Oggetto della liberalità nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10759.

La massima estrapolata:

Si ha donazione indiretta di un bene (nella specie, un immobile) anche quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo della relativa compravendita dovuto dal donatario, laddove sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, dovendo, in tal caso, individuarsi l’oggetto della liberalità, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprietà del bene acquistato pari alla quota di prezzo corrisposta con la provvista fornita dal donante.

Ordinanza 17 aprile 2019, n. 10759

Data udienza 27 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 15842/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in R (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS) (TEL (OMISSIS) FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) in virtu’ di procura a margine del controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 131/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 10/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/02/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
Lette le memorie depositate dalla ricorrente.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con atto di citazione dell’8 giugno 2011 (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Trento (OMISSIS), rispettivamente, figlia della prima e sorella degli altri attori, deducendo che erano sorti contrasti in merito alla divisione dei beni caduti nella successione legittima di (OMISSIS), marito della (OMISSIS) e genitore delle altre parti, in quanto la convenuta non voleva tenere conto dell’esistenza del diritto di abitazione della madre sulla casa familiare, rifiutando altresi’ che si tenesse conto della donazione indiretta ricevuta dal padre e consistente nella quota del 50% dell’immobile sito in (OMISSIS), a lei cointestato, ma in realta’ acquistata con denaro fornito dal padre.
Nella resistenza della convenuta, il Tribunale con la sentenza n. 151 del 23 gennaio 2014, dichiarava che l’acquisto da parte della convenuta dell’immobile sito in (OMISSIS) era una donazione indiretta e procedeva allo scioglimento della comunione assegnando congiuntamente i beni immobili agli attori, previo versamento di un conguaglio pari ad Euro 56.157,85.
Avverso tale sentenza proponevano appello principale la convenuta ed appello incidentale gli attori, e la Corte d’Appello di Trento con la sentenza n. 131 del 10 aprile 2015 rigettava l’appello principale, ed in accoglimento di quello incidentale, assegnava congiuntamente agli attori anche i beni mobili caduti in successione.
Quanto al primo motivo di appello che investiva l’affermazione del Tribunale secondo cui i titoli (OMISSIS) di cui al fondo di investimento acceso presso (OMISSIS), erano appartenenti ad entrambi i coniugi, e non di esclusiva titolarita’ del defunto, la sentenza di appello reputava che in realta’ anche il conto deposito sul quale i titoli erano appoggiati era cointestato ed in ogni caso dal complessivo esame dei documenti relativi ai titoli emergeva indirettamente che a prescindere dalla formale intestazione, i titoli stessi erano stati acquistati con l’impiego di risorse di entrambi i coniugi.
In merito al secondo motivo di appello che investiva il calcolo del diritto di abitazione, i giudici di appello reputavano che, tenuto conto della ratio sottesa alla scelta del legislatore che ha portato all’emanazione dell’articolo 540 c.c., emergeva che la mansarda sita nello stesso stabile non era un appartamento autonomo, essendo comprovato dalle deposizioni dei testi che l’intero immobile era un unicum abitativo e che la famiglia, allorquando era ancora in vita il de cuius, si serviva anche della mansarda come locale di servizio, e quindi in correlazione con le esigenze di vita domestica, essendo peraltro irrilevante che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di manutenzione eseguiti invece sull’appartamento. A conferma di tale conclusione vi era poi la circostanza che tutto l’immobile era servito da un unico impianto elettrico e di riscaldamento. Quanto alla stima, effettuata dal Tribunale ragguagliando il valore del diritto di abitazione a quello di usufrutto, la Corte distrettuale rilevava che occorreva tenere conto della pari incidenza dei due diritti sul valore della proprieta’, non rilevando l’impossibilita’ per il coniuge superstite di poter concedere il bene in locazione a terzi.
In relazione al capo della sentenza di prime cure concernente l’accertamento della donazione indiretta della giusta meta’ dell’appartamento sito in (OMISSIS), la sentenza d’appello osservava che, a prescindere dall’accertamento della provenienza della provvista relativamente ad un assegno di 20 milioni di Lire versato dalla convenuta al momento del pagamento dell’acconto dell’immobile, emergeva che l’appellante principale aveva ricevuto numerosi versamenti in denaro dal padre nel periodo corrispondente a quello in cui furono versate le varie tranches del prezzo dell’appartamento. Mancava altresi’ la prova che l’importo di alcuni assegni pacificamente girati dal padre alla figlia fosse stato restituito al primo, attesa anche l’inattendibilita’ della deposizione resa dal marito della convenuta, non apparendo nemmeno probante la documentazione bancaria che, in relazione a prelevamenti avvenuti a distanza di circa sei anni dall’acquisto, non dimostrava che poi le somme prelevate dal conto corrente della convenuta e del marito fossero effettivamente pervenute al padre della prima.
Inoltre era priva di alcun riscontro la diversa imputazione effettuata dall’appellante circa altri assegni girati dal padre, attesa anche la concomitanza di tale evento con i pagamenti effettuati in vista dell’acquisto dell’immobile.
Doveva infine essere accolto l’appello incidentale degli attori, in quanto per mera trascuratezza, il Tribunale aveva omesso di assegnare agli istanti anche i beni mobili relitti, trattandosi di una statuizione consequenziale alle determinazioni in merito alla divisione dell’asse, quali evincibili dal contenuto della stessa sentenza.
Le spese del doppio grado di giudizio erano poi poste a carico dell’appellante principale che aveva respinto le richieste delle controparti di addivenire ad una definizione bonaria, pretendendo invece di limitare l’entita’ del diritto di abitazione della madre e di escludere dalla collazione la donazione indiretta ricevuta dal de cuius.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.
Gli intimati hanno resistito con controricorso e memoria illustrativa.
2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2697 c.c., articoli 112, 115 e 116 c.p.c. ed il mancato esame di un fatto decisivo gia’ oggetto di discussione tra le parti.
Si deduce che, in relazione all’accertamento della titolarita’ del portafoglio contenente i titoli (OMISSIS), la decisione gravata avrebbe affermato erroneamente che erano nella disponibilita’ del de cuius e della moglie, sul presupposto che emergeva la prova, in realta’ mai fornita, che l’acquisto fosse avvenuto con risorse economiche di entrambi i coniugi.
Non sarebbe possibile comprendere da quali documenti sia stato tratto il convincimento della contitolarita’ dei titoli, atteso che emergeva formalmente l’intestazione al solo defunto e l’intestazione del conto d’appoggio alla sola vedova.
Il motivo e’ evidentemente inammissibile, in quanto non contiene alcuna denuncia del paradigma dell’articolo 2697 c.c. e di quello dell’articolo 115 c.p.c., bensi’ lamenta soltanto l’erronea valutazione di risultanze probatorie.
La violazione dell’articolo 2697 c.c., si configura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioe’ attribuendo l’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni, mentre per dedurre la violazione del paradigma dell’articolo 115, e’ necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioe’ abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioe’ dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioe’ giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilita’ di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso articolo 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si puo’ ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attivita’ consentita dal paradigma dell’articolo 116 c.p.c., che non a caso e’ rubricato alla “valutazione delle prove” (Cass. n. 11892 del 2016; Cass. S.U. n. 16598/2016).
Del pari e’ inconfigurabile la violazione dell’articolo 112 c.p.c., laddove la critica investa la pretesa erroneita’ della valutazione delle risultanze istruttorie, assumendosi che la decisione sarebbe frutto di un convincimento non fondato su validi elementi istruttori.
La sentenza impugnata, con motivazione congrua e logicamente incensurabile, dopo avere dato conto anche del contenuto di alcuni dei documenti che a detta della ricorrente comproverebbero invece la titolarita’ esclusiva dei titoli (OMISSIS) in capo al de cuius, ha valorizzato la circostanza, che ha reputato di poter trarre in maniera certa dal complessivo materiale istruttorio, che al di la’ del dato della formale intestazione (che quindi ha mostrato di sapere che fosse effettivamente in capo al solo de cuius), che l’acquisto fosse avvenuto con provvista fornita da entrambi i coniugi, dovendo quindi darsi prevalenza a tale elemento rispetto a quello formale.
La decisione ha anche spiegato le ragioni per le quali il conto di appoggio era intestato ad entrambi i coniugi, rilevando con apprezzamento chiaramente di fatto, e come tale incensurabile in questa sede, la differenza tra tale conto ed altri conti invece effettivamente di titolarita’ della sola vedova.
In disparte il mancato rispetto della previsione di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nella parte in cui si fa riferimento a documenti prodotti nelle fasi di merito senza riportarne il contenuto in ricorso e senza provvedere alla loro compiuta localizzazione sia quanto all’indicazione del momento di introduzione nel processo sia quanto alla loro attuale reperibilita’, il motivo in realta’ non offre alcuna effettiva denuncia di violazione di legge, ma sollecita esclusivamente una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimita’.
