Corte di Cassazione, penale, Sentenza|17 maggio 2021| n. 19408.
In tema di modalità di presentazione dell’atto di impugnazione ai sensi dell’art. 583, cod. proc. pen., ove la spedizione sia effettuata a mezzo di servizio postale privato autorizzato sul piano nazionale, ai sensi della legge 4 agosto 2017 n. 124, alla notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni, ai fini della valutazione della tempestività dell’impugnazione deve aversi riguardo solo alla data di effettiva consegna del plico all’agente postale e non a quella apposta dall’agente postale privato sulla busta della raccomandata, non potendo l’inesatta datazione ricadere sulla parte processuale o sull’ufficio giudiziario destinatario dell’atto.
Sentenza|17 maggio 2021| n. 19408. Modalità di presentazione dell’atto di impugnazione
Data udienza 31 marzo 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Sequestro probatorio – Richiesta di riesame – Richiesta inviata a mezzo posta – Termine – Decorrenza – Tempestività – Rete Sailpost – Esercente autorizzato – L’impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata inviata all’ufficio competente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZAZA Carlo – Presidente
Dott. PEZZULLO Rosa – Consigliere
Dott. SCARLINI Enrico V. – rel. Consigliere
Dott. ROMANO Michele – Consigliere
Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/09/2020 del TRIB. LIBERTA’ di POTENZA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLA FILIPPI;
Il Proc. Gen. si riporta alla requisitoria scritta e conclude per l’annullamento con rinvio.
udito il difensore l’Avv. (OMISSIS), si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 22 settembre 2020, il Tribunale di Potenza, sezione per il riesame, dichiarava l’inammissibilita’ della richiesta di riesame avanzata nell’interesse dell’indagata (OMISSIS) avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro il 4 agosto 2020, perche’ inviata, a mezzo del servizio postale, l’11 settembre 2020 e, quindi, oltre il termine consentito di giorni 10 dalla notifica del medesimo avvenuta il 6 agosto 2020, con dies a quo dal 1 settembre 2020, cessato il periodo feriale.
2. Propone ricorso l’indagata, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l’unico motivo, la violazione di legge in cui il Tribunale era incorso nel dichiarare l’inammissibilita’ della richiesta di riesame, essendo stata la stessa inoltrata, a mezzo il servizio postale, il 10 e non l’11 settembre 2020, e, quindi, il decimo giorno dalla cessazione del periodo feriale (la notifica del provvedimento impugnato era avvenuta il 6 agosto 2020), il 1 settembre 2020.
Il plico era poi giunto al Tribunale il 16 settembre 2020.
Si rammentava che il termine doveva essere computato facendo esclusivo riferimento alla data di consegna del plico al servizio postale.
Allegava ricevuta di accettazione del plico, ad opera della tabaccheria (OMISSIS) per conto di srl (OMISSIS), servizio (OMISSIS), datata (OMISSIS) ore 19.40.45.
3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto Dott. Paola Filippi, ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato condividendo le ragioni del ricorso.
4. Il difensore della ricorrente ha depositato memoria con la quale ha speso ulteriori argomenti, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Modalità di presentazione dell’atto di impugnazione
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e’ fondato.
1. La ricevuta di accettazione della raccomandata inviata al Tribunale per il riesame reca effettivamente la data del 10 settembre e riporta il numero d’ordine con la quale e’ pervenuta al Tribunale destinatario (ancorche’ nei quattro analoghi ricorsi discussi in data odierna i numeri delle raccomandate risultino invertiti).
E’ pertanto certo che il timbro apposto sulla busta da parte del servizio che ne ha curato la consegna, l’11 settembre (senza alcuna ulteriore specificazione) piuttosto che il 10, sia errato.
Cosi’ che il Tribunale si e’ trovato a decidere su un presupposto di fatto inesatto. E, corrispettivamente, la parte si e’ dovuta confrontare con la medesima inesatta appostazione.
E’ evidente, pertanto, la responsabilita’ sul punto della societa’ licenziataria del servizio.
2. A tale ultimo proposito, si osserva come il difensore dell’indagata abbia affidato la trasmissione della missiva ad un servizio postale privato, la rete (OMISSIS), la cui capogruppo (OMISSIS) spa aveva ottenuto, con provvedimento del 5 marzo 2019, la licenza speciale nazionale, denominata A1, per la notifica a mezzo posta degli atti giudiziari e le contravvenzioni, rispettando i requisiti richiesti a tal proposito dal decreto ministeriale emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 19 luglio 2018, in attuazione della normativa di derivazione dell’Unione Europea circa le “regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari” (Decreto Legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di attuazione della direttiva 97/67/CE come mod. dal Decreto Legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE sul “pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunita’”) ed in attuazione della L. 4 agosto 2017, n. 124, che, all’articolo 1, comma 57, lettera b), ha disposto, a decorrere dal 10 settembre 2017, l’abrogazione del citato Decreto Legislativo n. 261 del 1999, articolo 4, che affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale, (OMISSIS) S.p.a., i servizi di notifica a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982 (e delle violazioni del C.d.S. di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 201).
3. La questione da dirimere e’ pertanto se l’inesatta datazione apposta sulla busta dal servizio (OMISSIS) debba essere posta a carico del mittente, parte processuale (che si e’ visto ritardare di un giorno la data dell’invio del plico) o all’ufficio giudiziario destinatario dell’atto (che non e’ stato posto in grado di conoscere la corretta data della consegna della busta al servizio postale).
4. Sul punto soccorre la stessa lettera dell’articolo 583 c.p.p., che, in tema di spedizione dell’atto di impugnazione, precisa come l’impugnazione stessa debba considerarsi proposta nella data di spedizione della raccomandata inviata al competente ufficio giudiziario.
Cosi’ da far affermare a questa Corte (con sentenza Sez. 6, n. 166 del 19/09/2018, dep. 04/01/2019, Ajrizi, Rv. 275287) come non possa applicarsi la citata norma solo quando la raccomandata non sia affidata ad un esercente autorizzato con le nuove licenze individuali, relative allo svolgimento dei servizi gia’ oggetto di riserva di (OMISSIS) S.p.A., consentite dalla L. 4 agosto 2017, n. 124, articolo 1, comma 57, lettera b).
Come e’, invece, avvenuto nell’odierno caso concreto.
5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato, senza rinvio perche’ affetto da vizio processuale (l’inesatto rilievo della tardivita’ dell’impugnazione), con trasmissione degli atti al Tribunale di potenza per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Potenza per l’ulteriore corso.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply