La comparsa del successore a titolo particolare non deve essere notificata al contumace

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|23 gennaio 2023| n. 1935.

La comparsa del successore a titolo particolare non deve essere notificata al contumace

La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non deve essere notificata al contumace, non rientrando tale atto tra quelli per i quali l’art. 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento.

Sentenza|23 gennaio 2023| n. 1935. La comparsa del successore a titolo particolare non deve essere notificata al contumace

Data udienza 16 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Revocatoria ordinaria – Art. 2932 cc – Contratto preliminare di vendita di immobili – Simulazione – Decesso della parte nelle more del giudizio – Intervento autonomo del successore – Notifica al contumace – Art. 292 cpc – Elencazione tassativa – Rapporto dedotto in giudizio – Garanzia del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 32580/2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS) Spa – (OMISSIS);
– intimate –
e contro
(OMISSIS) Srl Unipersonale, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante e per essa (OMISSIS) Spa in persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 797/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 23/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal consigliere ENRICO SCODITTI.

La comparsa del successore a titolo particolare non deve essere notificata al contumace

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Fermo il coniuge (OMISSIS) proponendo azione ai sensi dell’articolo 2932 c.c. in relazione all’impegno preliminare di trasferimento di due immobili. La parte convenuta rimase contumace, mentre spiego’ intervento autonomo (OMISSIS) s.p.a. proponendo, in qualita’ di creditore del (OMISSIS), domanda di simulazione ed, in subordine, ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
2. Il Tribunale adito rigetto’ la domanda, con assorbimento di ogni altra istanza. Respinto anche l’appello proposto dalla (OMISSIS) avverso la sentenza del Tribunale, con sentenza n. 25540 del 2015 di questa Corte fu cassata la sentenza del giudice di appello, con assorbimento del ricorso incidentale proposto da (OMISSIS).
3. Riassunto il giudizio da parte di (OMISSIS) s.p.a., e rimasto contumace il (OMISSIS), intervenne in giudizio, quale successore a titolo particolare di (OMISSIS), (OMISSIS), mandataria e procuratrice speciale di (OMISSIS) s.r.l..
4. Con sentenza di data 23 maggio 2019 la Corte d’appello di Ancona dispose il trasferimento ai sensi dell’articolo 2932 in favore della (OMISSIS) e accolse l’azione revocatoria, dichiarando l’inefficacia nei confronti dell’attrice in riassunzione del disposto trasferimento. Osservo’ la corte territoriale, per quanto qui rileva, premesso che non poteva essere disposta l’estromissione dal giudizio di (OMISSIS), come richiesto dal successore a titolo particolare, in mancanza del consenso delle altre parti, che ricorreva il presupposto dell’azione revocatoria sulla base della ragione di credito derivante dal decreto ingiuntivo emesso per l’importo di Euro 282.815.777 nei confronti del (OMISSIS) quale fideiussore a seguito della revoca dell’apertura di credito concessa alla debitrice principale, dichiarata fallita.
5. Ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS) s.r.l.. e per essa (OMISSIS).
6. Si da’ preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l’intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8-bis, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, articolo 16, comma 1, (che ne ha prorogato l’applicazione alla data del 31 dicembre 2022). Il Pubblico Ministero ha presentato le conclusioni scritte. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli articoli 292 e 101 c.p.c., articolo 111 Cost., comma 2 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Osserva la parte ricorrente che la comparsa di intervento di (OMISSIS) non e’ stata notificata all’odierno convenuto, contumace nel processo di appello, laddove invece, come affermato da Cass. n. 17328 del 2015, la comparsa di intervento del successore a titolo particolare nel diritto controverso deve essere notificata al convenuto contumace a pena di nullita’ della sentenza.
1.1. Il motivo e’ infondato. La censura e’ basata sul precedente di Cass. 17238 del 2015 la cui massimazione, riportata nel motivo, non rispecchia del tutto fedelmente il contenuto della motivazione. Si legge nella motivazione che “in effetti vi puo’ essere incertezza se la comparsa di costituzione nel caso di specie (successione a titolo particolare nel diritto controverso) dev’essere essere notificata al convenuto contumace”. Il Collegio opto’ poi nel senso della necessita’ della notifica, pena la nullita’ della sentenza, in considerazione della natura di atto di intervento nel processo del successore, dopo che si era verificata una causa di interruzione del processo per morte del procuratore della dante causa (interruzione non dichiarata), in considerazione dell’argomento che quando vi e’ riassunzione del processo promossa da una parte prima dell’evento interruttivo non presente in giudizio il relativo atto va notificato al contumace.
