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Primo motivo.

Col primo motivo la società ricorrente (al di là dei riferimenti contenuti nell’epigrafe del motivo, non del tutto pertinenti) sostiene che ha errato il Tribunale Superiore delle Acque nel ritenere che il sopravvenuto annullamento della concessione di derivazione l’avesse privata dell’interesse a ricorrere.

La censura è sostenuta con una illustrazione così riassumibile:

-) il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione di un impianto idroelettrico è disciplinato dall’articolo 12 D.Lgs. 387/03;

-) nell’ambito di questo procedimento non è necessario che il rilascio della concessione di derivazione preceda la procedura di valutazione di impatto ambientale;

-) pertanto se il ricorso della (…) fosse stato esaminato nel merito ed accolto, la ripresa del procedimento di Autorizzazione Unica avrebbe consentito alla società ricorrente, nell’ambito di esso, di avviare un nuovo subprocedimento incidentale per il rilascio della concessione di derivazione.

1.1. A sostegno di questo motivo la ricorrente ricorda che in una controversia tra le stesse parti ed analoga alla presente, ma avente ad oggetto il rilascio dell’autorizzazione unica alla realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Liera, il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche aveva rigettato identica eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalle amministrazioni resistenti, anch’essa fondata sull’annullamento della concessione di derivazione.

1.2. Il Collegio ritiene che il motivo sia inammissibile per carenza di interesse. Infatti il Tribunale Superiore ha esaminato anche il merito della pretesa avanzata dalla (…); e poiché i restanti motivi, per quanto si dirà, prospettano questioni di fatto e sono quindi manifestamente inammissibili, tale circostanza rende superfluo affrontare la questione della sussistenza dell’interesse in capo alla (…) ad impugnare il provvedimento amministrativo reiettivo della richiesta autorizzazione.

2. Il secondo motivo di ricorso.

Col secondo motivo la (…) denuncia – formalmente – tre diversi vizi: l’error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c.; la violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. (si assumono violati gli artt. 1 e 14 bis della L. 241/90; la “Direttiva 2000/60/CE” nel suo complesso e le norme che le hanno dato attuazione; l’art. 5 D.P.R. 357/97 e il D.P.R. 120/03 nel suo complesso; gli artt. 3 e 103 Cost.); e l’omesso esame d’un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c..

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

Nella illustrazione del motivo si sostiene che:

a) la sentenza impugnata è motivata in modo solo apparente, ed è quindi nulla per violazione dell’art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.; essa infatti “non ha valutato correttamente l’assetto probatorio” e si è limitata a recepire “alcune affermazioni (infondate) contenute nelle memorie difensive”;

b) la sentenza impugnata ha travisato il significato delle prove raccolte, in quanto:

b’) ha erroneamente ritenuto dimostrato che la qualità delle acque del torrente Sarzana fosse qualificabile come “buona”, mentre in realtà essa andava qualificata come “cattiva”, poiché il giudizio di “buona qualità” delle acque formulato dalla Regione Veneto non aveva tenuto conto delle condizioni della fauna ittica;

b”) ha erroneamente trascurato di considerare che in base all’indicatore ISECI (“Indice di stato ecologico delle comunità ittiche”) un torrente montano va considerato di qualità “buona” quando sia popolato da specie autoctone, mentre nel caso concreto il torrente Sarzana era popolato principalmente da una specie alloctona di origine atlantica (la trota fario o salmo trutta);

c) ha recepito acriticamente il giudizio con cui la Regione ha ritenuto “a rischio” il prelievo di acque a scopo idroelettrico dal torrente Sarzana, senza tenere conto del diverso parere dell’Autorità di Bacino, delle deduzioni difensive della società oggi ricorrente, e senza nemmeno disporre un approfondimento istruttorio;

d) ha erroneamente ritenuto che la realizzazione dell’impianto avrebbe deteriorato lo stato qualitativo del torrente, a causa della vicinanza di altro impianto analogo già in funzione, senza tenere conto delle contrarie osservazioni contenute in una relazione sugli impatti cumulativi, depositata da essa ricorrente, da cui risultava l’esclusione di qualsiasi interferenza tra l’impianto progettato e le opere preesistenti di derivazione e protezione dalle alluvioni;

e) ha trascurato di considerare che gli aspetti idraulici del progetto erano stati esaminati e favorevolmente valutati sia dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici, sia dall’Autorità di Bacino;

f) ha violato il principio per cui la realizzazione di un impianto di produzione di energia idroelettrica può essere negata solo in presenza di ragioni “serie, concrete ed immodificabili”, e non già paventando rischi generici ed indimostrati, e comunque trascurato di considerare che le amministrazioni interessate, prima di negare l’autorizzazione, avevano l’obbligo di indicare alla società richiedente le eventuali modifiche progettuali suscettibili di rendere l’stanza accoglibile.

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

2.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di nullità della sentenza il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti stabilito che una sentenza può dirsi nulla solo in tre casi: quando la motivazione manchi del tutto “sinanche come segno grafico”; quando sia totalmente incomprensibile; quando sia insanabilmente contraddittoria.

Resta quindi escluso sia che una sentenza possa dirsi nulla sol perché sorretta da una motivazione “insufficiente”, sia che il vizio di insufficienza della motivazione possa essere denunciato in sede di legittimità (così Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

2.2. Nel caso di specie la motivazione del provvedimento impugnato non manca come segno grafico, né può ritenersi incomprensibile né contraddittoria.

