Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 2006.
L’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni di finanziamento
L’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutazione dell’adegutezza delle operazioni di finanziamento nel caso in cui l’investitore del contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio.L’esperienza dell’investitore e la sua buona conoscenza del mercato finanziario non esonera l’intermediario dagli obblighi informativi. Le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario.
Ordinanza|23 gennaio 2023| n. 2006. L’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni di finanziamento
Data udienza 16 novembre 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Intermediazione finanziaria – Valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente – Buona conoscenza del mercato finanziario – Inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario – Non è escluso
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere
Dott. CATALLOZZI Pao – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 79 del 2018 proposto da:
(OMISSIS), elett.te domic. presso l’avv. (OMISSIS) dal quale e’ rappres. e difeso, unitamente all’avv. (OMISSIS), per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappres. e difesa, unitamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) per procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1181/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2022 dal Cons. rel. Dott. ROSARIO CAIAZZO.
L’intermediario finanziario non è esonerato dall’obbligo di valutazione dell’adeguatezza delle operazioni di finanziamento
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Prato con sentenza n. 999/07, depositata il 13 novembre 2007, accolse la domanda proposta da (OMISSIS) di risoluzione per inadempimento dell’ordine di acquisto di bonds Argentina, effettuato il (OMISSIS), condannando la banca al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 10.392,14; condanno’, inoltre, l’attore, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla banca, a restituire a quest’ultima i titoli obbligazionari oggetto di causa, nonche’ al pagamento della somma di Euro 2.235,66, pari all’importo delle cedole incassate dall’investitore. Al riguardo, il Tribunale rilevava che: esclusa la nullita’ dell’ordine d’acquisto, l’intermediario non aveva provato di avere notiziato l’investitore “..dell’effettiva entita’ del rischio dell’acquisto dei bonds argentini, conclamata alla luce delle valutazioni delle agenzie di rating internazionale”; l’intermediario non aveva provato di aver fornito all’investitore quelle informazioni specifiche circa la rischiosita’ del titolo che, a gli occhi dello stesso, poteva apparire un investimento sicuro, trattandosi di titoli emessi da uno Stato; dall’accertata violazione degli obblighi d’informazione conseguiva, stante l’importanza dell’inadempimento, la risoluzione dell’ordine d’acquisto, priva di rilievo era l’argomentazione della banca convenuta relativa al fatto che l’attore aveva ritenuto di non aderire all’offerta di scambio promossa dall’Argentina nel gennaio 2005 in quanto lo stesso aveva optato per il rimedio processuale finalizzato al recupero dell’intero capitale.
La Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1181 del 24 maggio 2017, accolse l’impugnazione proposta dalla banca, osservando che: non era configurabile da parte dell’appellante alcun inadempimento grave, tale da giustificare la domanda di risoluzione dell’ordine di acquisto dei bonds argentini; invero, l’operazione di acquisto dei bonds in questione non era inadeguata, alla luce delle informazioni che l’intermediario aveva a disposizione in ordine al profilo di rischio del risparmiatore e la dimensione non rilevante dell’operazione (20 milioni di lire); al riguardo, i titoli detenuti dal (OMISSIS) al momento dell’investimento per cui e’ causa, unitamente all’eta’ e alla relativa professione, inducevano a ritenerlo un investitore non prudente, sebbene avesse rifiutato di fornire informazioni sul suo profilo di rischio; con particolare riguardo all’adeguatezza, se era vero che i titoli argentini erano sempre stati considerati speculativi, era altresi’ vero che l’agenzia di rating (OMISSIS) aveva declassato tali titoli solo nell’ottobre 1999, mentre SP solo nel marzo del 2001 e, pertanto, alla data dell’acquisto, febbraio 1998, non era in alcun modo prevedibile il default verificatosi negli anni successivi, con conseguente affidabilita’ degli stessi quali titoli emessi da uno Stato sovrano;
Avverso questa decisione il (OMISSIS) ricorre per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.
(OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria, eccependo preliminarmente la nullita’ della notifica del ricorso.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 23 del t.u.f. e dell’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522/98, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto assolto da parte della banca l’obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza, nel valutare il profilo di rischio del cliente desumendolo dall’esame del suo portafoglio-titoli e, quindi, dai suoi precedenti investimenti, mentre la propensione al rischio del cliente non puo’ essere assolutamente dedotta dagli investimenti effettuati in precedenza ed il suo precedente portafoglio comunque non dimostrava una propensione al rischio.
Con il secondo motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del regolamento Consob n. 11522 del 98, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto assolto l’onere informativo a cui la banca era tenuta circa i rischi legati all’acquisto di titoli, da ricondurre ad una categoria speculativa e, quindi, ad alto rischio come i bonds argentini, mentre avrebbe dovuto segnalare all’investitore la non adeguatezza delle operazioni che si accingeva a compiere, anche se il risparmiatore non ha specificato la propria propensione al rischio.
Il terzo motivo d’impugnazione denuncia l’omesso esame di fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la sentenza impugnata accertato la violazione degli articoli 21 t.u.f. e 28 Reg. Consob n. 11522 del 1998 da parte della banca e non avere considerato il ricorrente un “investitore prudente”, senza argomentare sull’idoneita’ dei documenti prodotti dalla banca a ritenere assolti gli oneri su di essa gravanti, mentre avrebbe dovuto considerare tali documenti come generici ed irrilevanti, non idonei a rivestire titolo di informativa specifica come invece viene richiesto per i titoli a rischio.