Inoltre, la censura avanzata in relazione alla previsione di cui dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e’ evidentemente inammissibile, e non solo perche’ in realta’ i fatti decisivi (intestazione dei titoli e dei rapporti bancari di appoggio) sono stati espressamente esaminati dal giudice di merito (di cui si contestava la valutazione), ma soprattutto per l’applicabilita’ ratione temporis (trattasi di sentenza di appello emessa all’esito di un giudizio di impugnazione introdotto in data successiva al 12 settembre 2012) della previsione di cui dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c., che preclude la deducibilita’ del motivo di cui al n. 5 citato laddove la sentenza d’appello abbia confermato quella di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto poste a base della decisione impugnata, come appunto accaduto in relazione al motivo in esame.
3. Il secondo motivo di ricorso denuncia il mancato esame di un fatto decisivo gia’ oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, laddove i giudici di appello hanno ravvisato la cointestazione dei titoli sulla base dei prospetti rilasciati dalla stessa banca, dando in ogni caso prevalenza ad un potere di gestione di entrambi i coniugi di cui non si comprende il fondamento ne’ il concreto esercizio.
In disparte anche qui l’evidente aspirazione della ricorrente ad un nuovo giudizio di merito, la censura risulta evidentemente inammissibile, in presenza di una cd. doppia conforme, per la menzionata previsione di cui all’articolo 348 ter c.p.c., u.c..
4. Il terzo motivo di ricorso lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1022 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c., laddove la Corte d’Appello ha ritenuto di includere anche la mansarda tra i beni sui quali insisteva il diritto di abitazione del coniuge superstite, ribadendosi che in realta’ la famiglia (OMISSIS) abitava solo l’appartamento che aveva come pertinenze esclusivamente il piano terra ed il giardino.
Inoltre si e’ data rilevanza alla unitarieta’ degli impianti elettrico e di riscaldamento, in contrasto con quanto invece emergeva dalle conclusioni del CTU.
Nella seconda parte del motivo poi si contesta la correttezza della decisione della sentenza di merito, quanto alla stima del diritto de quo, che ha parificato il diritto di abitazione a quello di usufrutto.
In relazione a tale ultima doglianza reputa il Collegio di dover richiamare quanto di recente affermato da questa Corte, secondo cui (cfr. Cass. n. 14406/2018) nel giudizio di divisione di una comunione ereditaria, la stima del diritto di abitazione spettante al coniuge superstite puo’ essere determinata attraverso i criteri relativi al diritto di usufrutto, nonostante tali diritti differiscano per le facolta’ che ne sono oggetto e la relativa disciplina, poiche’ l’obiettiva attitudine del bene destinato a casa coniugale a soddisfare esigenze abitative comporta una sostanziale identita’ delle utilita’ ricavabili dall’immobile da parte dell’usufruttuario e dell’abitatore.
Trattasi di ragionamento che appare perfettamente sovrapponibile a quello compiuto nella sentenza gravata alla quale quindi non puo’ essere addebitata la violazione della norma indicata in rubrica.
Quanto invece alla corretta individuazione della consistenza immobiliare gravata dal diritto di abitazione, rilevato che risulta del tutto inappropriato il richiamo alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., come esposto in occasione della disamina del primo motivo, la censura denota in maniera evidente come consista in una critica essenzialmente di merito, rivolta cioe’ alla valutazione di fatto delle risultanze probatorie compiuta dai giudici di appello, che previa rilevazione della inattendibilita’ delle deposizioni dei testi addotti dalla convenuta, hanno ritenuto, sulla base del complessivo materiale probatorio, che in realta’ la vita familiare, allorquando era ancora in vita il de cuius, si articolava non solo nell’appartamento, ma anche nella mansarda che era stata asservita a locale di servizio, e quindi sempre correlata alle esigenze domestiche della famiglia (OMISSIS).
I giudici di appello hanno anche evidenziato come non potesse spiegare alcuna rilevanza la circostanza che la mansarda non fosse stata interessata dai lavori di ristrutturazione dell’appartamento sottostante (il che darebbe spiegazione della differenza riscontrata dal CTU tra l’impianto elettrico a servizio dell’appartamento e quello a servizio della mansarda, ma senza che cio’ contrasti con la conclusione dell’unita’ dell’impianto stesso). Inoltre, e proprio in relazione alla contestazione circa l’unitarieta’ degli impianti a servizio dell’appartamento e della mansarda su cui si fonda la censura, va rilevato che quella spesa sul punto dalla sentenza impugnata e’ una considerazione che non appare connotata da decisivita’, in quanto volta semplicemente a confortare un convincimento che si fondava, come ben espresso a pag. 16, sulle deposizioni dei testi assunti, e ritenuti attendibili, dalle quali emergeva quella che era stata l’organizzazione della famiglia allorquando era ancora vivente il de cuius.