In sostanza, il Tribunale Superiore delle Acque ha ritenuto che il ricorso impingesse nel merito del provvedimento amministrativo; che la scelta dei criteri di valutazione della qualità delle acque da parte della P.A. non fosse sindacabile; che la Soprintendenza era competente ad intervenire nel procedimento; che l’esigenza di produrre energia da fonti rinnovabili non prevale ex se sulla tutela dell’ambiente.

Si tratta dunque di motivazioni comprensibili e non contraddittorie; lo stabilire poi se, così motivando, il Tribunale Superiore abbia fatto buon governo delle fonti di prova è questione che esula dal perimetro del giudizio di legittimità.

2.3. Nella parte in cui lamenta l’omesso esame d’un fatto decisivo il motivo è inammissibile.

La ricorrente, infatti, in ciascuna delle deduzioni elencate sopra, § 2, da (a) ad (e), lamenta il mancato esame di fonti di prova o di documenti: le relazioni da essa depositate, i dati progettuali, i pareri di altre autorità amministrative. Ma le Sezioni Unite di questa Corte, chiamate a fornire l’esatta interpretazione del novellato art. 360 n. 5, c.p.c., con la sentenza già ricordata hanno stabilito che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” (Cass. 8053/14, cit.).

2.4. Inammissibile, infine, è il secondo motivo di ricorso nella parte in cui prospetta la violazione di legge.

Lo stabilire, infatti, se la qualità delle acque di un torrente sia buona o cattiva; se un impianto idroelettrico interferisca o meno con altro impianto finitimo;

se un impianto idroelettrico sia compatibile con la tutela dell’ambiente, sono altrettante questioni di fatto, riservate al giudice di merito ed insindacabili in questa sede.

3. Il terzo motivo di ricorso.

Anche col terzo motivo la ricorrente prospetta sia il vizio di nullità della sentenza per mancanza di motivazione, sia il vizio di violazione di legge (deducendo la violazione di quindici norme diverse).

Al di là di tali indicazioni formali, nell’illustrazione del motivo sono prospettate censure così riassumibili:

a) erroneamente il Tribunale Superiore ha fatto applicazione del c.d. “principio di precauzione”, supponendo l’esistenza d’un rischio di pregiudizio all’ambiente che era solo ipotetico e non dimostrato;

b) erroneamente la P.A. aveva ritenuto, ed altrettanto erroneamente il Tribunale Superiore aveva condiviso tale giudizio, che il progetto da assentire alterasse il bilancio idrico del torrente Sarzana;

c) il Tribunale Superiore aveva interpretato in modo eccessivamente restrittivo il principio di precauzione, trascurando di considerare che la realizzazione di impianti di produzione di energia idroelettrica soddisfa un interesse pubblico generale.

3.1. Il motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 132 c.p.c., dal momento che tale vizio non viene adeguatamente illustrato.

3.2. Nella parte restante il motivo è inammissibile per due concorrenti ragioni: in parte perché torna a prospettare questioni di fatto, riservate al giudice di merito (il giudizio sulla qualità delle acque, sul bilancio idrico, sull’impatto ambientale); in parte per estraneità rispetto alla ratio decidendi. La sentenza impugnata, infatti, ha rigettato il ricorso (anche) sul presupposto che i motivi con esso proposti “impingevano nelle scelte della p.a.” e quindi nella discrezionalità amministrativa, affermazione che non viene investita dal terzo motivo di ricorso.

4. Il quarto motivo di ricorso.

Col quarto motivo la (…) sviluppa una tesi così riassumibile:

-) l’autorizzazione unica era stata negata in base alla valutazione del rischio compiuta secondo i criteri dettati dalla c.d. “direttiva derivazioni”;

-) col ricorso introduttivo era stata censurata la ritenuta applicabilità al caso di specie della “direttiva derivazioni”, in quanto successiva al rilascio della concessione di derivazione;

-) la direttiva non era retroattiva, e per le concessioni già rilasciata valeva solo come “linea – guida”, ed era quindi inapplicabile come norma cogente al caso di specie.

4.1. Il motivo resta assorbito dal rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso. Infatti, formandosi il giudicato sull’affermazione del Tribunale Superiore secondo cui il ricorso “impinge sul merito delle scelte tecniche” della P.A., diventa irrilevante stabilire se la suddetta “direttiva derivazioni” potesse o meno essere utilizzata come parametro di giudizio nel caso di specie.

5. Il quinto motivo di ricorso.

Col quinto motivo è censurato il passaggio motivazionale col quale è stata affermata la competenza della Soprintendenza ad intervenire nel procedimento amministrativo, sul presupposto che l’area interessata fosse soggetta a vincolo paesaggistico.

Deduce la ricorrente che su questo punto il Tribunale Superiore ha male valutato le prove, non avvedendosi che era stata la stessa Soprintendenza a dichiarare, nel proprio parere, che non vi era vincolo.

Aggiunge che comunque la Soprintendenza non era competente, e l’opera non nuoceva al paesaggio.

5.1. Anche questo motivo resta assorbito dal rigetto del secondo e del terzo motivo di ricorso. Anche in questo caso, infatti, esclusa la sindacabilità nel merito delle scelte discrezionali compiute dall’amministrazione regionale, perde di decisività e rilevanza la questione concernente la legittimità del parere espresse dalla Soprintendenza.

6. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione della complessità della fattispecie e della peculiarità della vicenda.

Omesso esame di elementi istruttori in quanto tale ed il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo

P.Q.M.

(-) dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso;

(-) rigetta il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo di ricorso;

(-) dichiara assorbiti il quarto ed il quinto motivo di ricorso;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità;

(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili della

Corte di cassazione, addì 5 dicembre 2023.

Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 2024.

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