Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28065.

Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto

In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del D.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto contrattuale, fissato dall’Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell’ambito della c.d. “vigilanza prudenziale”, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell’interesse alla stabilità patrimoniale della banca ed al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere

Ordinanza|| n. 28065. Mutuo fondiario ed il limite di finanziabilità che non costituisce un elemento essenziale del contratto

Data udienza  13 settembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Bancari – Contratto di mutuo fondiario – Limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del T.U.B – Elemento essenziale del mutuo fondiario – Esclusione – Elemento specificativo ed integrativo dell’oggetto – Configurabilità – Natura non imperativa della norma – Conseguenze – Fondamento

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