Il precedente in considerazione ha una portata del tutto particolare e non significativa nell’ambito della giurisprudenza di questa Corte. L’orientamento di legittimita’ e’ infatti nel senso che la comparsa con cui si costituisce volontariamente in causa, ai fini della prosecuzione del processo, il successore universale della parte costituita deceduta nelle more del giudizio non rientra fra gli atti per i quali l’articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore universale nella stessa posizione processuale del proprio autore, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento (Cass. n. 6159 del 1992, n. 5057 del 2003; da ultimo in tema di riassunzione dopo la sospensione del processo Cass. n. 26800 del 2022). Al riguardo non vi e’ alcuna differenza fra la posizione del successore universale e quella del successore a titolo particolare posto che il mutamento soggettivo non incide sul rapporto dedotto in giudizio che resta il medesimo, al punto che l’alienante, nei cui confronti continua il processo salvo il caso dell’estromissione, assume la veste di sostituto processuale del successore a titolo particolare. Va pertanto data continuita’, nell’ambito della successione a titolo particolare, all’indirizzo di questa Corte formatosi con riferimento al successore universale.
In conclusione, va enunciato il seguente principio di diritto: “la comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare nel diritto controverso non rientra fra gli atti per i quali l’articolo 292 c.p.c. prescrive, con elencazione tassativa, la notificazione personale al contumace, atteso che, subentrando il successore nella stessa posizione processuale del proprio dante causa, nessuna lesione del diritto e della garanzia del contraddittorio deriva al contumace medesimo dalla omessa notifica di detto intervento”.
2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c. e L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che la fideiussione integrante il credito allegato e’ nulla in quanto basata pedissequamente sul modulo predisposto dall’ABI giudicato dalla Banca d’Italia, con provvedimento del 2 maggio 2005, in contrasto con la L. n. 287 del 1990, articolo 2 e che la nullita’ attinge anche i contratti stipulati a valle della detta intesa anticoncorrenziale prima dell’emanazione del suddetto provvedimento.
3. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli articoli 2901 e 1957 c.c. e L. n. 287 del 1990, articolo 2, comma 2, lettera a) ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva la parte ricorrente che, ove si ritenga ricorrente soltanto una nullita’ parziale, si tratterebbe di nullita’ rilevante in quanto l’articolo 6 della convenzione esonera in deroga all’articolo 1957 c.c. il creditore dal rispettare il termine semestrale previsto dal comma 1 della disposizione e che, trovando applicazione alla luce della nullita’ la disposizione derogata, il termine semestrale risulta non rispettato.
3.1. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto affetti dal medesimo vizio, sono inammissibili. In violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non risulta specificatamente indicata la sede di ingresso nel processo di merito delle circostanze di fatto integranti la causa di nullita’ denunciata. Va peraltro rammentato che, come affermato da Cass. n. 4175 del 2020, la nullita’ della fideiussione posta a fondamento dell’azione revocatoria e’ rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimita’, ma non puo’ essere accertata sulla base di una “nuda” eccezione, sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione, basata su contestazioni in fatto in precedenza mai effettuate, a fronte della quale l’intimato sarebbe costretto a subire il “vulnus” delle maturate preclusioni processuali.
E’ appena il caso di aggiungere, a parte il rilievo che la nullita’ denunciata avrebbe carattere parziale (Cass. Sez. U. n. 41994 del 2021), che secondo quanto accertato dal giudice del merito il titolo del credito allegato non e’ un contratto, ma un decreto ingiuntivo, per cui il credito, di carattere litigioso, ben puo’ fondare la legittimazione dell’attore nell’azione ai sensi dell’articolo 2901 c.c..
La novita’ dell’orientamento assunto in relazione al primo motivo, unitamente alla limitazione della portata del precedente su cui il medesimo motivo e’ basato, costituiscono ragione di compensazione delle spese processuali.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, il comma 1 – quater della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Dispone la compensazione delle spese processuali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17 da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

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