5. Il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 737, 769 ed 809 c.c., nonche’ degli articoli 115 e 116 c.p.c., laddove i giudici di merito hanno ritenuto che fosse stato provato che il padre aveva girato alla convenuta le somme necessarie a permetterle l’acquisto del 50% dell’appartamento in (OMISSIS).
Il motivo, in disparte l’inconferenza, alla luce del tenore delle censure, del richiamo alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., e’ evidentemente inammissibile, nella parte in cui sollecita una rivalutazione delle emergenze probatorie, in contrasto con quanto analiticamente compiuto dai giudici di appello, che hanno tenuto conto non solo degli importi pervenuti nella disponibilita’ della ricorrente per effetto dell’emissione di assegni, ma delle somme complessivamente pervenute alla stessa ricorrente, la quale ha preteso di darne una diversa imputazione rispetto a quella sostenuta dagli attori, ovvero di dimostrare la restituzione (ma senza che secondo i giudici di appello, e con valutazione chiaramente di merito, tale prova abbia avuto esito positivo).
Del pari inammissibile e’ la denuncia di violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quanto all’omessa disamina del fatto decisivo rappresentato dalla diversa natura di alcuni importi versati dal defunto alla ricorrente e dalla loro destinazione, in quanto, in disparte l’osservazione secondo cui le circostanze di fatto hanno costituito oggetto di espressa e puntuale disamina in sentenza, la denuncia e’ preclusa dalla previsione gia’ piu’ volte richiamata di cui dell’articolo 348 ter c.p.c., u.c.. Investe invece una questione di diritto la contestazione circa la possibilita’ di ravvisare una donazione indiretta anche nel caso in cui la somma elargita dal preteso donante non abbia coperto interamente il prezzo per l’acquisto del bene da parte dell’intestatario, ma solo una parte di esso, assumendosi che nella fattispecie, il denaro girato dal padre alla figlia avrebbe permesso il pagamento solo del 50% del valore dell’appartamento.
Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata.
Va in primo luogo osservato che, in relazione al caso in esame che vedeva l’acquisto dell’appartamento da parte della asserita donataria solo per la quota del 50%, essendo pacifico e non oggetto di discussione che la restante parte fosse stata invece acquistata dal coniuge della ricorrente che aveva effettivamente versato la quota del prezzo per la parte di sua spettanza, deve ritenersi che l’oggetto della donazione indiretta, realizzata mediante il meccanismo della corresponsione da parte del donante delle somme necessarie a soddisfare l’obbligo di pagamento del corrispettivo della vendita effettivamente compiuta da parte del donatario, e cio’ secondo il meccanismo delineato dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 9282/1992, non fosse la titolarita’ dell’intero appartamento, ma solo del 50%, con la conseguenza che avuto riguardo a tale dato non puo’ ritenersi che il donante abbia fornito solo una parte del prezzo.
Infatti, anche a voler dare seguito a quanto affermato dal precedente richiamato da parte ricorrente, e costituito da Cass. n. 2149/2014, a mente del quale la donazione indiretta dell’immobile non e’ configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacche’ la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalita’ per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile esclusivamente nell’ipotesi in cui ne sostenga l’intero costo, poiche’ nella fattispecie la donazione concerneva solo il 50% dell’immobile e cioe’ la quota che sarebbe dovuta pervenire alla ricorrente, ed essendo stato accertato che le somme versate dal de cuius alla prima siano pari effettivamente al valore della quota, il richiamo al detto precedente non potrebbe giovare alla tesi della convenuta.
In ogni caso reputa il Collegio di dover aderire alla diversa opinione manifestata dalla piu’ recente Cass. n. 9194/2015 che, nel risolvere una controversia in cui si dibatteva se i beni oggetto di donazione indiretta acquistati da un soggetto in regime di comunione legale, rientrassero o meno nella detta comunione o avessero natura personale, nel propendere per la seconda soluzione (conforme peraltro alla precedente giurisprudenza di questa Corte) ha ribadito che la donazione si ha anche nel caso in cui le somme messe a disposizione del donante soddisfino solo in parte l’obbligo di pagamento del prezzo della vendita.