Il PG ha depositato requisitoria chiedendo la pronuncia d’inammissibilita’ del ricorso, ritenendo fondata l’eccezione preliminare sollevata dalla difesa della banca controricorrente, acquirente in sede di liquidazione coatta amministrativa della (OMISSIS), circa la nullita’ della notifica del ricorso a quest’ultima, relativamente al fatto che tale banca aveva ormai perso la capacita’ di stare in giudizio riguardo ai rapporti patrimoniali anteriori all’ammissione della procedura a norma dell’articolo 83 TUB e 300 c.p.c..
L’eccezione di inammissibilita’ del ricorso in quanto notificato alla (OMISSIS) spa, nel domicilio eletto per il giudizio di appello, nonostante essa fosse gia’ stata posta in l.c.a. alla data della notifica, e’ infondata. Questa Corte, infatti, in una fattispecie analoga riguardante proprio la (OMISSIS) spa, ha avuto modo di ribadire recentemente che, attesa la ultrattivita’ del mandato alla lite rilasciato al procuratore, la perdita di capacita’ della parte – che si verifica per effetto della sottoposizione a l.c.a. – sopraggiunta dopo la conclusione del giudizio di appello e prima della notificazione del ricorso per cassazione, non osta alla regolarita’ della notificazione stessa, che sia stata effettuata, come nella specie, presso il procuratore costituito per il giudizio di appello (Cass. 8463 del 2022).
Nel medesimo precedente di questa Corte appena richiamato, inoltre, si e’ pure chiarito che, in tema di liquidazione coatta amministrativa delle banche venete di cui al Decreto Legge n. 99 del 2017, conv. con modif. in L. n. 212 del 2017, costituisce effetto del rinvio operato dall’articolo 2 del medesimo Decreto Legge n. alle norme del TUB, le quali a loro volta rinviano (articolo 80 nel testo pro tempore) alle disposizioni della legge fallimentare per quanto non diversamente disposto, la configurabilita’ dell’ammissione dei crediti con riserva anche nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle banche suddette, entro i medesimi limiti operanti nella formazione dello stato passivo del fallimento. Ne consegue che il giudizio di condanna instaurato dai risparmiatori contro una delle banche venete indicate dal Decreto Legge n. 99 del 2017 prima dell’apertura della l.c.a. non diventa improcedibile in esito alla detta apertura ove sia stata gia’ pronunciata la sentenza di merito, in quanto, a norma dell’articolo 96 L. Fall., il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, dal canto suo, puo’ proseguire il giudizio nella fase di impugnazione.
Premesso cio’, i tre motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro connessione e parziale ripetitivita’. Con essi in definitiva il ricorrente si duole che la Corte d’appello: a) abbia del tutto omesso di verificare la pur dedotta violazione degli obblighi informativi, facenti carico alla intermediaria, quanto alle caratteristiche e alla rischiosita’ dello specifico prodotto finanziario negoziato (bond Argentina); b) abbia, in presenza del rifiuto di fornire informazioni da parte dell’investitore, impropriamente ricavato la propensione al rischio del medesimo dalla sua pregressa operativita’, propensione che ha, per di piu’, mal valutato escludendo conseguentemente l’inadeguatezza dell’investimento de quo.
Le censure sub b) non possono trovare accoglimento, avendo questa Corte gia’ avuto occasione di chiarire che l’intermediario finanziario non e’ esonerato dall’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’operazione di investimento nel caso in cui l’investitore nel contratto-quadro si sia rifiutato di fornire le informazioni sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, nel qual caso l’intermediario deve comunque compiere quella valutazione, in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso come, ad esempio, l’eta’, la professione, la presumibile propensione al rischio alla luce delle operazioni pregresse e abituali, la situazione di mercato (Cass. 18039 del 2012 e successive conformi). La contestazione, poi, della valutazione di elevata propensione al rischio del ricorrente, tratta dalla Corte d’appello dagli elementi a sua disposizione, e’ inammissibile sostanziandosi in una critica di merito.
E’ fondata, invece, la censura sub a). La Corte territoriale, infatti, mostra di aver confuso i piani, invece distinti, dell’obbligo informativo sulle caratteristiche del prodotto finanziario oggetto della negoziazione e dell’obbligo di valutazione della adeguatezza dell’operazione stessa, gravanti sull’intermediario, ritenendo in sostanza il primo assorbito nella insussistenza della inadeguatezza dell’operazione posta in essere. Cosi’ invece non e’, in quanto, al contrario, le valutazioni dell’adeguatezza delle operazioni al profilo di rischio del cliente ed alla sua buona conoscenza del mercato finanziario non escludono l’inadempimento degli obblighi informativi posti a carico dell’intermediario finanziario, atteso che anche la propensione dell’investitore per investimenti rischiosi non esclude che egli debba poter selezionare, tra questi ultimi, quelli aventi a suo giudizio maggiori probabilita’ di successo, grazie alle informazioni che l’intermediario e’ tenuto a fornirgli (Cass. 8333 del 2018).
Per quanto esposto, in accoglimento dell’indicata censura, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinche’ prenda in esame la dedotta violazione, da parte dell’intermediaria, degli obblighi informativi attinenti alle caratteristiche e alla rischiosita’ dei bond Argentina oggetto dell’investimento. Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, nel limiti di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del grado di legittimita’.
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