A favore di tale soluzione depone altresi’ la considerazione secondo cui e’ pacifica nella giurisprudenza di questa Corte l’ammissibilita’ della donazione indiretta (o meglio della liberalita’ non donativa) anche nel caso in cui si realizzi la compravendita in un bene ad un prezzo inferiore a quello effettivo (cfr. da ultimo Cass. n. 10614/2016), allorquando la sproporzione tra le prestazioni sia di entita’ significativa, ma sia anche accompagnata dalla consapevolezza, da parte dell’alienante, dell’insufficienza del corrispettivo ricevuto rispetto al valore del bene ceduto, si’ da porre in essere un trasferimento volutamente funzionale all’arricchimento della controparte acquirente della differenza tra il valore reale del bene e la minore entita’ del corrispettivo ricevuto.
Se in tal caso l’oggetto della donazione e’ rappresentato esclusivamente dalla differenza fra il valore di mercato del bene ed il prezzo effettivamente versato (cfr. Cass. n. 11499/1992; Cass. n. 133347/2006), declinando i principi di cui Cass. n. 2149/2014 al caso in esame, ne verrebbe la stessa inammissibilita’ di poter configurare una donazione indiretta con lo schema del negotium mixtum cum donatione che si fonda proprio nell’individuazione della liberalita’ nello scarto consapevolmente accettato dal venditore tra prezzo dovuto e prezzo effettivamente versato.
Ad avviso del Collegio deve invece reputarsi che la liberalita’ realizzata con la corresponsione delle somme necessarie a pagare il prezzo da parte del donante, non necessariamente debba tradursi nella corresponsione dell’intero prezzo, ma anche di una parte di esso, laddove sempre sia dimostrato lo specifico collegamento tra dazione e successivo impiego delle somme, e che laddove queste ultime non siano in grado di coprire per l’intero l’obbligazione gravante sul compratore, l’oggetto della liberalita’ debba essere identificato, analogamente a quanto affermato in tema di vendita mista a donazione, nella percentuale di proprieta’ del bene acquistato corrispondente alla quota parte di prezzo soddisfatta con la provvista fornita dal donante.
6. Il quinto motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 preleggi e dell’articolo 91 c.p.c., quanto alla condanna al pagamento integrale delle spese di lite.
Assume la ricorrente di non essersi mai opposta alla divisione giudiziale dell’eredita’, contestando l’ammontare della massa come calcolata dagli attori. Inoltre, sarebbe anche erroneo quanto ritenuto dai giudici di secondo grado circa il rifiuto di una proposta transattiva, atteso che la soluzione di conciliazione stragiudiziale delle controparti era assurta economicamente ad un importo effettivamente corrispondente a quanto accertato in sentenza solo in occasione della penultima udienza in primo grado del 28/2/2013, sicche’ solo le spese successivamente maturate le potevano essere effettivamente addebitate.
Il motivo e’ infondato.
La decisione di condanna della convenuta al rimborso integrale delle spese di lite si fonda su una valutazione complessiva della condotta processuale e dell’atteggiamento difensivo della ricorrente, che invece in questa sede cerca in maniera inappropriata di analizzare partitamente i vari elementi presi in considerazione in maniera unitaria e complessiva dal giudice di appello.
In tal senso, in maniera incensurabile, la sentenza gravata ha rilevato che nell’ambito del giudizio di divisione si erano innestate su iniziativa della sola convenuta delle contestazioni, che avevano imposto una specifica decisione su diritti (si pensi alla pretesa della ricorrente di escludere l’operativita’ della collazione per la donazione indiretta ricevuta dal genitore) che l’avevano vista totalmente soccombente sia in primo grado che in appello, stante il rigetto integrale dell’appello principale.
A fronte di tale argomento, il motivo di ricorso non si confronta con quello che e’ stato l’effettivo esito del giudizio, ma reitera in parte qua la deduzione circa la bonta’ delle proprie tesi difensive, presupponendo la fondatezza delle argomentazioni in punto di effettiva titolarita’ dei beni, di consistenza del diritto di abitazione e di individuazione di donazioni da porre in collazione, affermando che lecitamente aveva posto le questioni in sede di merito.
Non viene qui in discussione la liceita’ della condotta processuale della convenuta, non avendo il giudice di merito ritenuto che ricorresse un’ipotesi di responsabilita’ processuale aggravata, ma la semplice condizione di soccombente maturata all’esito della controversia, che giustifica appunto l’applicazione dell’articolo 91 c.p.c..
Il riferimento al rifiuto della proposta conciliativa e’ solo una delle circostanze che conforta il giudizio di complessiva soccombenza della convenuta, e che ancorche’ riferibile alle sole spese successive al rifiuto ingiustificato della proposta conciliativa, non esclude che, valutato unitamente agli altri elementi, consenta di pervenire alla determinazione del carico delle spese, come operata dal giudice di appello.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
8. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in complessivi Euro 8.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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